La vita di una democrazia costituzionale è, per sua natura, complessa. Lo è perché si tratta di una democrazia pluralista, che conosce e riconosce l’importanza della varietà degli interessi, spesso anche contrapposti. Lo è perché il suo funzionamento richiede una continua attività di mediazione, di confronto e di compromesso politico-istituzionale (senza attribuire qui al termine ‘compromesso’ alcuna accezione negativa).
Quando, invece, nel progressivo decadimento qualitativo della classe dirigente, la politica perde la sua capacità di governare questa complessità, la risposta più semplice consiste nel tentativo di ridurla, forse anche per mascherare la propria inadeguatezza. E se si guarda a quanto accade ormai da decenni nel nostro Paese, questa tendenza alla semplificazione sembra essersi spinta sempre più avanti.
In fondo, la più antica e radicale forma di semplificazione consiste proprio nell’affidare a un capo la parte più rilevante delle decisioni. È certamente il modo più facile di governare, perché la complessità non viene affrontata e pazientemente ricondotta a sintesi, ma semplicemente eliminata. E lo si fa a scapito di tutti gli altri, che non a caso, quando non partecipano più alla decisione, ma vi sono soltanto sottoposti, smettono di essere cittadini e diventano sudditi.
È lungo questa china che prende forma quella che si può definire la tendenza, anche italiana, alla ‘capocrazia’, vale a dire a quella progressiva concentrazione della decisione politica attorno alla figura di un capo, di un leader forte che non cede mai al compromesso. Il punto, però, non riguarda soltanto il rafforzamento del vertice decisionale perché, parallelamente, sta cambiando il modo di concepire gli strumenti della democrazia costituzionale. La rappresentanza, quindi, appare sempre più come una complicazione, la mediazione come una perdita di tempo, il compromesso come un cedimento e, infine, il pluralismo come inutile frammentazione. In questo rovesciamento di prospettiva, ciò che dovrebbe costituire la fisiologia di una democrazia avanzata finisce per essere percepito come un intralcio alla decisione politica. Ed è proprio su questo terreno che radicano gli estremismi, perché la complessità delle relazioni politiche e sociali viene progressivamente compressa e ridotta a contrapposizioni elementari e assolute: tutto è, in fin dei conti, uno scontro tra un «noi» (cioè un modello identitario imposto) e un «loro» (tutto quel che si discosta da quel modello).
Giunto a questo punto, però, il lettore potrebbe legittimamente chiedersi che cosa abbia a che fare tutto questo con la nuova legge elettorale. E, invece, il nesso è molto più stretto di quanto possa apparire perché è proprio nella disciplina elettorale che una determinata concezione della democrazia finisce per tradursi in regole istituzionali concrete.
Una legge elettorale, è noto, non si limita alla conta dei voti e alla distribuzione dei seggi, ma stabilisce in quale misura il voto debba anzitutto rappresentare la pluralità politica esistente e in quale misura, invece, debba essere piegato ad altre esigenze. Se queste ultime finiscono per coincidere con la necessità di produrre un vincitore a tutti i costi, una maggioranza a tutti i costi e, sempre più spesso, un capo forte – indicato già al momento del voto come futura guida del Governo – è qui che la semplificazione può trasformarsi in una torsione in senso autoritario ed è proprio qui che alla rappresentanza si chiede di arretrare per assicurare comunque un esito precostituito in termini di governo. In poche e semplici parole, la leva elettorale viene utilizzata come un marchingegno per produrre un risultato che le urne, con regole più democratiche e plurali, non produrrebbero e per eliminare, anziché governarla, la complessità politica.
Da questa prospettiva, la storia recente delle leggi elettorali italiane ricorda sempre più da vicino l’Idra di Lerna, il mostro leggendario della mitologia greca le cui teste, una volta recise, ricrescevano moltiplicandosi. Da decenni, infatti, si interviene sul sistema elettorale con l’intento dichiarato di correggerne le storture, finendo però assai spesso per generarne di nuove. Si modifica un meccanismo, se ne introduce un altro e, dietro il continuo mutare delle soluzioni tecniche, riaffiorano in modo evidente le convenienze politiche contingenti.
Lo Stabilicum non fa eccezione. Fino a poche settimane fa era persino difficile capire quale forma avrebbe infine assunto, perché attorno al testo si sono succedute ipotesi, correzioni e soluzioni anche molto diverse tra loro.
Tra le diverse ipotesi affacciatesi nel corso del dibattito, una delle più discusse è stata certamente quella del ballottaggio, tornata improvvisamente in auge dopo che sembrava ormai tramontata la suggestione del «sindaco d’Italia», ciclicamente riproposta nel tentativo di trasferire sul piano nazionale logiche proprie dell’elezione dei sindaci e che, personalmente, continuo a ritenere difficilmente adattabili a una competizione elettorale nazionale finalizzata alla formazione del Parlamento.
Sta di fatto che nell’ultima versione della legge elettorale approvata il 15 settembre scorso dal Senato questa testa dell’Idra, fortunatamente, è caduta. Il ballottaggio è stato abbandonato, ma non è affatto scomparsa la logica che lo aveva generato, vale a dire l’esigenza di assicurare comunque all’esito del voto un vincitore, una maggioranza e un capo. Recisa una testa, insomma, altre ne sono già ricresciute.
Nel frattempo, infatti, è comparso un elemento assai suggestivo. Si tratta del ritorno delle preferenze e, nello scenario appena descritto della torsione autoritaria, la possibilità restituita agli elettori di incidere sulla scelta dei propri rappresentanti potrebbe persino apparire come una boccata d’aria fresca.
Non bisogna negare che qualcosa cambi, ma neppure cedere al fascino di questa novità. Il capolista (cioè il primo nome indicato nella lista di candidati) continua, infatti, a essere sottratto alla scelta degli elettori, che possono esprimere fino a tre preferenze, ma soltanto per gli altri candidati, essendo il primo per l’appunto ‘blindato’. Questo, di per sé, è un elemento che basterebbe per dire che non è sufficiente che le preferenze esistano, ma occorre verificare quale spazio effettivo lascino alla scelta dell’elettore. E qui, a rafforzare la tesi, contribuiscono almeno altri due aspetti problematici dello Stabilicum.
Il primo riguarda la dimensione dei collegi e, più precisamente, il numero di seggi che ciascuna lista riesce a ottenere. Nei collegi più piccoli, o comunque ogni volta che a una lista spetti un solo seggio, sarà eletto il solo capolista e le preferenze espresse per gli altri candidati resteranno prive di qualsiasi effetto. Nei collegi più grandi, invece, dove una lista riesca a eleggere più candidati, quelle stesse preferenze potranno incidere realmente sulla scelta degli eletti ed è così che il potere dell’elettore finisce per variare a seconda del collegio nel quale egli vota e della capacità della lista prescelta di ottenere più di un seggio, facendo emergere un ulteriore e non trascurabile dubbio sul piano dell’eguaglianza del voto. Stesso voto, effetti diversi. Un voto vale di più e produce la scelta, un voto vale di meno e la scelta non la produce affatto.
Il secondo elemento è forse ancora più significativo. I seggi attribuiti attraverso il premio di governabilità (70 alla Camera e 35 al Senato in misura fissa) sono assegnati mediante apposite liste circoscrizionali, i cui candidati sono sottratti, al pari dei capilista bloccati, alla scelta preferenziale degli elettori. Il testo approvato dal Senato prevede, infatti, liste circoscrizionali specificamente destinate all’attribuzione del premio e la proclamazione dei relativi candidati avviene nell’ambito di quelle liste.
Il punto, dunque, non è semplicemente che le preferenze siano tornate, ma quale effettivo potere di scelta esse restituiscano agli elettori in un sistema che continua, al contempo, a mantenere i capilista bloccati e a sottrarre alla scelta preferenziale anche i candidati destinati ai seggi attribuiti attraverso il premio. La combinazione tra preferenze e candidature bloccate non può, naturalmente, essere considerata di per sé illegittima (la Corte costituzionale, pronunciandosi sull’Italicum con la sentenza n. 35 del 2017, non lo ha fatto), ma proprio per questo occorre guardare alla sostanza del meccanismo e non alla semplice presenza formale della preferenza sulla scheda. Il ritorno delle preferenze attenua, insomma, la rigidità del sistema, senza però restituire integralmente agli elettori la scelta dei propri rappresentanti.
Ed è proprio qui che si annida un rischio ulteriore.
Le preferenze, presentate come il segno più evidente di una ritrovata centralità dell’elettore, possono finire per trasformarsi in un rassicurante diversivo, capace di distogliere l’attenzione dall’impianto complessivo della legge elettorale. Un impianto nel quale riemerge, invece, con particolare evidenza quella vera e propria «psicosi del pareggio» che accompagna ormai da tempo il dibattito sulle nostre regole elettorali.
Il pareggio, naturalmente, non è una perfetta parità di voti tra due schieramenti, ma è, assai più semplicemente, un risultato nel quale nessuna forza politica dispone già, la sera stessa delle elezioni, di una maggioranza parlamentare autosufficiente. In una democrazia parlamentare dovrebbe trattarsi di uno degli esiti possibili del voto, dal quale prendono avvio il confronto, gli accordi e la ricerca di una sintesi politica. Nella logica che ispira la riforma elettorale del Governo Meloni diventa, invece, l’incubo da scongiurare.
È qui che ricresce una delle teste dell’Idra. Se la stessa lista o coalizione raggiunge almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere, riceve un premio fisso di 70 deputati e 35 senatori. Al di sotto di quella soglia il riparto resta proporzionale. Al suo superamento interviene, dunque, una vera e propria alchimia elettorale, attraverso la quale una maggioranza relativa nei voti può essere trasformata per legge in una maggioranza parlamentare autosufficiente.
Né il 42% può essere considerato una sorta di soglia costituzionalmente sicura soltanto perché la Corte costituzionale, pronunciandosi sull’Italicum, ha ritenuto non manifestamente irragionevole il 40% allora previsto. Ciò che conta resta il rapporto concreto tra consenso raccolto e rappresentanza ottenuta e, quindi, il sacrificio imposto all’eguaglianza del voto e alla rappresentatività delle Camere. Tanto più che quel 42% è calcolato sui voti validi e non sull’intero corpo elettorale.
Ma è soprattutto quando questa prima testa si combina con la seconda che emerge il vero nodo della riforma.
Le forze politiche sono chiamate a indicare già prima del voto il candidato alla Presidenza del Consiglio, a pena di inammissibilità (sic!), e quella indicazione si inserisce nello stesso sistema che mira, attraverso il premio, a precostituire la maggioranza parlamentare destinata a sostenerla.
È in questa combinazione che la legge elettorale, che servirebbe per comporre il Parlamento, finisce nello stesso momento a stabilire chi governerà e con quale maggioranza. Un meccanismo, questo, attorno al quale si annidano seri dubbi di legittimità costituzionale. L’art. 92 della Costituzione, infatti, continua formalmente ad affidare al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente del Consiglio e, su proposta di questo i Ministri; il successivo art. 94 continua a richiedere che il Governo abbia la fiducia delle due Camere. Ed è proprio qui che il problema diventa propriamente costituzionale. Una legge elettorale resta pur sempre una legge ordinaria e, come tale, non può modificare né contraddire la Costituzione. Lo Stabilicum, invece, chiede di indicare preventivamente il futuro capo del Governo e, nello stesso tempo, costruisce attraverso il premio la maggioranza parlamentare chiamata a sostenerlo, comprimendo così lo spazio entro il quale sono destinati a operare i meccanismi costituzionali vigenti previsti dagli artt. 92 e 94 della Costituzione e producendo, per via ordinaria, effetti che incidono direttamente sulla forma di governo.
È qui che prende corpo il premierato (di fatto), che il Governo non è riuscito a introdurre attraverso una revisione della Costituzione, ma che, in modo del tutto ostinato e persino antidemocratico, vuole introdurre surrettiziamente facendo produrre alla legge elettorale effetti che incidono direttamente sugli equilibri della forma di governo.
Alla luce di quanto evidenziato, allora, fermarsi alle preferenze significherebbe, ancora una volta, guardare il dito e non la luna. Il vero nodo dello Stabilicum sta altrove e risiede nella combinazione tra i due meccanismi appena descritti. Da un lato, il premio serve a trasformare una maggioranza relativa di voti in una maggioranza parlamentare autosufficiente; dall’altro, la previsione che impone, addirittura a pena di inammissibilità, l’indicazione preventiva del candidato alla Presidenza del Consiglio tende ad attribuire a quella maggioranza un capo già individuato prima ancora che entrino in funzione i meccanismi costituzionali della nomina e della fiducia. Premio e indicazione del premier, dunque, non sono due elementi separati. È proprio dalla loro combinazione che prende forma quel premierato di fatto al quale si è fatto riferimento.
Si torna così esattamente al punto dal quale siamo partiti. Il premierato di fatto che prende forma attraverso lo Stabilicum costituisce il punto di approdo istituzionale di quella progressiva semplificazione della complessità democratica. Se dalle urne non emerge una maggioranza autosufficiente, il premio interviene a costruirla; se la formazione del Governo deve svilupparsi attraverso i meccanismi costituzionali successivi al voto, il suo capo viene invece indicato preventivamente. Vincitore, maggioranza e capo devono, insomma, essere consegnati insieme già la sera delle elezioni.
La complessità propria della democrazia parlamentare viene così sottratta alla sua fisiologia e trattata come un inconveniente da correggere per mezzo di una legge ordinaria. Ed è forse proprio questa la testa più insidiosa dell’Idra. Non una singola tecnica elettorale, ma l’idea che rappresentanza, mediazione e persino gli equilibri della forma di governo possano essere piegati all’esigenza di precostituire l’esito politico del voto. A quel punto la semplificazione smette di essere soltanto una tecnica per governare la complessità e diventa una precisa concezione del potere, sempre più concentrato attorno alla figura del capo.

