La fretta con la quale il governo Meloni sta cercando di procedere al cambiamento del sistema elettorale rientra nel progetto più generale di smantellamento a pezzi della Costituzione. Si tratta infatti di una legge ordinaria ma di rilevanza costituzionale in quanto destinata a incidere sull’atto principale di manifestazione della sovranità popolare e sulla composizione della rappresentanza parlamentare. La legge, firmata da rappresentanti dei quattro partiti della maggioranza, è stata presentata al Parlamento un mese prima del referendum del 22/23 marzo appena si è profilata l‘eventualità di una vittoria del No e poi prontamente incardinata nella Commissione affari costituzionali della Camera. L’intento è evidente: modificare la legge vigente nella convinzione di rendere più probabile la vittoria del centro-destra alle prossime elezioni e sulla scia del risultato portare a casa una ipotesi di Premierato. Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia la riforma elettorale è diventata vitale per la maggioranza perché è venuto meno uno dei progetti del cambiamento della Costituzione e gli altri due (Premierato e autonomia differenziata) sono pericolanti. E allora ecco la necessità di far approvare il nuovo sistema elettorale entro dicembre e quindi a meno di un anno dalla tenuta delle prossime elezioni, in violazione del Codice del Consiglio d’Europa che esclude tale eventualità al fine di evitare l’uso di parte della riforma elettorale e il disorientamento degli elettori. Tanto più che per l’Italia si tratta di una coazione a ripetere, in quanto detiene il record tra le democrazie dei cambiamenti della legge elettorale, ben quattro tra il 1993 e il 2017, di cui due parzialmente annullati dalla Corte costituzionale: nel 2014 il Porcellum di Calderoli e nel 2017 l’Italicum di Renzi.
Il Melonellum prevede l’abolizione dei collegi uninominali (i 3/8 delle due Camere), nella convinzione che i partiti di opposizione non siano disponibili a ripetere il suicidio avvenuto nel 2022 con la mancata presentazione di candidati comuni regalando la vittoria alla destra con il 43/44% dei voti, ma soprattutto l’attribuzione di un “premio di governabilità” di 70 seggi alla Camera e di 35 al Senato alla prima coalizione che ottenga almeno il 40% dei voti. Non si parla di premio di maggioranza anche se è altamente probabile che la coalizione vincente ottenga la maggioranza dei seggi. La sostituzione di un premio in seggi fisso a una percentuale di seggi del 55% ventilata in precedenza è derivata dalla necessità di garantire la Lega che potrebbe perdere vari seggi conquistati nei collegi uninominali del Nord. Resta il fatto che l’attribuzione di un alto numero di seggi alla coalizione più votata costituisce un istituto ormai tipicamente italiano (legge Acerbo del 1923, legge truffa del 1953, Porcellum nel 2005, Italicum nel 2015), mentre in Europa è inesistente con l’unica eccezione della Grecia dove il premio di 50 seggi al primo partito può andare da un minimo di 20 a un massimo di 50 seggi su 300. L’esperienza del Porcellum applicato per tre elezioni (2006, 2008 e 2013) dimostra che il premio costringe i partiti a coalizzarsi, ma, anche quando attribuisce la maggioranza più che assoluta dei seggi a una coalizione, non garantisce l’omogeneità e la durata del Governo (com’è avvenuto con il quarto esecutivo Berlusconi nato nel 2008 e dimissionario nel 2011).
Il premio può portare la coalizione di minoranza più forte ad ottenere con più del 40% dei voti fino a 230 seggi (il 57,5%) alla Camera e 214 seggi (il 57%) al Senato ma, con l’apporto di quelli conquistati in Valle d’Aosta, Trentino Alto-Adige e circoscrizione estero, non rientranti tra quelli attribuiti con il premio ripartito tra tutte le altre circoscrizioni elettorali, fino al 60% dei seggi. In ogni caso è costituzionalmente illegittimo in quanto comprime eccessivamente i principi di rappresentatività e di eguaglianza del voto. E mette in grado la maggioranza di governo di eleggere, oltre al Presidente della Repubblica, cinque giudici della Corte costituzionale e i dieci membri laici del Consiglio superiore della magistratura.
Più in generale il carattere abnorme del premio è dimostrato da due novità intervenute rispetto al periodo in cui veniva attribuito dal Porcellum il 55% dei seggi della Camera. La prima è rappresentata dalla crescita dell’astensionismo elettorale che nel 2022 ha raggiunto il 36,09%, con la conseguenza che una coalizione con più del 40% dei voti potrebbe rappresentare in termini reali un numero esiguo di elettori (non più del 25%), il quale determinerebbe la conquista di un numero esorbitante di seggi. La seconda novità è la riduzione del numero dei parlamentari che aumenterebbe notevolmente l’incidenza del premio, il quale alla Camera sarebbe pari circa del doppio rispetto a quello del 2005. Il premio sarebbe quindi esorbitante se attribuito al primo turno. Se invece fosse assegnato al secondo turno al quale parteciperebbero le due coalizioni che senza raggiungere il 40% hanno superato il 35% dei voti (soglia al di sotto della quale la ripartizione dei seggi diventa del tutto proporzionale), sarebbe comunque incostituzionale per irragionevolezza in quanto non in grado di garantire con certezza l’ottenimento da parte della coalizione vincente della maggioranza assoluta dei seggi. Vi è poi il problema rappresentato dall’art. 57 c. 1 Cost. secondo cui il Senato “è eletto a base regionale”, il che rende problematica l’attribuzione ad esso di un premio nazionale, come dimostra la previsione nel Porcellum di un premio del 54% dei seggi senatoriali all’interno di ogni Regione, stabilito anche in conseguenza dell’intervento in materia del Presidente Ciampi. Infine possono determinarsi esiti contraddittori tra le due Camere, come ad esempio l’attribuzione del premio di governabilità a due coalizioni diverse con o senza ballottaggio nell’una o nell’altra o in entrambe.
Il disegno di legge della destra stabilisce una soglia di sbarramento del 3%, che consentirebbe ad Azione di Calenda di correre per conto proprio, ma prevede che ottenga seggi la lista più forte interna ad una coalizione con una percentuale inferiore. Ciò potrebbe consentire a liste minori di svolgere un ruolo di condizionamento all’interno della rispettiva coalizione. Inoltre l’eccezione è incostituzionale in quanto, non applicandosi alle liste non coalizzate, viola il principio dell’eguaglianza sia delle liste sia del voto.
Altro aspetto di dubbia legittimità costituzionale riguarda la natura bloccata delle liste che impedisce la scelta dei propri rappresentanti da parte degli elettori. Nel 2014 la Corte costituzionale ha bocciato tale sistema ritenendolo non conforme alla “logica della rappresentanza” propria della Costituzione. Tuttavia ha ammesso il ricorso a liste bloccate solo in presenza di una quota di collegi uninominali e di circoscrizioni elettorali con un numero di candidati talmente ridotto da garantirne la conoscibilità. Entrambe le condizioni mancano nel disegno di legge della destra: i collegi uninominali vengono aboliti, le circoscrizioni, comprendenti una quota di seggi da assegnare eventualmente con premio di governabilità a listoni che si configurerebbero come nazionali prescindendo dai risultati effettivi ottenuti al loro interno, verrebbero ad assegnare mediamente tredici o quattordici seggi impedendo la conoscibilità dei candidati. Né sarebbe risolutiva l’ipotesi che è stata ventilata di rendere bloccati solo i capilista, in quanto consentirebbe la scelta degli altri candidati da parte degli elettori solo per le liste maggiori, mentre per quelle medie o piccole la totalità o quasi degli eletti sarebbe imposta dall’alto. Quindi il blocco delle liste viola il principio costituzionale della rappresentanza e la libertà del voto. Ed è stata una delle cause del calo della partecipazione elettorale, scesa al 75,2% nel 2013, al 72,8% nel 2018 e al 63,91% nel 2022.
Vi è infine una proposta che incide sulla natura della forma di governo parlamentare sancita nella Costituzione. Preoccupati che il Premierato possa non andare in porto ottenendo la maggioranza dei voti favorevoli in un futuro referendum, gli estensori della proposta della maggioranza tentano di anticiparne il contenuto per via elettorale. Non si limitano quindi a stabilire, come faceva il Porcellum, che al momento della presentazione del programma elettorale sia indicato il capo della forza politica o l’ “unico capo” della coalizione, ma venga dichiarato “il nome e cognome della persona da loro indicata come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri”. Viene ripresa la precisazione per cui “restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione”. Ma se questa aveva un significato per la dichiarazione meramente politica di un “capo”, non lo ha per un’indicazione di tipo istituzionale, che introduce nel procedimento di formazione del Governo la proposta dei candidati alla Presidenza del Consiglio e quindi limita il potere di nomina del Capo dello Stato, tanto più in quanto rafforzata dal premio di governabilità alla coalizione vincente. Insomma si vuole introdurre nella legge elettorale una elezione di fatto del capo del Governo non essendo sicuri di potere ottenere quella di diritto con una revisione costituzionale.
Le intenzioni della destra paiono chiare: accantonare la forma di governo parlamentare attraverso un sistema elettorale antidemocratico e incostituzionale che viola in particolare il principio della separazione e dell’equilibrio tra i poteri. Di fronte a questo tentativo non vi è spazio per una trattativa che, come gli esponenti della maggioranza hanno precisato, non potrebbe mettere in discussione i pilastri della proposta (in particolare il premio e l’indicazione elettorale del Presidente del Consiglio). Vale la pena allora interrogarsi su un progetto alternativo incentrato su un sistema proporzionale con una soglia di sbarramento uguale per tutti e non aggirabile e sulla scelta popolare degli eletti mediante la doppia preferenza di genere o il ricorso a collegi uninominali. Un sistema che, senza escludere l’affermarsi di una maggioranza alle elezioni, renderebbe possibile la formazione di coalizioni di governo postelettorali fondate su un programma concordato e certamente non più eterogenee delle ammucchiate imposte fino ad oggi dai sistemi elettorali simil-maggioritari.


Gustavo Zagrebelsky
Donatella Stasio