Ammissibilità del referendum contro la legge Calderoli: una grande opportunità 

14 Dicembre 2024

Elisabetta Rubini Consiglio di Presidenza Libertà e Giustizia

Lo scorso 12 dicembre l’Ufficio Centrale per i Referendum presso la Corte di Cassazione ha pubblicato l’attesa ordinanza, con la quale ha valutato ammissibile il quesito referendario – di iniziativa popolare e anche di cinque Regioni – mirante ad abrogare totalmente la legge sul regionalismo differenziato (cd legge Calderoli), mentre ha ritenuto non ammissibile il quesito referendario proposto dalle medesime Regioni al fine di abrogare solo parti di detta legge.

L’ordinanza della Corte di Cassazione ha dunque risposto in maniera articolata alla questione se i referendum, richiesti dagli elettori e dalle Regioni nel primo caso e solo dalle Regioni nel secondo, mantenessero  la loro ragion d’essere pur dopo la pronuncia emessa il 3 dicembre scorso dalla Corte Costituzionale. Come è già stato autorevolmente scritto anche in questa newsletter (cfr. articolo Pallante) la sentenza della Corte Costituzionale  ha inciso profondamente demolendo   parti essenziali della legge voluta dalla Lega, lasciandone tuttavia in piedi lo scheletro. 

Proprio alla luce delle dichiarazioni di incostituzionalità di disposizioni cruciali – quali quelle finalizzate, tra l’altro, a  trasferire alle Regioni la competenza per intere materie,  anziché di specifiche funzioni, o a identificare nel Governo anziché nel Parlamento il soggetto competente a decidere sull’attribuzione delle competenze alle Regioni e a definire i Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) – l’ordinanza della Corte di Cassazione afferma che i quesiti di abrogazione parziale proposti dalle cinque Regioni sono divenuti inammissibili, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale ha determinato lo stesso esito che i proponenti perseguivano tramite le richieste di referendum. 

Diverso è il ragionamento che l’ordinanza svolge per dichiarare invece ammissibile il quesito mirante all’abrogazione totale della legge sul regionalismo differenziato: la Corte prende le mosse dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale formatasi sulla legge 352\1970, che ha negli anni affrontato il problema se l’approvazione, a valle di una richiesta di referendum, di una nuova legge che disciplini la stessa materia possa o meno bloccare il processo referendario. In tale quadro sono stati elaborati i concetti che sono alla base dell’ordinanza in esame e che riguardano l’identità o meno dei principi ispiratori della disciplina rimasta in piedi dopo la decisione della Corte Costituzionale  e la permanenza o meno in essa dei contenuti normativi essenziali. 

La Corte di Cassazione valuta che, pur a valle dell’intervenuta decisione del 3 dicembre scorso della Corte Costituzionale, molte disposizioni contenute nella legge Calderoli siano rimaste in vita e che permanga un nucleo normativo tale da escludere quello che la Corte definisce un “livello di abrogazione sufficiente” a giustificare il blocco delle operazioni referendarie. 

In sostanza, proprio il fatto che spetti ora al Parlamento colmare i vuoti conseguenti alla recente  sentenza della Corte Costituzionale indica che è rimasto in piedi un “sostrato dispositivo” sufficiente a dare corso al disegno fondamentale e ai principi ispiratori del regionalismo differenziato. Tanto basta per dichiarare ammissibile il quesito diretto alla abrogazione totale della legge in questione (così come modificata dalla citata sentenza della Corte Costituzionale) al fine di rispettare la finalità dell’iniziativa referendaria. 

Come sappiamo, il referendum abrogativo richiede, per essere valido, che la maggioranza degli aventi diritto si esprima mediante il voto; con le spaventose percentuali di astensionismo che si sono registrate di recente, questa è una soglia temibile e richiederà grande capacità di mobilitazione e coinvolgimento delle persone. Tuttavia, l’esperienza di partecipazione fatta in occasione della  raccolta delle firme e la stessa radicalità dell’obiettivo  – che si sostanzia nella definitiva cancellazione dell’ambizione leghista di smembrare il paese – saranno certamente d’aiuto.  

Nata a Milano il 22 ottobre 1956, è sposata e ha due figli. Avvocato civilista, è iscritta a Libertà e Giustizia dal 2002, e nell’ambito dell’associazione si è occupata soprattutto di temi attinenti il funzionamento del servizio giustizia e la disciplina dell’informazione in Italia

Supportaci

Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo

Promuoviamo le ragioni del buon governo, la laicità dello Stato e l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico

Leggi anche

Newsletter

Eventi, link e articoli per una cittadinanza attiva e consapevole direttamente nella tua casella di posta.

×