LA DISOBBEDIENZA CONSAPEVOLE

04 Novembre 2022

Gustavo Zagrebelsky Presidente Onorario Libertà e Giustizia

Questo contenuto fa parte di uno speciale Riforme

L’ubbidienza è comunque una virtù? Di fronte alla legge ingiusta non c’è modo di reagire legalmente? È possibile essere “ribelli secondo il diritto”, secondo la Costituzione? Appellarsi sempre e comunque alla legge è un modo per discolpare la coscienza. Le leggi, dicevano gli Antichi, sono mura che proteggono la città. Perciò, alle leggi si deve ubbidire. Lo dice, sebbene non ce ne sarebbe stato bisogno, anche l’articolo 54 della Costituzione. Ma ubbidire sempre? Anche quando la legge è la legalizzazione dell’arbitrio?

Davvero la Costituzione immagina, come condizione ideale, una massa d’individui passivi, marionette mosse dai fili tenuti in mano dal burattinaio-legislatore? L’obbligo di ubbidire alla legge vale anche quando lo Stato di diritto si trasforma in “Stato di arbitrio” o “di delitto”, secondo la celebre espressione che Hannah Arendt ha usato a proposito di certi regimi dell’Europa tra le due guerre?

La questione non ha solo un aspetto morale, ma ne ha anche uno strettamente giuridico. Nei sistemi costituzionali come è il nostro, alla legge si deve ubbidienza, fino al momento in cui essa eventualmente sia abrogata o dichiarata incostituzionale. Ma, valgono oggi illimitatamente gli assiomi del legalismo: ita lex, e dura lex sed lex?

La questione – non in astratto, ma secondo il vigente ordinamento costituzionale – non è nuova. Si è affacciata numerose volte, di fronte, per esempio, a leggi che volevano imporre ai medici degli ospedali l’obbligo di segnalare all’autorità di P.S. gli stranieri irregolari; oppure, di fronte ad analoga imposizione ai presidi di scuola di denunciare i genitori degli studenti, ugualmente irregolari. In quei casi, la sollevazione preventiva contro tale sorta di caccia al “clandestino” aveva fatto recedere il legislatore dai propri propositi. In altri casi, la disobbedienza pubblica, rivendicata anche per mezzo di autodenunce, ha riguardato il servizio militare, e ha condotto dopo tante polemiche all’abolizione della leva obbligatoria; ha riguardato l’indiscriminata punizione penale dell’interruzione volontaria della maternità e ha portato alla legge 194; ha riguardato l’aiuto all’eutanasia che ha provocato una decisione della Corte costituzionale che ha aperto possibilità prima vietate.

Singoli cittadini accolgono e offrono un rifugio, danno da mangiare e da bere a migranti che ne hanno bisogno e li aiutano a oltrepassare confini, sfidando divieti delle autorità. Recentemente, si è discusso d’altri casi: la registrazione allo stato civile di bimbi come figli di coppie omosessuali, l’adozione da parte di singoli, eccetera. La polemica è scoppiata di fronte al rifiuto di alcuni sindaci di applicare norme sul respingimento di persone salvate dal naufragio nel Mare Mediterraneo. E ora c’è motivo di richiamare questi esempi di fronte a ciò che sta accadendo e c’è timore di fronte a ciò che potrebbe accadere ancora.

Che fare? Innanzitutto, il citato articolo 54 prescrive bensì l’osservanza della legge, ma anche della Costituzione, anzi prima della Costituzione e poi della legge. Se la legge è conforme alla Costituzione, tutto bene. Ma se non lo è? Sarà prevedibilmente dichiarata incostituzionale. Ma qual è la situazione della legge incostituzionale prima che sia tolta di mezzo? Si è molto discusso.

Si dice da taluno: solo alla Corte costituzionale spetta il giudizio in proposito. Anzi: fino a quando non vi sia stata una dichiarazione d’incostituzionalità, della legge si deve presupporre la validità e quindi l’obbligatorietà. L’espressione: legge incostituzionale prima della relativa decisione della Corte costituzionale sarebbe un non-senso.

Se è vera la premessa – la competenza esclusiva della Corte nel dichiarare l’incostituzionalità della legge – falsa tuttavia è la conseguenza. Vediamo. Colui il quale ha contestato la legge violandola incorrerà nelle conseguenze previste, ma contro quella legge si potrà aprire, davanti al giudice competente a irrogare la sanzione, un giudizio durante il quale è possibile sollevare una questione d’incostituzionalità. La questione sarà rinviata alla Corte costituzionale per la decisione finale.

Se la legge è incostituzionale, sarà annullata e non potrà essere applicata a tutti coloro che l’abbiano violata. Così, la violazione che all’origine sembrava essere un atto illecito dovrà considerarsi, alla fine, un atto benemerito. È evidente che ciò si svolge sotto il segno dell’incertezza: non si può sapere a priori se il giudice riterrà di sollevare la questione di fronte alla Corte costituzionale, né se questa annullerà la legge. Coloro che si assumono la responsabilità di attivare questo meccanismo di garanzia costituzionale non sanno se l’esito sarà favorevole o sfavorevole. Agiscono in nome di un valore più alto della mera legalità accettando una scommessa che può avere un esito avverso. Il che è quanto dire che la legge può essere trasgredita, ma a proprio rischio e pericolo. Il violatore apparirà, masolo ex post, o come un “fuorilegge”, oppure come un eroe della Costituzione.

La disobbedienza consapevole è dunque una possibilità prevista per promuovere il controllo di costituzionalità sulle leggi. Se tutti osservassero pedissequamente, passivamente, acriticamente tutte le leggi che prescrivono o vietano questo o quello, non si aprirebbero procedimenti giudiziari perché non si avrebbero violazioni e, quindi, non si avrebbe l’occasione di attivare il giudizio di costituzionalità. Potrebbero rimanere in vigore indefinitamente leggi incostituzionali, proprio perché tutti si adeguano. Questa conclusione potrà non piacere a chi, in nome dell’autorità acquisita anche in base a un esito elettorale, pensa alla legge come atto sovrano assoluto che non ammette replica.

Ma la legge, da quando è stata collocata sotto la Costituzione, può essere contestata. La sua validità è oggi esposta alla critica da parte di coloro che una volta i giuristi, con un’espressione ciceroniana, chiamavano servi legum: espressione oggi impropria, essendo i servi diventati, essi stessi, i primi custodi della Costituzione in alleanza con i tribunali. Il giudizio di costituzionalità delle leggi, al quale i cittadini possono accedere nelle forme previste, non è dunque un freddo meccanismo giuridico. Corrisponde a un ethos pubblico che investe la responsabilità diretta di tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei principi costituzionali.

La disobbedienza alle leggi, nei casi in cui sono in questione valori essenziali come la vita, la libertà, la dignità delle persone, la democrazia, non è mera illegalità, ma è una virtù repubblicana. Essa significa il rifiuto di confermare l’ingiustizia con la propria acquiescenza. Tutte le volte che ubbidiamo alla legge, infatti, la fortifichiamo: se la legge è giusta, fortifichiamo la giustizia, ma se è ingiusta convalidiamo l’arbitrio.

Si dirà: ma tutto ciò implica coraggio, presuppone che ci si metta in gioco e si assumano rischi. Sì. Ma la libertà e la Costituzione non sanno che farsene dei pusillanimi, di coloro che pensano soltanto alla propria tiepida sicurezza. E gli imbelli e i paurosi, a loro volta, non sanno che farsene, né della libertà né della Costituzione.

 

La Repubblica, 3 novembre 2022

Nato a San Germano Chisone (To) il 1° giugno 1943. Laureato a Torino, Facoltà di Giurisprudenza, nel 1966, in diritto costituzionale, col professor Leopoldo Elia.

  • Professore di diritto costituzionale e diritto costituzionale comparato alla Facoltà di Giurisprudenza e alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Sassari dal 1969 a 1975.
  • Professore di diritto costituzionale comparato alla Facoltà di scienze politiche dell’Università di Torino dal 1975.
  • Professore di diritto costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dal 1980 al 1995.

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