Una legge contro la coscienza

16 Febbraio 2009

E’ davvero incomprensibile che numerosi esponenti del PD appoggino pubblicamente il disegno di legge della destra in materia di testamento biologico: il punto non è se siano o meno cattolici, ma se abbiano o meno letto il testo della legge che dichiarano di essere disposti a votare. Si tratta infatti di un testo talmente privo dei più elementari requisiti di conformità ai principi di diritto vigenti nel nostro ordinamento e finanche alla logica, da configurarsi come inaccettabile a prescindere dalle posizioni religiose di chi lo esamina.Si tratta, anzitutto, di un disegno di legge vistosamente ideologico: esso si apre con una serie di affermazioni di principio in parte inutili (quali il richiamo all’art.32 della Costituzione, peraltro violato nella sostanza dal ddl in questione) e in parte aberranti. Della seconda categoria fa parte, ad esempio, la dichiarazione secondo cui la Repubblica riconosce come prioritaria rispetto all’interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana; sfido chiunque a spiegare: a) cosa voglia dire la frase citata e b) quale ne sia l’utilità nel contesto in esame. Premesso che queste fumose declamazioni nelle leggi sono assai pericolose, perché possono essere usate come grimaldelli per forzare il senso delle norme, è evidente l’intenzione di affermare qui surrettiziamente il prevalere della Chiesa cattolica nel ruolo, autoattribuitosi, di difensore della “persona umana” come contrapposta (a suo dire) alla società e alla scienza.

Altra declamazione ideologica è la seguente: la Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere. Dunque, di cosa stiamo parlando? Se il “diritto alla vita” (altra parola d’ordine della Chiesa cattolica usata in particolare per contrastare la disciplina dell’interruzione di gravidanza) è indisponibile, che spazio può mai avere l’istituto del testamento biologico? E infatti, come si vedrà, il ddl in esame mira non a introdurre, bensì a vietare l’introduzione nel nostro ordinamento di tale istituto. Passiamo agli obbrobri giuridici: l’art.2 del ddl equipara ogni forma di eutanasia, anche omissiva all’omicidio: il tutto senza definire cosa si intenda per eutanasia e dunque con il (consapevole) rischio che qualsiasi condotta medica di interruzione di trattamenti sanitari inutili venga qualificata come tale, in spregio al principio basilare di legalità e di tassatività delle fattispecie di reato che informa il nostro diritto penale. Ma l’incompetenza giuridica caratterizza l’intero disegno governativo: all’eutanasia (e dunque all’omicidio) è accomunato l’abbandono terapeutico, oscura nozione inserita nel’art.3, mentre l’accanimento terapeutico è vietato soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente: prevista da chi? E se la previsione è sbagliata, si torna all’eutanasia?Ma il culmine del dilettantismo e della mala fede è raggiunto nell’articolo sulla Dichiarazione Anticipata di Trattamento: con l’uso di un linguaggio atecnico e confuso, si afferma tuttavia chiaramente che l’individuo non è legittimato a esprimere la propria volontà in ordine ai trattamenti sanitari che desidera o non desidera ricevere, bensì che egli può solo dichiarare il proprio orientamento circa l’attivazione o non attivazione di specifici trattamenti sanitari che egli è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante.

L’oscurità della formulazione – e anche il nonsense: è il paziente che sottopone i trattamenti sanitari al medico? – non è casuale. La norma prosegue precisando che l’individuo può solo rinunciare ad alcune forme di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o invalidanti: dunque, l’orientamento di cui sopra può essere espresso solo con riguardo a trattamenti sanitari che hanno certe caratteristiche negative; ciò è finalizzato ovviamente a consentire a terzi di ritenere invalida la dichiarazione anticipata di trattamento, qualora ritenga che i trattamenti all’atto pratico ipotizzati non rivestano quelle caratteristiche. L’articolo 5 del ddl in esame si conclude con l’affermazione, del tutto ascientifica e peraltro neppure spiegata, secondo cui alimentazione e idratazione non sarebbero trattamenti sanitari e dunque non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento. Mi pare che qui si raggiunga un conflitto frontale con il principio oggi in vigore e costituzionalmente garantito della necessità del consenso per l’applicazione di qualsiasi trattamento sanitario. Ci rendiamo conto? Si vuole approvare una legge che legittima l’alimentazione e idratazione forzata: ciò che oggi costituisce un reato diverrebbe, per volontà della Chiesa cattolica e passiva soggezione dei nostri parlamentari, legittimo. Proseguiamo nella lettura: la Dichiarazione Anticipata di Trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto è in stato vegetativo : non è dunque sufficiente l’incapacità di prestare o rifiutare il consenso alle cure mediche, ben cinque medici devono accertare l’esistenza dello stato vegetativo.


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