Chi esercita il potere non può essere anche il solo a controllarne l’esercizio.
Per questo le Costituzioni moderne prevedono organi di garanzia e controllo indipendenti, sottratti all’indirizzo dei Governi. La Corte dei conti, nata nel 1862 per volontà di Cavour, è uno di questi. La riforma che la investe non riguarda solo il destino di una magistratura specializzata. Riguarda l’equilibrio tra poteri e controlli su cui si regge lo Stato costituzionale.
Il dibattito pubblico si concentra sulla responsabilità degli amministratori, sulla “paura della firma”. Ma c’è un altro volto della riforma della Corte dei conti, meno discusso: una delega con cui il Parlamento affida al Governo il compito di ridisegnare l’intera magistratura contabile. Con criteri ampi e generici. Introdotti a metà dell’iter parlamentare, assenti nel testo originario del disegno di legge.
La Corte dei conti controlla come vengono spese le risorse della collettività, verifica il buon andamento della pubblica amministrazione, accerta le responsabilità per i danni alle finanze pubbliche. La sua funzione non è governare, ma controllare chi governa. Per questo la Costituzione ne tutela l’autonomia e l’indipendenza.
La riforma sembra seguire una logica diversa. Il criterio guida è l’efficienza organizzativa, assunta come obiettivo generale della delega. Un obiettivo che non risulta motivato né effettivamente vagliato nel corso dell’iter parlamentare, e che non era presente nella relazione illustrativa dell’originario disegno di legge.
L’efficienza è un valore, certo. Ma un magistrato non è indipendente perché efficiente. È indipendente quando può svolgere le proprie funzioni senza condizionamenti interni ed esterni. Se si rovescia questa prospettiva, le garanzie costituzionali rischiano di diventare subordinate alle esigenze organizzative. Ne è conferma il fatto che il potere di autorganizzazione della magistratura contabile – uno degli indici fondamentali della sua indipendenza – appare in questa delega fortemente ridotto, a vantaggio di un “governo” dell’organizzazione sempre più riconducibile al Governo stesso.
Il primo punto critico riguarda la funzione requirente. La riforma rafforza i poteri del Procuratore generale sulle Procure regionali: accesso agli atti, coordinamento più stretto, possibilità di avocare i procedimenti. Coordinare è necessario. Ma il coordinamento non deve diventare subordinazione. Le Procure regionali conoscono il territorio, intercettano per prime le irregolarità, svolgono una funzione preventiva preziosa. Se il baricentro si sposta verso il centro, cambia la cultura stessa della funzione requirente: da magistratura autonoma ad amministrazione con struttura gerarchica.
Il secondo punto riguarda le sezioni della Corte. La riforma le chiama a svolgere in forma unitaria funzioni consultive, di controllo e giurisdizionali, oggi distinte. Non è un dettaglio organizzativo. È una questione costituzionale. Chi controlla l’attività amministrativa e chi giudica le responsabilità individuali svolgono compiti diversi, e devono restare distinti: è una garanzia di imparzialità, di terzietà del giudice, di credibilità dell’intero sistema dei controlli. Unificare queste funzioni in capo agli stessi magistrati, la cui assegnazione parrebbe rimessa ai Presidenti delle Sezioni, significa indebolire questa garanzia.
La terza criticità riguarda il ridimensionamento del controllo concomitante, la cui attivazione viene subordinata alla richiesta delle Camere, del Governo o della stessa amministrazione interessata. Il risultato è paradossale: chi dovrebbe essere controllato decide se attivare o meno il controllo. Infine, è prevista,in una delega generica, la separazione tra magistrati requirenti e giudicanti, in assenza di un dibattito pubblico proporzionato alla sua rilevanza.
La logica di queste scelte è evidente. Una delega così ampia non è soltanto volta a ridisegnare profondamente l’assetto di un organo di garanzia costituzionale, ma non può che condurre all’indebolimento dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura che controlla l’uso del denaro pubblico.


Gustavo Zagrebelsky