Il “premierato di fatto” tra legge elettorale e organi di garanzia in difficoltà

04 Novembre 2026

Marco Ladu Professore associato di diritto costituzionale e pubblico

Questo contenuto fa parte dell’osservatorio Autoritarismo

La nuova legge elettorale apre la strada a un premierato di fatto, mostrando come la forza conformativa delle regole possa alterare gli equilibri costituzionali e imponendo, di fronte alla crescente concentrazione del potere politico, una riflessione sul ruolo degli organi di garanzia nella difesa della supremazia della Costituzione. Intervento nel convegno L’attacco alle democrazie costituzionali e la deriva autoritaria nel mondo contemporaneo, promosso da Libertà e Giustizia, Osservatorio Autoritarismo e Università di Brescia.

Un approccio polemico al dibattito costituzionale

Parto da una questione di metodo alla quale tengo particolarmente: la necessità di prendere sul serio tutte le posizioni espresse dai costituzionalisti, recuperando un approccio polemico al diritto costituzionale. Utilizzo questo aggettivo, richiamandone la radice greca, per indicare un confronto anche molto acceso, che deve però rimanere costruttivo. È la prospettiva sostanzialmente riconducibile alla riflessione di Massimo Luciani sul costituzionalismo polemico chiamato a misurarsi con il potere, a interrogarsi sui rapporti tra potere, diritto e diritti, senza coltivare l’illusione che i conflitti possano essere neutralizzati attraverso una pacificazione affidata alle sole giurisdizioni.

È proprio muovendo da questa concezione che, anche rispetto alla materia elettorale, ritengo necessario recuperare il senso profondo del “divenire” della scienza costituzionalistica attraverso un confronto capace di misurarsi con divergenze, anche profonde, senza sottrarsi alla discussione delle idee e degli argomenti che le sostengono.

Troppo spesso, invece, assistiamo a una vera e propria delegittimazione delle posizioni altrui, che vengono banalizzate e liquidate senza un autentico confronto nel merito. La dialettica giuridica si riduce così, come quella politica, a una sterile contrapposizione, nella quale l’asprezza dei toni finisce per prevalere sulla forza degli argomenti, senza contribuire ad alcun avanzamento della riflessione. Mi ha colpito, a questo proposito, un recente contributo nel quale i costituzionalisti che sostengono che la nuova legge elettorale introduce surrettiziamente dinamiche proprie del premierato vengono sbrigativamente definiti «giuristi militanti propalatori del costituzionalismo ansiogeno».

Dal mio punto di vista, invece, la nuova legge elettorale solleva molti dubbi. A chi liquida simili preoccupazioni vorrei rispondere senza ricorrere alle mie parole, preferendo richiamare le riflessioni di chi in una stagione certamente non priva di tensioni, ma forse meno allarmante di quella attuale, metteva già in guardia da una deriva ben più radicale: il rischio di un vero e proprio «premierato assoluto».

Ed ecco, allora, quel che a tale riguardo scriveva già nel 2003:

«Premierato debole o forte? Non è questo il punto, perché negli articoli-chiave del testo si propone un premierato assoluto, che contrasta con il principio cardine del costituzionalismo elaborato in più di due secoli dopo le rivoluzioni di fine settecento: il principio che si oppone alla concentrazione di troppi poteri in un solo titolare di un ufficio pubblico».

E, ulteriormente, nel 2005 si scriveva:

«Non avremmo nemmeno più una maggioranza che esprime un suo leader; ma un leader immediatamente investito del potere e che controlla e domina la «sua» maggioranza. L’esito sarebbe un sistema di massima concentrazione del potere politico, in cui la scelta degli elettori tenderebbe a ridursi essenzialmente ad una delega quinquennale a favore di una sola persona».

Ancora, nel 2014, su un punto centrale, quello della formazione delle coalizioni:

«Invece, ammettendo le coalizioni, e anzi incentivandole al massimo, sia con la riduzione della soglia di sbarramento, sia con la prospettiva del premio di maggioranza a favore del primo arrivato, si promuovono, e quasi si rendono obbligatorie, coalizioni pre-elettorali, che possono essere altrettanto, e perfino più disomogenee, delle alleanze create a seguito del voto. Queste ultime si dovrebbero costituire sulla base di convergenze programmatiche. Quelle elettorali si formano essenzialmente per guadagnare il premio».

E sempre nel 2014:

«La Costituzione va benissimo così com’è nel suo impianto, poi che si possano apportare modifiche di dettaglio è senz’altro vero. Di queste ve ne sono state già diverse. Sicuramente non si dovrebbe toccare la forma parlamentare di governo, cedendo alle spinte verso sistemi di forte concentrazione del potere nel capo dell’esecutivo».

Nel 2015, con riferimento all’Italicum e alla tanto vituperata governabilità:

«Dovendo darne una valutazione complessiva, la mia è decisamente negativa, soprattutto per la spinta che reca nel senso di un allontanamento da un genuino sistema parlamentare e di un favore per il potere personale di colui che conquista la carica di primo ministro».

«La “governabilità” non si persegue “forzando” il sistema elettorale senza tenere conto del sistema politico effettivo (che non è bipartitico) e mortificando il carattere realmente rappresentativo del Parlamento».

Infine, nel 2017:

«Se invece si configura un quadro multipolare (come oggi in Italia); e se più in generale è in crisi, come oggi da noi, la capacità dei partiti di tradurre, attraverso il confronto nelle istituzioni, le istanze sociali, le tendenze «riformistiche» sfociano inevitabilmente in una visione di tipo «autocratico» (il famoso «uomo solo al comando»)».

Ora, queste affermazioni sono di due grandi costituzionalisti – Leopoldo Elia e Valerio Onida – ai quali, credo, neppure chi ricorre a certe etichette avrebbe osato attribuire l’epiteto di «ansiogeni». E queste parole, scritte nel 2003, nel 2005, nel 2014, nel 2015 e nel 2017, investono tanto gli interventi sulla legislazione elettorale quanto i tentativi di revisione della parte organizzativa della Costituzione. Considerate nel loro insieme, esse mettono in luce una tendenza che attraversa stagioni politiche differenti: quello che potremmo definire un ‘abbraccio mortale’ tra la riforma dell’organizzazione costituzionale dei poteri e quella del sistema elettorale, entrambe orientate verso una crescente concentrazione del potere.

Si tratta di considerazioni, quelle di Onida ed Elia, che conservano tutta la loro attualità, perché la verticalizzazione del potere che esse mettevano in discussione è tuttora perseguita e, anzi, continua a riproporsi, alimentata dal fascino, evidentemente persistente, del capo forte alla guida di un Governo egemone.

Lo Stabilicum e il premierato di fatto

Passo ora al secondo punto, soffermandomi proprio su quella disposizione della nuova legge elettorale che, a mio avviso, assume particolare rilievo per la sua capacità di incidere sugli equilibri della nostra forma di governo. Considerata nel suo intreccio con le altre previsioni del sistema elettorale, essa contribuisce infatti a delineare quello che non rinuncio affatto a identificare come premierato di fatto.

Mi riferisco alla disposizione che impone ai partiti e ai gruppi politici organizzati di indicare, nel programma elettorale, il nome e il cognome della persona da proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate in coalizione, la legge prescrive obbligatoriamente l’indicazione del medesimo nominativo, con una dichiarazione sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o gruppi politici coalizzati, a pena di inammissibilità delle liste in caso di omissione (artt. 14-bis, comma 3, e 22, primo comma, n. 1-ter, d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati dalla legge n. 180 del 2026).

Al riguardo, si è sostenuto in dottrina – e torno così alla necessità di un confronto costruttivo nel merito – che la nuova disciplina cambierebbe poco o nulla rispetto a quanto già introdotto con la legge n. 270 del 2005, il c.d. Porcellum. Si tratta di un’obiezione che muove da un dato normativo reale, che occorre riconoscere, ma che, a mio modo di vedere, non è condivisibile. L’art. 1, comma 5, di quella legge, introducendo l’art. 14-bis nel d.P.R. n. 361 del 1957, prevedeva infatti che i partiti e i gruppi politici che si candidavano a governare depositassero, contestualmente al contrassegno, il programma elettorale, indicando il nome e il cognome della persona designata come «capo della forza politica». Nel caso di partiti o gruppi politici collegati in coalizione, era invece previsto il deposito di un unico programma elettorale, con l’indicazione della persona designata come «unico capo della coalizione». Occorre ricordare, peraltro, che quella disciplina non è rimasta immutata poiché la legge n. 165 del 2017, il c.d. Rosatellum, ha mantenuto l’indicazione del capo della forza politica, eliminando invece quella dell’unico capo della coalizione. 

La nuova legge elettorale torna, dunque, a imporre alle liste collegate l’indicazione di un medesimo nome, ma con una differenza che ritengo tutt’altro che trascurabile. Non si tratta più di designare il capo di una forza politica o di una coalizione, bensì di indicare una persona da proporre per l’assunzione di uno specifico incarico costituzionale, quello di Presidente del Consiglio dei ministri. E questo cambia radicalmente il significato normativo di quella previsione.

Il testo di oggi, infatti, compie almeno tre spostamenti rilevanti.

Muta, anzitutto, l’oggetto della dichiarazione. Non si tratta più di individuare il capo di una forza politica o l’unico capo di una coalizione, ma di indicare una persona da proporre per uno specifico incarico costituzionale, quello di Presidente del Consiglio dei ministri. Il cambiamento non è soltanto terminologico, perché proietta la dichiarazione resa dalle forze politiche sul terreno della formazione del Governo, intersecando direttamente la funzione che l’art. 92 della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica. Certamente, la disposizione fa espressamente salve le prerogative del Capo dello Stato; ma una simile clausola di salvaguardia, pur necessaria sul piano formale, non è di per sé sufficiente a neutralizzare gli effetti politici che la nuova previsione è suscettibile di produrre, a cominciare dalla sua capacità di orientare la campagna elettorale e di condizionare la stessa percezione del voto da parte degli elettori.

L’indicazione obbligatoria di una persona da proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio rischia, infatti, di trasformare la competizione per l’elezione delle Camere, quantomeno nella sua rappresentazione pubblica, in una contesa tra candidati alla guida del Governo, alimentando l’equivoco che il voto per una lista o una coalizione equivalga anche all’investitura diretta del suo capo. Un equivoco tutt’altro che irrilevante sul piano costituzionale, dal momento che gli elettori sono chiamati a eleggere i propri rappresentanti in Parlamento, mentre la nomina del Presidente del Consiglio spetta al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 92 Cost., e il Governo deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere, secondo quanto stabilito dall’art. 94 Cost.

Il problema, dunque, non si esaurisce nella possibile alterazione della percezione del voto, ma riguarda le conseguenze che una simile rappresentazione potrebbe determinare sul funzionamento della forma di governo. Se il candidato indicato viene presentato come il destinatario di un’investitura popolare e, soprattutto, se attorno alla sua figura si costruisce una maggioranza parlamentare favorita dal meccanismo premiale, l’esercizio delle prerogative costituzionali rischia di essere politicamente condizionato da un esito che si pretende già determinato dalla volontà degli elettori. Le competenze restano formalmente intatte, ma il loro concreto esercizio viene a confrontarsi con un’investitura politica che la Costituzione non prevede.

Muta, in secondo luogo, la struttura della scelta. Rispetto alla disciplina risultante dalla legge del 2017, le liste collegate in coalizione non si limitano più a indicare ciascuna il capo della rispettiva forza politica, ma sono obbligate a convergere sul medesimo nominativo. Tale indicazione deve inoltre risultare da una dichiarazione sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici coalizzati. Anche questa previsione, considerata isolatamente, presenta elementi di continuità con il Porcellum; assume però un significato diverso quando la convergenza obbligatoria non riguarda più un capo politico della coalizione, bensì la persona da proporre per l’assunzione di un incarico costituzionale.

Muta, infine, il regime delle conseguenze previste per l’omissione. La nuova legge introduce espressamente, tra le cause di inammissibilità delle liste, la mancata indicazione del nome e del cognome della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Si è sostenuto che una conseguenza analoga sarebbe stata già implicitamente ricavabile dalla disciplina previgente. Ma il testo dell’art. 22, come risultante dalla legge del 2017, prevedeva espressamente l’esclusione per il mancato deposito del programma elettorale, senza menzionare autonomamente l’omissione del nominativo. Ebbene, se si attribuisce un significato al principio di legalità e alla tassatività delle cause di inammissibilità delle liste, la scelta del legislatore del 2026 di aggiungere espressamente questa ulteriore ipotesi non può essere considerata una precisazione del tutto irrilevante.

Tuttavia, il punto che considero davvero decisivo non risiede nell’indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio, isolatamente considerata, né in ciascuna delle singole modifiche appena richiamate. Il problema sta nella loro combinazione con la forzatura delle coalizioni preelettorali – quelle che, come ricordava Valerio Onida, «si formano essenzialmente per guadagnare il premio» – e con la prospettiva di attribuire, attraverso il premio di maggioranza, una maggioranza parlamentare alla coalizione raccolta intorno al capo preventivamente indicato.

È proprio questo intreccio a meritare particolare attenzione. Da un lato, le forze politiche sono spinte a costituire coalizioni prima del voto e a convergere sull’indicazione di una persona da proporre per la guida del Governo; dall’altro, il meccanismo premiale può consentire a quella stessa coalizione di conseguire una maggioranza parlamentare che, almeno nella logica politica sottesa al sistema, si presenta come una maggioranza al seguito del capo indicato.

È questa specifica saldatura, nella configurazione oggi assunta, a delineare un inedito tutto italiano: un premierato di fatto perseguito attraverso la legislazione elettorale, mediante la costruzione di una maggioranza parlamentare politicamente ricondotta a un capo preventivamente individuato, senza modificare formalmente le disposizioni costituzionali che disciplinano la forma di governo parlamentare.

A questo si somma il fenomeno che ho definito delle «competenze intatte di fronte a esiti prefigurati». Senza modificare formalmente la titolarità e l’esercizio delle attribuzioni costituzionali, la legge conferisce a uno soltanto dei possibili sbocchi della dinamica parlamentare una particolare forza di legittimazione politica. La nomina di un Presidente del Consiglio diverso da quello indicato prima del voto, la formazione di maggioranze alternative e il libero esercizio del mandato parlamentare restano soluzioni pienamente consentite dalla Costituzione; eppure, rischiano di essere rappresentate come uno scostamento dalla volontà degli elettori, anziché come espressione del fisiologico funzionamento della forma di governo parlamentare. Qui emerge, peraltro, un’ulteriore contraddizione della nuova disciplina. Qualora non ricorressero le condizioni per l’attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione dei seggi seguirebbe una logica sostanzialmente proporzionale, lasciando aperta la possibilità di formare maggioranze parlamentari diverse da quelle prospettate prima del voto, anche attraverso Governi di larghe intese e Presidenti del Consiglio niente affatto coincidenti con quelli indicati prima del voto. Si determinerebbe così una sorta di eterogenesi dei fini perché un sistema elettorale concepito per prefigurare, già nella competizione elettorale, il capo dell’esecutivo e la maggioranza destinata a sostenerlo in nome della stabilità potrebbe finire per restituire centralità proprio a quelle dinamiche di confronto, mediazione e formazione delle maggioranze in Parlamento che la sua stessa impostazione tende a comprimere e che hanno portato alla formazione di Governi tecnici.

Detto questo, senza dilungarmi sul punto, ritengo necessarie due ultime precisazioni: una di tempo e una di condizione.

La prima riguarda il tempo, perché l’effetto della previsione che ho menzionato e del nuovo impianto elettorale è massimo all’indomani del voto, quando la persona indicata è sostenuta dalla maggioranza parlamentare favorita dal premio (o, più precisamente, dalla minoranza elettorale premiata), ma tende ad attenuarsi nelle eventuali crisi successive, nelle quali il Capo dello Stato resterebbe libero di esercitare, almeno così pare, senza vincoli ulteriori le proprie prerogative costituzionali.

La seconda precisazione riguarda una condizione ed evidenzia, ancora una volta, il paradosso di questa legge elettorale. Se il premio non scatta, l’indicazione del candidato resta priva di una maggioranza che la sostenga. Ma l’indicazione rimane e può, dunque, irrigidire proprio quelle convergenze che un esito proporzionale renderebbe necessarie.

In fondo, allora, c’è da chiedersi: per rafforzare la stabilità di governo è davvero necessario fare del voto per l’elezione del Parlamento l’investitura di un capo?

Come ricordava Onida nel 2017, dobbiamo, ancora una volta, sgombrare il campo da un equivoco perché nella forma di governo parlamentare, a differenza di quel che si pensa e si dice, il Presidente del Consiglio è tutt’altro che debole. La sua forza non è affatto inconsistente, ma dipende da fattori politici collegati al sistema dei partiti e richiede, oltre alla capacità di decisione, anche quella di mediazione.

Difendere il governo parlamentare non significa, quindi, volere un presidente del Consiglio debole. Significa distinguere la forza che deriva dalle competenze costituzionali dalla capacità politica di tenere insieme una maggioranza, secondo una logica ben precisa, cioè quella nella quale la democrazia non si risolve nella mera investitura di un capo e la maggioranza parlamentare non diviene soggetta a quest’ultimo.

Qui si comprende, a mio modo di intendere, quanto le riflessioni di Onida e di Elia si siano incrociate. Elia scriveva nel 2003 che il punto non era la forza o la debolezza del premier, ma la concentrazione di troppi poteri in un solo titolare. Temeva, in particolare, una democrazia di mera investitura, il cui rischio sarebbe stato aggravato – lo ipotizzava, vedendo direi bene – da un sistema proporzionale con premio alla coalizione vincente.

La forza conformativa della legge e l’insufficienza dei controlli sul potere politico

Vengo, infine, al terzo punto.

L’analisi sul nuovo sistema elettorale deve prendere in considerazione i caratteri del sistema politico attuale e le sue prospettive evolutive, come suggeriva anche Onida nel 2017.

Ed è per questo che, ragionando di partiti politici, ritengo debba aggiungersi un elemento ulteriore, quello della capacità conformativa della legge (un aspetto spesso evocato nella produzione scientifica del professor Azzariti, che ringrazio per la sua introduzione).

Spiego cosa intendo.

La legge, lo sappiamo, regola interessi, dovrebbe realizzarne una sintesi, ed è generale e astratta. Ma la legge regola anche chi non vuole farsi regolare, ed è proprio questo il suo potere. Ci si può conformare spontaneamente alle sue prescrizioni, ma esse sono destinate a produrre i propri effetti anche nei confronti di chi non vorrebbe conformarvisi.

È questa la c.d. capacità conformativa della legge, che è caratteristica propria anche della legge elettorale. Le diverse leggi elettorali italiane, a mio avviso, hanno purtroppo spinto il sistema politico ad adeguarsi a regole sempre più incentrate sull’esaltazione dei poteri in capo al Presidente del Consiglio e, soprattutto, della forza del Governo, con una maggioranza parlamentare al seguito di un capo. ciò si aggiunge un’aggravante: buona parte del sistema politico, senza troppe differenze di colore, quelle stesse regole le ha prodotte, determinando un’inversione – ed è questo il punto decisivo che vorrei infine discutere – dei rapporti di forza tra le fonti del diritto. Un’inversione dei rapporti di forza tra Costituzione e legge ordinaria.

Difatti, le regole costituzionali dovrebbero avere una capacità conformativa superiore rispetto a quella della legge ordinaria. Perché, allora, oggi una legge ordinaria è in grado di alterare la forma di governo parlamentare italiana?

Mi riaggancio a quello che ha detto il professor Serges e qui dobbiamo entrare sul terreno dei controlli e delle garanzie.

La forza conformativa che deve essere riconosciuta alle regole costituzionali può essere fatta valere da chi è titolare delle attribuzioni costituzionali preordinate alla garanzia dell’ordinamento: il Capo dello Stato e la Corte costituzionale.

Al primo ritengo che si possa rimproverare un eccesso di tolleranza.

Lo faccio un po’ in punta di piedi, consapevole di quel che implica entrare nel merito delle scelte del Capo dello Stato, che però, lo ricordo, è pur sempre un organo monocratico.

E il ‘rimprovero’ lo faccio ricordando il pensiero del filosofo Karl Popper.

Popper ha illustrato il paradosso della tolleranza. Una tolleranza illimitata, estesa anche a chi intende distruggerla, può condurre alla scomparsa della tolleranza stessa. In modo analogo, ha mostrato come una libertà priva di limiti possa finire per negare sé stessa.

Occorre, dunque, prestare attenzione. È vero che il ruolo del Capo dello Stato implica mediazione e contemperamento degli interessi, ma ritengo che siamo di fronte a un eccesso di tolleranza, anche nei confronti di chi sta manifestando, a più riprese, di essere del tutto intollerante alle limitazioni del potere stabilite dalla nostra Costituzione.

Quanto alla Corte costituzionale, che cosa possiamo rimproverarle? Questo è già stato detto, e il professor Serges ci ha ricordato perfettamente alcuni aspetti.

Vorrei allora soffermarmi su una considerazione. Io non penso che dovremmo chiedere troppo alla Corte costituzionale.

Ci troviamo, infatti, in un contesto nel quale – è inutile nascondersi dietro un dito – anche la giustizia costituzionale presenta un’ineliminabile dimensione di politicità.

Mi chiedo, allora: siamo convinti che una Corte costituzionale possa, o debba, pronunciarsi nel pieno di una campagna elettorale?

Le indicazioni della Commissione di Venezia, secondo le quali gli elementi fondamentali della legislazione elettorale non dovrebbero, in linea di principio, essere modificati nell’anno precedente le elezioni, suggeriscono una riflessione anche sull’intervento della Corte. Se la stabilità delle regole del voto costituisce un valore da preservare, non può essere sottovalutata la particolare delicatezza istituzionale di un giudizio di costituzionalità destinato a intervenire a pochi mesi, o addirittura a poche settimane, da una competizione elettorale.

Forse, allora, la scelta più lungimirante avrebbe dovuto essere compiuta a monte, introducendo, attraverso un’apposita revisione costituzionale, una forma di controllo preventivo di costituzionalità delle leggi elettorali. Una soluzione che avrebbe consentito di affrontare anticipatamente le questioni di legittimità costituzionale, evitando di concentrare sul giudizio successivo, eventualmente prossimo alle elezioni, l’intera responsabilità della tutela dei principi costituzionali.

Pretendere, invece, che la Corte eserciti oggi, in assenza di una specifica previsione costituzionale, una funzione sostanzialmente equivalente a un controllo preventivo significherebbe attribuirle un compito che eccede le forme e le condizioni del sindacato di costituzionalità attualmente previsto, finendo per alterare proprio quell’equilibrio tra le attribuzioni degli organi costituzionali che si intende preservare.

Che fare, dunque, sul terreno della legge elettorale?

Il professor Onida formulava una proposta, poi ripresa e perfezionata anche dal professor D’Andrea qui a Brescia.

Scriveva: «Nell’ambito di un sistema proporzionale vedrei solo il voto di lista senza coalizioni pre-elettorali. Soglie di sbarramento ragionevoli, uguali per tutti, ed eventualmente un piccolo premio di maggioranza potrebbero consentire di dar vita ad un Parlamento più rappresentativo e insieme consentire la formazione di maggioranze programmatiche».

Questa potrebbe essere, in effetti, una soluzione, anche se certamente non l’unica. Devo tuttavia esprimere una riserva proprio rispetto alla previsione, sia pure eventuale, di un premio di maggioranza. E si tratta di una riserva che investe, prima ancora dei suoi specifici meccanismi applicativi, la logica stessa dell’istituto.

Non intendo sostenere che il premio di maggioranza sia, in quanto tale, costituzionalmente illegittimo. Sarebbe una conclusione giuridicamente inesatta, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale. Eppure, non riesco a sottrarmi a una considerazione di fondo: il premio di maggioranza presenta, nella sua stessa impostazione, un elemento che definirei antidemocratico.

Provo a semplificare. Il meccanismo premiale comporta che una quota dei seggi venga sottratta alla distribuzione proporzionale ai consensi effettivamente ottenuti, per essere attribuita a una forza politica che, pur avendo prevalso nella competizione elettorale, potrebbe rappresentare soltanto una minoranza degli elettori. Si finisce così per trasformare, attraverso un artificio legislativo, una maggioranza relativa di voti in una maggioranza assoluta di seggi.

È un’operazione che solleva un interrogativo di fondo: fino a che punto è accettabile sacrificare la rappresentatività delle assemblee elettive sull’altare della governabilità?

Non sono convinto che si tratti di un sacrificio inevitabile. Ritengo, piuttosto, che sarebbe opportuno interrogarsi sulla possibilità di perseguire quegli stessi obiettivi attraverso soluzioni differenti, recuperando una maggiore attenzione al rapporto tra elettori ed eletti, senza rinunciare alle esigenze di rappresentatività.

Si potrebbe, ad esempio, esplorare la possibilità di coniugare alcuni elementi propri dei collegi uninominali, in particolare la capacità di rendere riconoscibili i candidati e di consentire agli elettori una scelta diretta tra persone, con le caratteristiche di un sistema a impianto proporzionale. Naturalmente, senza immaginare di trasferire meccanicamente nell’ordinamento italiano modelli sperimentati in contesti politico-partitici profondamente differenti.

La discussione, sotto questo profilo, deve rimanere aperta. Ma occorre soprattutto evitare di coltivare l’illusione che la legislazione elettorale possa risolvere, da sola, le difficoltà di un sistema politico che fatica a svolgere le proprie funzioni.

Ed è proprio su questo aspetto che vorrei concludere. I partiti devono tornare a interrogarsi sulla propria identità e sulle finalità della propria azione politica. Devono, in definitiva, comprendere chi sono e dove vogliono andare. Perché nessun meccanismo elettorale può sostituirsi alla capacità delle forze politiche di elaborare proposte, costruire convergenze programmatiche e assumersi la responsabilità delle proprie scelte. E finché i partiti continueranno a cercare nelle regole elettorali una soluzione alle proprie debolezze, senza interrogarsi sulle ragioni che le hanno determinate, il rischio è che, anziché ricostruire le condizioni della rappresentanza democratica, si finisca ancora una volta per cercare qualcuno al quale consegnare lo scettro del comando.

Marco Ladu è professore associato di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università eCampus. I suoi interessi di ricerca riguardano, in particolare, la forma di governo italiana, la giustizia costituzionale, la rappresentanza politica, la partecipazione democratica nell’ambiente digitale e l’impatto delle tecnologie sull’organizzazione complessiva dei poteri pubblici. È autore di due monografie (Il controllo alternato della Corte costituzionale, Editoriale Scientifica, 2024; Rappresentanza e partecipazione politica nell’era digitale, Cacucci Editore, 2023) e di numerosi articoli, saggi e contributi in riviste scientifiche.

Supportaci

Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo

Promuoviamo le ragioni del buon governo, la laicità dello Stato e l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico

Leggi anche

Newsletter

Eventi, link e articoli per una cittadinanza attiva e consapevole direttamente nella tua casella di posta.

×