Caso Almasri: la CEDU ammette il ricorso di una vittima e chiede spiegazioni al governo italiano

03 Settembre 2026

Lucia Galletta e Angela Maria Bitonti Avvocate

ⓒ Consiglio d'Europa

Si tratta di questioni che intrecciano, in modo inedito, il diritto di accesso alla giustizia, la tutela delle vittime di crimini internazionali e il rapporto tra gli obblighi assunti dagli Stati nell’ambito della Convenzione europea e quelli derivanti dallo Statuto di Roma.

Il Caso Almasri continua a produrre effetti ben oltre il dibattito politico che ha accompagnato il rimpatrio del Generale libico. Questa volta, il punto di osservazione è quello dei diritti della vittima. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha difatti dichiarato ammissibile il ricorso presentato da una cittadina ivoriana sopravvissuta alle torture e alle violenze sessuali perpetrate nel carcere diretto da Osama Almasri Njeem, in Libia, a Mitiga, comunicando il Caso al Governo italiano e formulando una serie di quesiti che aprono questioni giuridiche di notevole rilievo.

La ricorrente è una delle  vittime dirette dei crimini per i quali la Corte Penale Internazionale aveva emesso, il 17 gennaio 2025, un mandato di arresto nei confronti di Almasri. Arrestato a Torino pochi giorni dopo, il generale veniva tuttavia rimesso in libertà dalle Autorità italiane e rimpatriato in Libia, senza essere consegnato alla Corte dell’Aia. Una vicenda che già ha portato la Corte Penale Internazionale a concludere che l’Italia non abbia adempiuto ai propri obblighi di cooperazione previsti dallo Statuto di Roma, difatti deferendo lo Stato italiano all’Assemblea degli Stati membri.

Il Ricorso oggi all’esame della Corte di Strasburgo non nasce, tuttavia, direttamente dalla mancata consegna del ricercato, ma dal successivo procedimento penale italiano, avviato – anche su impulso della stessa vittima – per accertare eventuali responsabilità istituzionali nella gestione della vicenda. Quel procedimento si è però arrestato quando la Camera dei Deputati ha negato l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri coinvolti, ritenendo che gli atti contestati fossero coperti dalla prerogativa prevista dall’articolo 96 della Costituzione (c.d. Immunità Parlamentare).

Questo il cuore del Ricorso europeo: il diniego parlamentare avrebbe determinato una vera e propria negazione di giustizia, impedendo alla Ricorrente di ottenere un accertamento giudiziario su fatti che incidono direttamente non soltanto su diritti fondamentali della persona, invero, persino su diritti umani considerati inviolabili dalla CEDU, lesi dalle torture, dalle violenze e dalla schiavitù subite in Libia. La questione, dunque, non riguarda la responsabilità penale dei ministri, quanto il diritto della vittima ad accedere a un tribunale e a ottenere una risposta giurisdizionale effettiva.

Sebbene l’immunità ministeriale persegua lo scopo legittimo di garantire l’indipendenza del Governo, la difesa della Ricorrente afferma che, nel caso di specie, la sua applicazione è stata manifestamente sproporzionata perché evidentemente non necessaria in una società democratica in virtù della Legge e dei Principi convenzionali.Punto centrale della doglianza è, difatti, il mancato equilibrio tra scopi, azioni e sacrifici, ossia tra gli interessi perseguiti dallo Stato, i termini dell’azione statale e i diritti sacrificati del ricorrente, diritti non soltanto fondamentali, ma formalmente dichiarati inviolabili perché costituenti il “nocciolo duro” dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’ammissione del ricorso assume un rilievo particolare perché la Corte europea supera il primo, severissimo filtro di ricevibilità e ritiene che le censure meritino un esame nel merito. Ancora più significativo è il contenuto delle domande rivolte al Governo italiano. Strasburgo chiede, in sostanza, se la ricorrente sia stata privata del diritto di accesso a un tribunale, se l’Italia fosse tenuta, in forza della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ad assicurare un’effettiva tutela giudiziaria anche in relazione ai gravissimi crimini subiti in Libia e se, nell’esecuzione del mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Almasri, lo Stato italiano avesse specifici obblighi di cooperazione derivanti dagli articoli della Convenzione. 

Si tratta di questioni che intrecciano, in modo inedito, il diritto di accesso alla giustizia, la tutela delle vittime di crimini internazionali e il rapporto tra gli obblighi assunti dagli Stati nell’ambito della Convenzione europea e quelli derivanti dallo Statuto di Roma.

La decisione finale è naturalmente ancora lontana e l’ammissione del ricorso non anticipa l’esito del giudizio, ma certifica che le questioni sollevate sono giuridicamente serie e meritevoli di un esame approfondito. Proprio questo il dato più rilevante: la Corte europea ritiene che il caso sollevi interrogativi nuovi sul rapporto tra immunità ministeriali, cooperazione internazionale e accesso alla giustizia e tutela delle vittime.

Qualunque sarà la decisione conclusiva, il procedimento potrebbe segnare un precedente importante nella giurisprudenza europea. Non solo perché chiamato a stabilire se una scelta politica sia stata opportuna, quanto perché dovrà chiarire, inoltre, fino a che punto uno Stato possa invocare regole interne o prerogative costituzionali quando, dall’altra parte, vi è il diritto di una vittima di ottenere giustizia effettiva per alcune delle più gravi violazioni dei diritti umani riconosciute dal diritto internazionale.

Lucia Galletta e Angela Maria Bitonti  sono avvocate delle vittime di tortura che hanno portato il caso innnanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo ed hanno seguito la questione di costituzionalità.

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