SECONDO l’articolo 68 della Costituzione, vecchio testo, i parlamentari erano immuni dal processo finché un voto della Camera competente non lo autorizzasse. Nel nuovo sistema sono giudicabili ma senza quel voto nessun “unto” può subire perquisizioni, arresto, qualsivoglia misura restrittiva della libertà personale, salvo che sia irrevocabilmente condannato o venga colto in delitto flagrante, essendo obbligatorio l’arresto. Il terzo e ultimo comma dell’art. 68 estende tale regime ai discorsi captati in qualsiasi forma nonché ai sequestri epistolari. Nel caso consueto l’inquirente tende una rete acustica intorno alla linea su cui qualcuno comunica o riceve: nel relativo spazio non esiste più diritto al segreto; chiunque vi càpiti resta impigliato. Tale procedura annienta l’esito istruttorio: parte una richiesta; se ne discute; l’assemblea delibera e supponendo che risponda “sì”, l’ascolto riesce inutile. L’intercettato sapeva d’esserlo. Ma supponiamo che l’inquirente stia controllando P (soggetto alla servitus iustitiae ) e salti fuori Q (sangue blu parlamentare), chiamato o chiamante. Cosa succede? Ovvio: siamo fuori del privilegio; deliberando sulla richiesta, l’assemblea permette atti futuri; qui era avvenuto tutto, in modi legittimi; niente vieta d’usare i fonemi dell’onorevole; sia più cauto se vuol evadere senza rischi dalla banale legalità.
Siccome molti rappresentanti del popolo hanno stomaco capiente, in tali limiti la garanzia non bastava. Nei tardi anni ‘90 Montecitorio s’era arrogato il potere d’accordare o no l’uso dei materiali regolarmente raccolti, ogniqualvolta vi figurasse qualche deputato. Intervento abusivo: non spettava alle Camere mettere becco nei singoli casi, esigendo la richiesta d’un voto permissivo dall’assemblea; se vogliono interloquire con effetto normativo, legiferino. Non se lo fanno dire due volte. Esiste una legge 20 giugno 2003 n. 140, laboriosamente studiata sub divo Berluscone. L’art. 6, comma 1, contempla procedimenti relativi a terzi ma lo stesso vale dove uno degli imputati o quasi tali sia il parlamentare, non sottoposto a controllo: e può darsi che il giudice ritenga irrilevanti le emissioni verbali; allora, udite le parti, cadono nella curva dell’oblio. Quando invece risultino utili o addirittura determinanti, nei 10 giorni seguenti chiede alla Camera il permesso d’usarle allegando copia integrale; e finché non riceva risposta affermativa, il tutto rimane segreto. Se nessuno risponde, l’unico pensabile rimedio è investire della questione la Consulta (conflitto cosiddetto d’attribuzione tra poteri dello Stato, art. 134 Cost.). Qualora poi i confratelli deliberino l’insindacabile rifiuto, nastri, dischi, verbali, tabulati vanno «immediatamente » distrutti (ivi, commi 2-5), in nessun caso oltre i 10 giorni; e il giudice li dichiara «inutilizzabili» in ogni stato e grado, salvo che fossero già valutati nei processi pendenti quando è entrata in vigore la legge.
Non disseminavano eleganza né sentimenti austeri i legumlatores sub Berluscone magno. Spesso rendevano servizi al padrone. Qui coniavano false norme sottraendo materia penale alla giurisdizione, per affidarla ad assemblee legislative in grossolana confusione dei poteri: sarebbero invalide quando anche le infilassero nella Carta, perché vigono delle priorità; l’art. 3 Cost. non ammetterà mai mille (o quanti siano i parlamentari) diseguali rispetto alla legge, come nell’epigrafe della stalla, dove all animals are equal ma alcuni lo sono di più (Orwell, Animal Farm , cap. X). Le sentenze discendono da premesse verificabili, storiche e normative: l’autore spiega perché abbia deciso così; l’interessato può impugnarle. I voti d’una Camera appartengono al gioco politico, notoriamente poco virtuoso: colpiscono qualcuno o lo salvano; filano spregiudicati tatticismi; spesso è commedia che, annusata la richiesta, i deliberanti fiutino fumus persecutionis, né devono motivare; il “no” onestamente crudo vale quanto i più forbiti teoremi («ammetto che la richiesta sia giuridicamente impeccabile ma in politica usiamo metri diversi»); conta il monosillabo finale. Insomma, siamo fuori del quadro giurisdizionale, o meglio agli antipodi; e quel diniego o il silenzio, scelte politiche, incidono sulla res iudicanda . Schiarisce le idee una fantasia romanzesca: conversano due gestori d’Anonima Murder, regolarmente intercettati, ed entra nel colloquio l’eletto dal popolo; nessun dubbio che sia lui e parli sul serio; parole fuori dei denti dettano una commissione omicida. Supponiamolo potente, tanto da acquisire quanti voti gli servono. Gl’interventi nella discussione sanno d’arringa in assise: l’assunto corale è che la voce non fosse sua; lo dicono dei periti; la platea sogghigna. L’assemblea vota “no”. Il caso è chiuso. Quando anche restino tracce acustiche in originale o copia, sfuggite all’incenerimento, l’art. 6, comma 6, le esclude dall’eventuale futuro giudizio.
Fiorisce una setta, chiamiamola dei nomòfobi, e sarebbe strano che non avesse piede in Parlamento. L’art. 103 c.p.p., comma 2, vieta il sequestro delle «carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato ». L’art. 68 Cost. vieta ricerche coattive e, quindi, sequestri presso i parlamentari, senza imporre limiti, sicché fino al voto affermativo chi voglia tiene in casa l’archivio criminale e magari un arsenale. Paradossi irrispettosi? Abbiamo sotto gli occhi l’accanimento con cui schieramenti compatti difendono interessi nient’affatto puliti (vedi corruttori e corrotti) escogitando ostacoli investigativi: l’obiettivo è definire non intercettabili i brulicanti nel mercato nero che dissangua il Paese; così la lobby fornirebbe canali sicuri ai committenti. Quanto più complicata sia l’ interceptio , tanto meglio: l’idea geniale è imporre termini iugulatori, stabilendo, ad esempio, che sia operabile solo nei trenta giorni (da quale vago evento?); indi la prova diventa farina del diavolo. Ormai i trafficanti vanno sul velluto. E non parliamo della prescrizione accorciata, gigantesco espediente d’evasione dal processo. Ne vanno in fumo uno o due su tre.
Repubblica, 2 ottobre 2015