Una riforma della Giustizia che non risolve i veri problemi della Giustizia

Vota NO al referendum sulla riforma Nordio

Il 22 e 23 marzo 2026 siamo chiamati a esprimerci su una legge costituzionale che mira a colpire l’indipendenza della magistratura, senza affrontare nessuno dei problemi del “sistema giustizia” che gravano sui cittadini.

Equilibri costituzionali e indipendenza della giurisdizione nella riforma al voto referendario

19 Marzo 2026

Orazio Longo Magistrato

Vota NO al referendum sulla riforma Nordio Questo contenuto fa parte dello speciale Referendum Giustizia

Dichiarando di voler colpire le correnti della magistratura, la riforma mira a piegare il diritto costituzionale alla rappresentanza.

La riforma costituzionale ridisegna in modo radicale l’assetto dell’autogoverno della magistratura, introducendo due Consigli Superiori distinti per magistrati giudicanti e requirenti e una nuova Alta Corte disciplinare. Sebbene la struttura appaia formalmente equilibrata, la modalità di composizione degli organi apre a significativi profili di criticità, soprattutto con riferimento alla possibile influenza del potere politico nel momento genetico degli organi di garanzia.

Il primo nodo riguarda la separazione delle carriere come separazione di ordini. Inserire nel testo costituzionale due ordini distinti di magistrati, con due diversi Consigli Superiori, comporta una frattura istituzionale che supera il perimetro della tradizionale distinzione delle funzioni e che rischia di alterare l’unitarietà della giurisdizione, principio fondante del nostro modello processuale. La modifica agli artt. 102 e 104 Cost. sancisce infatti una bipartizione dell’ordine giudiziario che non riguarda solo le funzioni ma l’intera struttura organizzativa, con ricadute dirette sull’omogeneità della formazione, della cultura giurisdizionale e della mobilità professionale.

Il CSM, nella sua configurazione attuale, laddove prevede che i magistrati eleggano i membri togati, garantisce un equilibrio fisiologico tra diverse sensibilità della magistratura: le correnti, pur con tutti i loro limiti, hanno una funzione trasparente e riconoscibile nel selezionare i candidati, elaborare proposte interpretative e rendere conto pubblicamente delle proprie scelte. Il sistema elettivo non è un ostacolo all’indipendenza, ma uno strumento attraverso cui la magistratura si dà un’autonoma direzione democratica. L’idea che le correnti rappresentino un male da estirpare è un argomento polemico più che tecnico: la magistratura associata esiste in tutte le democrazie consolidate e costituisce una forma di pluralismo interno che contrasta la concentrazione del potere, non la favorisce.

Sostituire il voto con il sorteggio non elimina l’influenza delle correnti, ma elimina la possibilità per i magistrati di scegliere i propri rappresentanti. La casualità non è sinonimo di neutralità: è semplicemente un criterio che rinuncia alla responsabilità della selezione.

Le correnti, di cui tanto si discute, vengono così evocate per descrivere un problema che la riforma non risolve, perché non incide sulle dinamiche di trasparenza, responsabilità e cultura associativa, ma elimina ogni forma di rappresentanza. Il risultato è una magistratura depotenziata nella sua capacità di autogovernarsi, non rafforzata. L’autogoverno diventa un organismo costruito dall’esterno e affidato alla sorte, anziché il risultato di un processo democratico interno e responsabile. In questo senso, il tema delle correnti si rivela un falso problema, utile come argomento retorico ma privo di efficacia riformatrice. Il vero effetto della riforma non è contrastare le correnti, ma ridurre il ruolo della magistratura nella scelta di chi deve governarla, in favore della politica.

Alla luce di tutto ciò, la scelta del sorteggio, lungi dall’essere una risposta tecnica a un problema reale, diventa essa stessa un fattore di rischio per l’indipendenza della magistratura, perché indebolisce il legame tra chi esercita funzioni giurisdizionali e gli organi che ne regolano carriera, valutazioni e disciplina, sostituendo quel legame con un sistema di selezione in cui la politica ha un ruolo strutturale e i magistrati non ne hanno più alcuno.

Il nuovo art. 104 Cost. prevede inoltre che un terzo dei componenti dei due CSM (i c.d. membri laici) venga estratto a sorte da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio, elenco che il Parlamento in seduta comune deve predisporre mediante elezione entro sei mesi dal proprio insediamento. Questo passaggio, pur non attribuendo al Parlamento un potere diretto di nomina, gli conferisce un ruolo determinante nella selezione della platea degli eleggibili, poiché la casualità del sorteggio opera solo all’interno di una lista che è il frutto di una scelta politica. In questo modo, l’autogoverno non viene sottratto alle dinamiche di influenza, ma vede semplicemente spostato il baricentro della possibile interferenza: non più le correnti interne, ma la maggioranza parlamentare del momento che può definire in modo più o meno ampio, più o meno inclusivo, le liste da cui poi avverrà l’estrazione. La giurisprudenza, la cultura giurisdizionale e la stessa qualità dell’autogoverno rischiano così di dipendere dalla fase preliminare, quella di costruzione dell’elenco, che diventa un vero snodo politico-istituzionale.

L’illusione di neutralità nasconde una trasformazione più radicale: il CSM non è più un organo rappresentativo della magistratura, ma un organo “selezionato” dalla politica e determinato dalla sorte. Con questo sistema, il potere giudiziario finirebbe per dipendere dal potere legislativo nella fase genetica, proprio quella che la Costituzione del 1948 aveva costruito come massimamente autonoma. L’indebolimento del circuito elettivo interno comporta la perdita di un contrappeso fisiologico all’influenza politica, perché sottrae ai magistrati la prerogativa di scegliersi direttamente i propri rappresentanti, affidando tale funzione a meccanismi in parte automatici e in parte eterodiretti. In questo modo, non solo l’unitarietà della magistratura è compromessa dalla divisione degli ordini, ma l’autogoverno di ciascuna componente si indebolisce, poiché una quota decisiva dei suoi membri dipende da un processo politico esterno.

La criticità si acuisce ulteriormente con la creazione dell’Alta Corte disciplinare prevista dall’art. 105 riformato, organo composto da quindici giudici selezionati secondo un criterio ancora più eterogeneo: tre nominati direttamente dal Presidente della Repubblica tra professori e avvocati di alto profilo, tre sorteggiati da un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune con criteri analoghi, e nove magistrati con almeno vent’anni di servizio e funzioni di legittimità. Anche in questo caso, il Parlamento esercita un potere di filtro nella formazione dell’elenco da cui saranno estratti alcuni dei membri della Corte. Pur in presenza della garanzia offerta dal Capo dello Stato, che nomina tre giudici, l’influenza politica continua ad essere significativa, perché la scelta del Parlamento determina chi può entrare a far parte della rosa da cui il sorteggio estrae i componenti.

L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare presenta diverse criticità di natura costituzionale, sistemica e funzionale. 

Il primo nodo concettuale riguarda la sua qualificazione. Pur non definendosi espressamente come “giudice speciale”, l’Alta Corte finisce per assumere proprio quella fisionomia che l’art. 102 della Costituzione vieta, perché si colloca fuori dal sistema delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, con competenze limitate e settoriali, riservate al solo giudizio disciplinare dei magistrati. È vero che l’art. 102 si rivolge alla legge ordinaria, consentendo alla revisione costituzionale di introdurre nuove articolazioni o eccezioni a tale divieto. Tuttavia, il problema che si pone non è tanto di legittimità formale – ossia la compatibilità della riforma con la previsione costituzionale modificata – quanto di sostanza, perché si realizza nei fatti ciò che i costituenti intesero espressamente evitare: la creazione di un giudice separato e specializzato, sottratto alle regole comuni e dotato di un circuito chiuso di impugnazioni e procedimenti. La qualificazione formale della sua natura non basta a dissipare il dubbio sostanziale: l’Alta Corte opera come un organismo giurisdizionale separato, dotato di una propria composizione, di proprie regole procedurali e di un circuito di impugnazioni interno a sé stessa, caratteristiche che la avvicinano più a un giudice speciale che a un’articolazione dell’autogoverno tradizionale.

A ciò si aggiunge una seconda criticità, ancora più concreta nelle sue conseguenze. La riforma mantiene ferma l’attribuzione dell’azione disciplinare, oltre che al Ministro della Giustizia, alla Procura generale presso la Corte di Cassazione, che è un organo composto da pubblici ministeri, come già previsto nell’assetto attuale. Questo significa che il pubblico ministero esercita l’iniziativa disciplinare non solo nei confronti dei colleghi requirenti, ma anche nei confronti dei magistrati giudicanti: nel nuovo quadro delineato dalla riforma, affidare l’iniziativa disciplinare sia al ministro sia al procuratore generale appare in qualche misura distonico rispetto alla ratio stessa della riforma. Infatti, se l’intento è quello di evitare sovrapposizioni tra requirenti e giudicanti nelle sedi decisionali, la scelta di mantenere al pubblico ministero la possibilità di agire disciplinarmente anche nei confronti dei magistrati giudicanti, finisce per riprodurre proprio quella sovrapposizione che la riforma vorrebbe superare, generando un’incoerenza interna della nuova disciplina rispetto ai suoi dichiarati principi ispiratori.

Questo squilibrio si riflette anche nella composizione del collegio giudicante dell’Alta Corte, terzo punto critico. La riforma prevede infatti che al suo interno siedano anche magistrati requirenti estratti a sorte tra quelli con almeno vent’anni di servizio. Si verrebbe così a creare una situazione paradossale: gli stessi magistrati della Procura generale che esercitano l’azione disciplinare potrebbero ritrovarsi, almeno in parte, componenti del collegio chiamato a giudicare l’incolpato. Il principio della terzietà, che la riforma proclama di voler garantire, rischia quindi di essere seriamente compromesso proprio all’interno del sistema disciplinare.

C’è un quarto profilo problematico che incrocia direttamente il testo costituzionale vigente: l’art. 107, che non è stato modificato se non introducendo la previsione dei due CSM in luogo di quello unico. Tale articolo stabilisce, tra l’altro, che i magistrati non possono essere trasferiti o sospesi se non per decisione del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma poiché l’Alta Corte diventa l’unico organo competente a giudicare gli illeciti disciplinari, comprese le sanzioni più gravi, si crea un’evidente frizione tra il quadro costituzionale originario e il nuovo assetto. Se l’Alta Corte irroga una sanzione che comporta trasferimento o sospensione dal servizio, essa interferirebbe con una prerogativa che la Costituzione attribuisce esplicitamente al CSM, non all’organo disciplinare. La riforma non coordina le due disposizioni, creando una disarmonia interna alla Carta, che espone il sistema a impugnazioni successive dinanzi alla Corte costituzionale in ordine alla spettanza delle competenze di CSM e Alta Corte.

Infine, la natura disciplinare dell’organo rende ancor più delicato il possibile condizionamento politico, poiché l’Alta Corte diviene l’unico giudice della responsabilità dei magistrati. Non solo: l’impugnazione delle sentenze è ammessa soltanto davanti alla stessa Alta Corte, ma in diversa composizione. Ciò significa che l’intero circuito disciplinare è chiuso all’interno del medesimo organo, senza possibilità di un controllo esterno da parte della giurisdizione ordinaria o amministrativa. È evidente che un organo disciplinare così strutturato, composto secondo criteri misti e privi di piena elettività, e fortemente influenzabile nelle sue basi genetiche da scelte parlamentari, è esposto a un rischio di interferenze indirette, anche solo in termini di percezione. L’indipendenza disciplinare è un pilastro dell’indipendenza della magistratura: quando il momento genetico dell’organo si sposta verso il potere politico, anche la percezione esterna dell’imparzialità delle decisioni disciplinari rischia di indebolirsi.

Nel loro insieme, queste criticità delineano un quadro estremamente problematico: l’Alta Corte disciplinare, così come prevista, non solo rischia di collocarsi in tensione con il divieto costituzionale dei giudici speciali, ma concentra nelle mani della Procura generale un potere di accusa non bilanciato, compromette la terzietà del collegio giudicante e si inserisce in un sistema costituzionale che ancora prevede un ruolo decisivo del CSM nelle sanzioni più invasive, senza armonizzare le norme. Il risultato è un assetto disciplinare che, lungi dal rafforzare l’indipendenza della magistratura, rischia di minarla nel suo nucleo più sensibile: il giudizio sul comportamento professionale e sull’idoneità a continuare a svolgere le funzioni.

L’effetto complessivo della riforma è dunque quello di costruire un’autonomia giudiziaria apparentemente rafforzata dalla separazione delle carriere, ma in realtà più permeabile all’influenza politica sin dalla fase di scelta dei suoi organi interni. La separazione strutturale delle carriere, da sola, non compensa questo rischio: al contrario, la duplicazione dei CSM moltiplica i punti di possibile interferenza, mentre l’Alta Corte disciplinare, organo unico, concentra in sé un potere determinante sul destino professionale dei magistrati, ma senza adeguati contrappesi esterni.

Orazio Longo è magistrato ordinario con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania

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