Con la nuova legge elettorale passata con la fiducia, si modificano – senza un ampio consenso parlamentare – le regole della nostra democrazia: attraverso l’assegnazione di un forte premio di maggioranza legato a un singolo leader, si rischia infatti di favorire un’elezione sostanzialmente diretta del Capo del Governo.

La questione di fiducia e il voto segreto della Camera dei deputati

Sia pure in un’altra “era geologica” del nostro sistema di governo parlamentare mi era capitato di affrontare il tema dell’utilizzazione della questione di fiducia che, come noto, non trova una sua diretta configurazione nella Costituzione vigente. Tuttavia, di questo strumento di capitale importanza per la tenuta della maggioranza di governo, a disposizione diretta del Presidente del Consiglio, si sono poi occupati i Regolamenti parlamentari (artt. 116 Reg. Cam., già a partire dal 1971, e 161 co. 4 Reg. Sen. a partire dal 1988) sul presupposto della sua piena compatibilità con il dettato costituzionale in vista della verifica della “tenuta” del rapporto fiduciario che consente al Governo di giovarsi del consenso della sua maggioranza. È superfluo ricordare che vi sono naturalmente ricadute sul piano delle procedure parlamentari ogniqualvolta si utilizza la questione di fiducia sull’approvazione di un testo. Le modalità di voto da utilizzare, come si ricorderà più oltre, all’alterazione dell’ordine delle votazioni stabilite in via ordinaria posto che una volta registrata prioritariamente l’approvazione di quella disposizione decadono automaticamente tutti gli emendamenti, già presentati e pure illustrati, ad essa riferiti. Un qualche significato “antiparlamentare” certamente si riscontra nell’uso di tale strumento tanto più laddove se ne abusi proprio allo scopo di comprimere il dibattito parlamentare! In ogni caso si considera legittimo che il Governo sia posto nelle condizioni di avvertire i Gruppi parlamentari che lo sostengono (e naturalmente i singoli deputati e senatori che ne fanno parte) che, una volta posta la questione di fiducia, un voto negativo lo costringerà a porre fine alla vita dell’Esecutivo, aprendo formalmente una crisi di governo connessa alle inevitabili, obbligatorie dimissioni del Presidente del Consiglio (la “scommessa” sta tutta qui, come certamente ricorda il Presidente Prodi che l’ha perduta due volte). Da qui la necessità che il voto debba essere espresso per appello nominale come richiesto dall’art 94 Cost. in relazione al voto di investitura e alla sfiducia nei confronti del Governo. Il tema ha assunto una sua particolare pregnanza soprattutto allorché, essendo stato reso obbligatorio il voto palese sulle delibere parlamentari e mantenuta tuttavia la possibilità di richiedere in certe materie il voto segreto, ci si è domandati quali potessero essere gli effetti della posizione della questione di fiducia una volta chiesta e ottenuta legittimamente la votazione a scrutinio segreto: in tal caso prevale la richiesta di verifica fiduciaria e la deliberazione sarà assunta per appello nominale superando quella richiesta che può provenire da venti deputati ovvero da dodici senatori (“o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica” ex art.51 co.2 Reg. Cam. e art.113 co.2 Reg. Sen.). Tuttavia, alla Camera allorché venga legittimamente chiesto su deliberazioni legislative il voto segreto (il che è perfettamente legittimo ai sensi dell’art 49 co. 1 Reg. Cam. in materia elettorale), nonostante la fiducia richiesta dal Governo e già concessa dalla maggioranza sulle specifiche disposizioni, resterebbe comunque da effettuare obbligatoriamente a scrutinio segreto il voto finale sul disegno di legge. Si tratta di una vecchia prassi mantenuta inalterata nel corso del tempo e che, nella sua paradossalità, costituisce un punto fermo della stessa “giurisprudenza parlamentare” anche quando si tratta di deliberare su disegni di legge composti da un solo articolo come sono quelli di conversione dei decreti legge, per i quali al voto di fiducia richiesto dal Governo potrebbe seguire il voto segreto avente sostanzialmente ad oggetto lo stesso (unico) articolo (doppio voto che, in effetti, in qualche caso ha provocato le dimissioni del Governo che prima del definitivo rigetto del testo, a scrutinio segreto, si era visto confermare la fiducia dei deputati: si tratta del II Governo Cossiga, settembre 1980 e del I Governo Craxi, giugno 1986). Da qui nasceva l’aspettativa o forse sarebbe meglio dire l’illusione coltivata da qualcuno di sperare in una bocciatura del Melonellum, proprio approfittando del voto segreto obbligatorio sulla votazione finale di quel disegno di legge e di supposti malumori di settori della maggioranza che, magari per convenienze proprie, sommandosi all’opposizione, avrebbero potuto determinare il rigetto della nuova legge elettorale.

Legge elettorale e questione di fiducia: una prassi risalente

     Non può quindi stupire che il Governo Meloni abbia ritenuto di fare ricorso al voto fiduciario in relazione all’esame del nuovo meccanismo elettorale – Melonellum – e che comunque il voto finale possa avvenire a scrutinio segreto. Da questo punto di vista anche prima della stessa disciplina stabilita dai regolamenti parlamentari in favore della votazione fiduciaria di cui può disporre l’ Esecutivo, proprio su una modifica della legge elettorale si era ritenuto di potersi giovare del voto fiduciario (ottenuto) al fine di richiamare la compattezza della maggioranza governativa: nel 1953 con il Governo De Gasperi allorché si discuteva di “premio di maggioranza” per la distribuzione dei seggi alla Camera che nella vulgata si identificava come “Legge truffa”. Ed è quanto si è ripetuto più recentemente allorché è stato approvato dal centro-sinistra renziano il c.d. Italicum (che pure contemplava, sempre e solo per la Camera, il premio di maggioranza da assegnarsi eventualmente dopo un turno di ballottaggio tra le due liste più votate in prima battuta), e da ultimo, sempre da quella stessa maggioranza operante nella XVII legislatura, il “Rosatellum bis”(che non contempla premi di maggioranza) promosso non direttamente dal successivo Governo Gentiloni ma sostenuto esplicitamente da questo con un ripetuto ricorso proprio al voto di fiducia sempre accordato. Non è mai accaduto, invece, che si facesse ricorso alla questione di fiducia nell’iter relativo all’adozione delle due ‘grandi’ revisioni costituzionali promosse dal Governo in carica (poi respinte dal corpo elettorale): quella Berlusconiana prima e la c.d. Renzi – Boschi poi (ove pure la maggioranza fece ricorso al Senato al c.d. “emendamento canguro” in grado di riscrivere il testo dell’art 1 del d.d.l. cost. e di far decadere gli altri emendamenti proposti). Senza troppo insistere su tale dato richiamato (che si potrebbe definire l’ultimo velo rimasto per nascondere la “vergogna” della spiccata determinazione dell’Esecutivo a mutare in solitudine e certamente contro “gli altri” attori politici assetti istituzionali di sistema) sul terreno delle “regole del gioco” (dalle modifiche costituzionali alle regole elettorali), credo che valga la pena continuare pazientemente a ribadire che, nonostante i deprecabili comportamenti sul punto di Governi e leader molto diversi tra loro e in tempi diversi,  interventi in simili ambiti non siano costituzionalmente corretti ove votati a perseguire esclusivamente gli interessi contingenti del Governo (che tende sempre più ad indentificarsi, come è noto, in un leader che fa storia a sé rispetto al resto della compagine governativa) e, forse (anche se non proprio di tutta) la relativa maggioranza. Sicuramente è indiscutibile che in tale area ad elevato tasso istituzionale rientra senz’altro la legislazione elettorale (ancorché non formalmente da adottare mediante legge costituzionale). Il che rende inopportuna – magari proprio attraverso più votazioni fiduciarie – l’affermazione del solo indirizzo governativo: quando si tratta di approvare le “regole del gioco” si dovrebbe lasciare spazio ad un “indirizzo costituzionale o generale dello Stato” riferibile, in buona sostanza, all’insieme delle forze politiche parlamentari o quanto meno ad un arco di esse di ampiezza maggiore rispetto a quelle che compongono, appunto, la sola maggioranza.

    L’inopportunità dello strumento procedurale che velocizza l’ingresso nell’ordinamento di una normativa illegittima

      Si dirà che ciò che è inopportuno per qualcuno può non esserlo per altri ma in ogni caso la questione di fiducia, nei termini in cui è stata utilizzata dal Governo Meloni, è stata una strategia legittima che ha confermato la piena tenuta della maggioranza. A tale proposito tuttavia, mi pare che si possa continuare pacificamente a sostenere che “il Governo non potrà, però, evitare che il testo approvato dai partiti della maggioranza – pur se in modo solenne come accade tutte le volte che l’Esecutivo si avvale della questione di fiducia – in quanto rappresenta una sintesi artificiosa di tesi differenti (e per tanti versi inconciliabili) nel quale nessuno dei partiti alleati si riconosce completamente, venga da loro stessi messo nuovamente in discussione alla prima occasione “utile” senza remore né imbarazzi”. Il tempo ci dirà se la maggioranza parlamentare che ha consentito l’approvazione del Melonellum è destinata a riconoscersi pienamente nei meccanismi previsti dalla nuova legge e se si confermeranno le impostazioni “coalizionali” imposte intorno ad un capo anche con riferimento alla coalizione che sarà guidata dalla Presidente Meloni (tutti insieme “appassionatamente” con Futuro Nazionale di Vannacci o senza?). Quello che, al di là della inopportunità dell’uso strumentale della questione di fiducia per approvare rapidamente alla Camera le modifiche apportate dal Senato (il tema ha riguardato l’introduzione dei capilista bloccati e di preferenze senza adeguata salvaguardia della parità di genere come pure il numero abnorme di sottoscrizioni per la presentazione di liste espresse da partiti e movimenti che non abbiano una rappresentanza parlamentare), non si può evitare di accorgersi della “truffa costituzionale” confezionata dal Governo in carica per colpire al cuore il sistema parlamentare vigente. Come noto sono tante e molteplici le disposizioni che appaiono non in linea con la Costituzione vigente e con la stessa corretta interpretazione della giurisprudenza costituzionale ma a me pare innegabile che la coalizione preventiva costruita intorno ad un candidato Presidente del Consiglio in grado di ottenere un premio fisso di seggi (fino a 70 alla Camera e fino a 35 al Senato) al raggiungimento, in entrambi i rami del Parlamento, di una cifra complessiva pari al 42% dei voti sia in grado di determinare ex lege una elezione sostanzialmente diretta del Capo del Governo sostenuto da una maggioranza che non rispecchia neppure la metà degli elettori votanti. Mi pare, conclusivamente, che la “truffa” perpetrata attraverso una legge ordinaria veicolata nell’ordinamento dall’uso massiccio della questione di fiducia finisca per ottenere una diretta, evidente ricaduta sulla normativa costituzionale e che pertanto non ci si debba limitare a denunciare la sua eventuale inappropriatezza procedurale. Seppure legittimo, il procedimento resta clamorosamente incostituzionale il merito del nuovo meccanismo elettorale! Auguriamoci davvero che si possa impedire che dispieghi i suoi effetti e ci consegni un Presidente del Consiglio che non avrà neppure bisogno di ottenere una sufficiente investitura popolare ma che potrà disporre di una maggioranza parlamentare di supporto ruotante intorno alla sua persona. Altro che uso legittimo in Parlamento della questione di fiducia! Saremmo piuttosto in un contesto di supposta fiducia popolare accreditata al Presidente del Consiglio che non dovrà più “verificare” nulla nelle Camere: quel che chiederà potrà ottenere, al più consentendo una finta discussione destinata a non incidere su niente. La stessa maggioranza parlamentare perderà qualsiasi autonoma dignità istituzionale e con essa tramonterà malinconicamente la forma di governo vigente. Alla lunga non una bella prospettiva persino per i supporter del capo, chiunque sia. Ma, ad essere sinceri, c’è chi da tempo, ben prima di Meloni, si è speso per questo obiettivo.

      Antonio D’Andrea è professore ordinario di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università degli Studi di Brescia nonché Presidente della Commissione cultura dell’Associazione “Passione civile con Valerio Onida”. È autore di monografie e saggi di diritto costituzionale, con particolare riferimento allo studio della forma di governo e dell’assetto ordinamentale italiano.

      Supportaci

      Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo

      Promuoviamo le ragioni del buon governo, la laicità dello Stato e l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico

      Leggi anche

      Newsletter

      Eventi, link e articoli per una cittadinanza attiva e consapevole direttamente nella tua casella di posta.

      ×