Nella rivoluzione digitale, la questione etica non può considerarsi autonoma ma dipende da un aspetto di ordine costituzionale: la distribuzione del potere computazionale e la sua riconduzione entro forme effettive di sovranità democratica, che implica un confronto serrato con i grandi attori privati.

La scelta di Papa Leone XIV di dedicare la prima enciclica del proprio pontificato alle questioni poste dall’intelligenza artificiale assume un significato che va ben oltre l’attenzione della Chiesa cattolica a un tema di estrema attualità. Difatti, è lo stesso Pontefice ad esplicitare la ratio della scelta compiuta, facendo emergere quel filo rosso che lega la sua riflessione alla Rerum novarum del 1891. Come Leone XIII riconobbe nella questione operaia il nodo fondamentale posto dalla rivoluzione industriale alla coscienza civile ed ecclesiale dell’epoca, così la Magnifica Humanitas assume oggi come proprio oggetto il rapporto degli Stati e, più in generale, della collettività con le innovazioni dirompenti della rivoluzione digitale. Più precisamente, si concentra sull’emersione di una nuova configurazione del potere che costituisce il motore del cambiamento radicale che stiamo attraversando: il potere computazionale. 

Il parallelismo che caratterizza le due encicliche, tuttavia, credo non debba considerarsi meramente simbolico e non possa risolversi in un dotto richiamo al magistero sociale della Chiesa. 

La rilevanza della Rerum novarum risiedette nella capacità di rendere visibile una forma di potere che il diritto liberale ottocentesco faticava a riconoscere – il potere padronale – capace di comprimere diritti, libertà ed eguaglianza sostanziale all’interno di rapporti solo formalmente eguali. Anche da quella presa di coscienza sarebbero derivate le costituzioni del Novecento e le regole giuridiche di contenimento dei poteri privati, specie di quelli economici.

La Magnifica Humanitas compie oggi un’operazione analoga. Essa individua una forma di potere ormai ampiamente teorizzata dal costituzionalismo contemporaneo, ma ancora difficilmente traducibile in efficaci assetti regolatori. La difficoltà non è esclusivamente politica, ma deriva anche dall’assenza di una visione condivisa sulla misura e sui modi del progressivo radicamento dell’intelligenza artificiale nella vita collettiva. Interrogativo, quest’ultimo, che, lungi dall’esaurirsi sul piano etico (pur assai rilevante), rinvia anzitutto alla questione costituzionale del rapporto tra potere e sovranità.

Sul punto, il passaggio dell’impianto teorico dell’enciclica che investe direttamente la questione della sovranità democratica, credo sia rinvenibile al §5, ove si afferma che «i principali motori dello sviluppo sono attori privati, spesso transnazionali, dotati di risorse e capacità di intervento superiori a quelle di molti governi», e trova ulteriore sviluppo al §95, ove si osserva che il controllo «delle piattaforme, delle infrastrutture, dei dati e della capacità di calcolo non è appannaggio degli Stati, ma di grandi attori economici e tecnologici che, di fatto, fissano le condizioni di accesso, le regole della visibilità e le possibilità stesse di partecipazione». Quando un simile potere «si concentra in poche mani», esso «tende a farsi opaco e a sfuggire al controllo pubblico». 

Papa Leone XIV, con saggio equilibrio, evita tanto la demonizzazione delle imprese tecnologiche quanto ogni nostalgia statualistica e, una volta isolata la questione, individua chiaramente uno dei presupposti fondamentali del costituzionalismo democratico e cioè l’idea che le condizioni della convivenza collettiva si formino dentro un circuito di decisione pubblica effettivamente responsabile. Di qui la richiesta di «quadri giuridici adeguati, vigilanza indipendente, educazione degli utenti, una politica che non abdichi al proprio compito» (§106), che nel lessico costituzionale equivale al riconoscimento che la regolazione del potere computazionale non è solo una questione tecnica, ma una forma di organizzazione del potere nelle democrazie costituzionali, le quali possono certamente consentire cessioni di sovranità, ma non certo in favore di forme di concentrazione di potere privato svincolate da ogni forma di controllo pubblico.

Particolarmente rilevante, proseguendo con l’enciclica, è poi quella che potrebbe definirsi, con la dovuta cautela, una lettura innovativa del principio di sussidiarietà proposta al §71. Principio centrale tanto nella dottrina sociale della Chiesa quanto nella tradizione costituzionale che guarda con attenzione ai corpi intermedi e alle forme di autonoma iniziativa dei cittadini, esso viene collocato in un contesto nel quale «il livello superiore non è lo Stato, ma ogni grande attore economico e tecnologico che esercita un potere di fatto sulle condizioni della vita comune». L’innovazione, a mio avviso, sta nell’estendere al «livello superiore» privato il vincolo che la sussidiarietà impone classicamente al livello pubblico e cioè il potere sia sempre esercitato in funzione di un bene collettivo. Si tratta, tuttavia, di una estensione analogica non implausibile (se pur da trattare con cautela) la cui effettività richiederebbe che i pubblici poteri, statali e sovranazionali si facciano garanti di fronte ai processi privati che investono in modo dirompente la vita collettiva, incanalandoli entro esigenze di trasparenza, verifiche indipendenti, accesso equo ai dati e strumenti di ricorso efficaci, a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Nella stessa direzione, oltretutto, si colloca il §108, ove il Papa afferma che «la proprietà dei dati non può essere affidata solo a privati, ma va regolamentata». L’affermazione investe direttamente il tema della proprietà nell’economia digitale e mette in discussione il regime normalmente applicato a beni che presentano una natura intrinsecamente “collettiva”. Si tratta dei dati, delle infrastrutture tecnologiche e informatiche e dei modelli addestrati che si basano sull’acquisizione e rielaborazione di veri e propri “patrimoni cognitivi” di dati, formatisi attraverso il diretto e capillare contributo del “popolo” di internet. A fondamento di queste indicazioni si colloca, peraltro, il §107: «Non serve un’IA più morale, se questa morale è decisa da pochi. Serve una politica più presente». Si tratta di un passaggio con il quale Papa Leone XIV introduce con nettezza ed estrema lucidità il rapporto tra dimensione etica e dimensione propriamente politica del governo della rivoluzione digitale. L’argomento non si limita a invocare l’attenzione “morale” all’utilizzo della tecnologia, ma problematizza la possibilità stessa di delegare a ristrette élite – tecniche, economiche o politico-istituzionali – la definizione del quadro “etico” entro il quale i sistemi di intelligenza artificiale vengono progettati, implementati e utilizzati. Ne deriva una conseguenza di particolare rilievo. Le questioni poste dall’intelligenza artificiale non si lasciano ridurre né all’etica applicata né al diritto regolatorio, ma esse investono direttamente la struttura della legittimazione democratica e, in ultima analisi, la stessa distribuzione del potere computazionale entro forme effettive di sovranità democratica, il che non può prescindere da un confronto serrato con i grandi attori privati che ormai si sono imposti a livello globale.

Merita attenzione, inoltre, il richiamo al pensiero di Hannah Arendt e alla figura dei «sudditi ideali» del totalitarismo, identificati con coloro per i quali «la distinzione tra fatto e finzione […] e la distinzione tra vero e falso […] non esistono più» (§134). Il riferimento, a mio modo di vedere, colloca l’enciclica entro un orizzonte teorico non esclusivamente confessionale e pienamente traducibile nel linguaggio del costituzionalismo contemporaneo, soprattutto nella sua attenzione alla parcellizzazione dello spazio pubblico, alla scomparsa dei corpi intermedi e alla relativizzazione dei dibattito pubblico, tristemente animato da fake news e deep fake che colpiscono anche il terreno della comunicazione politica. 

Se, tuttavia, la formazione dell’opinione pubblica costituisce una delle precondizioni della stessa sovranità democratica, allora la regolazione delle infrastrutture digitali attraverso cui essa si forma non può essere considerata una questione secondaria di natura tecnica. Ecco allora che, se il problema è costituzionale, prima ancora che etico, diventa inevitabile interrogarsi sulle forme istituzionali attraverso cui quel potere può essere regolato, aspetti che il carattere magisteriale dell’enciclica lascia naturalmente indeterminati. Quali autorità, con quali poteri e secondo quali forme di responsabilità democratica? Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il Digital Services Act e il Digital Markets Act rappresentano tentativi significativi in questa direzione. La loro effettività dipende, tuttavia, da poteri di vigilanza, di accertamento e sanzionatori ancora in via di definizione, oltre che da forme di partecipazione pubblica che faticano a riequilibrare il peso degli attori economici regolati. Si apre così uno spazio propriamente costituzionalistico del dibattito. Se il problema fondamentale è la concentrazione del potere computazionale, il compito dei legislatori a tutti i livelli di governo diventa quello di costruire strumenti di controllo, partecipazione e responsabilizzazione adeguati all’asimmetria che essi devono correggere, un compito che non può prescindere dal diretto confronto e bilanciamento con gli interessi degli attori privati. Non si tratta solo di rafforzare gli apparati pubblici esistenti, ma di ripensare le forme della sovranità democratica nell’età delle infrastrutture digitali e questo non può che essere un compito politico nel senso più pieno e non surrogabile del termine, che implica tenere conto degli interessi privati operanti sul terreno digitale, riconducendoli, attraverso forme effettive di vigilanza e partecipazione, alla cornice del bene comune.

La rilevanza della Magnifica Humanitas non risiede, dunque, nell’introduzione di principi nuovi. Le limitazioni al potere, la dignità, i diritti e le libertà fondamentali, così come l’idea stessa di bene comune che permea lo Stato democratico appartengono stabilmente al patrimonio della tradizione costituzionale novecentesca. L’elemento più significativo è piuttosto la ricollocazione del problema del potere al centro della riflessione sull’intelligenza artificiale, in un contesto in cui il dibattito oscilla tra “entusiasmo tecnologico” e “allarme etico”. L’enciclica riporta l’attenzione alla domanda essenziale del costituzionalismo: chi esercita il potere, secondo quali procedure, entro quali limiti e sotto quali forme di controllo. 

Da questa prospettiva emerge una convergenza significativa tra l’enciclica e quella tradizione del costituzionalismo che ha rifiutato di leggere la globalizzazione come un destino inevitabile, insistendo invece sulla necessità di preservare spazi effettivi di decisione democratica nel solco tracciato dalle costituzioni contemporanee. In una fase storica segnata dalla difficoltà di governare processi economici e tecnologici globali, la riflessione contenuta nella Magnifica Humanitas, anche per chi assume una prospettiva laica, contribuisce a rafforzare un’idea essenziale fondata sulla consapevolezza che i problemi derivanti dall’intelligenza artificiale riguardano, prima ancora che l’etica, la distribuzione del potere e la possibilità stessa delle democrazie contemporanee di continuare a governare i processi tecnologici che contribuiscono a plasmarle.

Marco Ladu è professore associato di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università eCampus. I suoi interessi di ricerca riguardano, in particolare, la forma di governo italiana, la giustizia costituzionale, la rappresentanza politica, la partecipazione democratica nell’ambiente digitale e l’impatto delle tecnologie sull’organizzazione complessiva dei poteri pubblici. È autore di due monografie (Il controllo alternato della Corte costituzionale, Editoriale Scientifica, 2024; Rappresentanza e partecipazione politica nell’era digitale, Cacucci Editore, 2023) e di numerosi articoli, saggi e contributi in riviste scientifiche.

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