La stampa progressista di tutto il mondo sta salutando con soddisfazione la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti contro l’ordine esecutivo con cui Trump voleva abolire lo ius soli per i figli di immigrati irregolari, studenti e lavoratori temporaneamente presenti nel paese. In parte è comprensibile: quel decreto, firmato il giorno dell’insediamento, era un atto identitario per il trumpismo. Ma, in realtà, c’è poco da gioire.
L’ultima parola, finché viene obbedita
L’autorità della Corte non è un comando naturale. È una costruzione storica, fatta di precedenti, crisi e obbedienza. Hamilton ne aveva intuito la fragilità già nel 1788: il giudiziario era il meno pericoloso dei tre rami perché non possedeva né la spada né la borsa. Non comandava la forza, non disponeva delle risorse della società. Aveva soltanto il giudizio.
Da questa debolezza apparente nasce la sua autorità. Proprio perché non governava, la Corte poté presentarsi come custode della Costituzione. Ne derivò gradualmente la judicial supremacy, la dottrina secondo cui ai giudici federali, e in ultima istanza alla Corte Suprema, spetta la parola finale sulla costituzionalità delle leggi e degli atti dell’esecutivo.
Ma neanche la custodia della Costituzione è un fatto naturale. Implica un patto non scritto, una consuetudine di obbedienza. La Corte diventa potentissima quando gli altri poteri accettano che le sue decisioni vincolino anche i vincitori. Altrimenti il suo primato può essere contestato con un’azione politica. O con un’inazione.
La tentazione di contestarlo è parte della storia americana. Andrew Jackson, settimo presidente degli Stati Uniti, incarna la sfida: lascia parlare il giudice e poi lo ignora. Nel 1832 Jackson non applicò la decisione con cui la Corte presieduta da John Marshall aveva difeso le terre della nazione Cherokee contro le leggi della Georgia che ne consentivano esproprio e colonizzazione. La frase attribuitagli — «Marshall ha preso la sua decisione; ora vada lui a farla rispettare» — coglie bene il punto politico. Senza il sostegno dell’esecutivo, la decisione di una Corte priva di spada rimase inapplicata. L’esito fu la deportazione forzata dei Cherokee, costata migliaia di morti.
Il patto informale di autocontenimento — in inglese, forbearance — si consolida dopo oltre un secolo e si vede in due scene. La prima è Little Rock, 1957. Quando il governatore dell’Arkansas impedì a nove studenti afroamericani di entrare in una scuola pubblica dopo la desegregazione imposta dalla Corte, i tribunali federali ordinarono che fossero ammessi. Eisenhower, pur contrario a una forzatura federale vistosa, fece rispettare la decisione: federalizzò la Guardia Nazionale e inviò l’esercito. La Corte aveva detto il diritto; l’esecutivo federale lo trasformò in realtà materiale.
La seconda scena è a Washington, 1974. In pieno scandalo Watergate la Corte Suprema impose al Presidente la consegna dei nastri della Casa Bianca che mostravano la sua respondabilità nell’operazione di spionaggio ai danni del Partito Democratico. La decisione chiarì che il privilegio esecutivo non è assoluto e che neppure il Presidente è al di sopra della legge. Nixon obbedì, consegnò i nastri e poco dopo si dimise.
La judicial supremacy è dunque una disciplina collettiva delle élite. Significa accettare di perdere davanti al diritto anche quando la posta è altissima. Non dipende solo dai giudici. Dipende dal Congresso che non copre un abuso, dall’opinione pubblica che riconosce la decisione della Corte come vincolante, dal Presidente che la fa eseguire.
Departmentalism: la Corte relativizzata
Il trumpismo nasce quando questa disciplina informale è già indebolita. Negli anni la Corte è stata al centro di dispute sempre più aspre. Le sentenze sfavorevoli sono state ricondotte sempre più spesso alla politica del giudice. Trump non crea questa frattura, ma la porta alla conseguenza estrema: se la Corte è politica, perché dovrebbe avere l’ultima parola contro il Presidente eletto?
Il fondamento dottrinale di questa tentazione superpresidenzialista si chiama departmentalism. La parola è tecnica, ma l’idea è semplice: i rami politici del governo federale — i departments — non sarebbero tenuti a riconoscere al ramo giudiziario il monopolio dell’interpretazione costituzionale. Le decisioni giudiziarie vincolano soltanto le parti di un caso, ma non sono necessariamente principi generali validi erga omnes, né precedenti capaci di orientare l’azione futura dello Stato su materie analoghe. Il punto è: il Congresso interpreta la Costituzione quando legifera, la Corte quando giudica, il Presidente quando governa.
In astratto, questa dottrina può essere presentata come correzione democratica all’eccesso di potere giudiziario: una difesa delle prerogative della politica, fondate sul voto. Il problema nasce quando viene assorbita da una teoria plebiscitaria della presidenza. In quel caso non riequilibra i poteri: libera la politica dal controllo giudiziario. La Corte non viene abolita. Viene relativizzata.
Le sconfitte che non fermano il potere
La Corte che affronta il secondo Trump è conservatrice. Sei giudici su nove vengono da nomine repubblicane, tre dallo stesso Trump nel primo mandato. Questo però non ne fa il braccio giudiziario dell’esecutivo. La sua maggioranza ha un progetto, ma non sempre coincide con l’interesse immediato del Presidente.
Due casi sono rivelatori. Il primo riguarda i dazi. Nell’aprile 2025 Trump ha cercato di usare i poteri d’emergenza per imporre tariffe globali, presentando disavanzo commerciale e competizione internazionale come minaccia nazionale. L’atto si basava sull’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Nel febbraio 2026 la Corte ha respinto quella lettura: la facoltà di imporre dazi e tasse appartiene al Congresso, e l’IEEPA non dava al Presidente la licenza di tassare il mondo. La reazione fu immediata. Trump attaccò i giudici, definì la decisione «profondamente deludente» e disse che alcuni membri della Corte avrebbero dovbuto vergognarsi «davanti alle proprie famiglie» per non aver avuto il coraggio di fare ciò che era giusto per il paese. Vance parlò di «illegalità della Corte, pura e semplice». La Casa Bianca rispose sul piano operativo. Poche ore dopo, Trump cambiò base giuridica: non più l’IEEPA, ma la Section 122 del Trade Act del 1974, usata per imporre un dazio temporaneo del 10% per 150 giorni, da portare poi al 15%.
Il secondo caso riguarda la cittadinanza per nascita di cui oggi si parla. Trump voleva negare la cittadinanza automatica ai bambini nati negli Stati Uniti da genitori irregolari o presenti solo temporaneamente nel paese. Lo scopo dichiarato era «proteggere il significato e il valore della cittadinanza americana»; politicamente, un tentativo di restringere il perimetro del popolo, e in prospettiva degli elettori meno “affidabili”, attraverso la leva antimigratoria. La Corte ha bocciato quella possibilità: chi nasce sul suolo americano, salvo eccezioni strettissime come i figli di diplomatici, resta cittadino dalla nascita secondo il XIV Emendamento.
Anche qui la reazione dei rivoluzionari al potere non è stata un arretramento: la sconfitta giudiziaria è diventata campagna politica e azione amministrativa. Trump ha definito la decisione «troppo brutta per il nostro Paese», ma l’ha trattata come un ostacolo da aggirare per via legislativa. Se l’ordine esecutivo non basta, non serve affrontare il percorso incerto di un emendamento costituzionale: bisogna mobilitare il Congresso repubblicano e tentare la via della legge ordinaria. Vance ha chiarito il senso dell’operazione. Definendo la senetenza un «grande, grande sbaglio», ha sostenuto che il Congresso può disincentivare il “turismo delle nascite” (birth tourism): entrare negli Stati Uniti, partorire e ottenere per il figlio — poi indirettamente per la famiglia — i benefici della cittadinanza. Il Dipartimento di Giustizia ha aperto subito il fronte operativo, spostando la pressione sulle condotte che precedono la nascita: frodi sui visti, furto d’identità, wire fraud, circuiti finalizzati al parto.
L’amministrazione rivoluzionaria prova così a mostrare che la sentenza non ferma il potere, si puoò aggirare cambiando strada. La forzatura c’è, ma non arriva all’estremo di ignorare la Corte. Non è debolezza. È calcolo. Perché la Corte che talvolta frena Trump resta molto conservatrice. E ha contribuito a costruire tasselli decisivi della sua agenda superpresidenzialista.
Una Corte conservatrice, non inginocchiata
Il primo tassello l’aveva costruito già nel 2024, prima della seconda elezione di Trump, garantendo al Presidente l’immunità personale per gli atti ufficiali. Poi, nel giugno 2025, aveva ristretto la capacità dei giudici federali inferiori di bloccare su scala nazionale gli ordini dell’esecutivo. Fu una vittoria sostanziale: metteva i suoi decreti al riparo dalla valanga di fermi e sospensioni giudiziarie che li aveva travolti dal gennaio di quell’anno.
Nell’aprile 2026 la Corte è intervenuta sul terreno elettorale, indebolendo la tutela del Voting Rights Act contro collegi ridisegnati per diluire il voto afroamericano e democratico. È uno dei fronti principali della battaglia sulle elezioni di medio termine.
Nel giugno 2026, poi, ha accolto un ricorso firmato anche dal vicepresidente Vance e ha smantellato i limiti alle spese elettorali coordinate tra partiti e candidati. Finora un partito poteva sostenere un candidato con somme illimitate solo se la spesa restava indipendente, senza concordare messaggi, tempi e strategia. Se invece era coordinata, cioè decisa insieme al candidato, scattavano limiti stretti. La Corte ha fatto cadere questa distinzione. I partiti potranno raccogliere grandi somme e spenderle direttamente insieme ai candidati, trasformando il denaro di partito in un’estensione della loro campagna. È una riscrittura delle regole del denaro politico che favorisce la libertà di manovra di chi ne ha di più. E arriva a pochi mesi dai midterm.
Ma, soprattutto, la Corte ha aperto la strada a un potere quasi pieno del Presidente di rimuovere i vertici delle agenzie indipendenti. È la costruzione giurisprudenziale di una presidenza sempre più favorita nella concentrazione del potere. Solo la Federal Reseve, responsabile della politica monetaria, rimane effettivamente indipendente.
La domanda decisiva non è se la Corte sia conservatrice. Lo è. È se, davanti a un Presidente che invoca il mandato del popolo contro ogni limite, voglia e possa ancora essere una Corte. E fino a che punto un Presidente rivoluzionario accetti che anche una Corte amica diventi un ostacolo.
Obbedire, delegittimare, rilanciare
Le reazioni di Trump e dei suoi alleati stanno dentro questa tensione. Sono ispirate dal departmentalism, ma non ancora nella sua forma estrema. Non siamo davanti al rifiuto jacksoniano puro: «la Corte ha deciso, ora si faccia rispettare». Trump non dice apertamente: «non obbedisco, arrangiatevi», come fece il rude generale ottocentesco. Non mantiene l’ordine sui dazi, non continua a negare la cittadinanza per nascita. In entrambi i casi arretra sul punto colpito dalla Corte.
Ma non siamo neppure nella tradizionale disciplina novecentesca di rispetto costituzionale. Non c’è l’obbedienza, riluttante ma disciplinata, di Eisenhower o Nixon: la Corte ha parlato, la questione è chiusa, l’esecutivo si adegua e paga la sconfitta. Trump obbedisce al dispositivo, ma delegittima la fonte e cerca di aggirarlo. Accetta il colpo, ma non riconosce pienamente l’autorità della Corte come limite finale.
La sua posizione sta in una zona intermedia: obbedienza tattica, contestazione dottrinale e rilancio operativo. Sul piano formale non rompe. Sul piano politico dice che la Corte ha sbagliato, ha agito contro il paese, ha “letto male” i poteri che la Costituzione attribuisce all’esecutivo. Sul piano pratico cerca subito un’altra strada: cambia base giuridica sui dazi; e, sulla cittadinanza, chiama a raccolta i suoi nel Congresso e apre il fronte del birth tourism.
Qui il departmentalism diventa grammatica di legittimazione. Non dice ancora: «ignoro la sentenza». Dice: «la Corte ha deciso questo caso, ma non possiede il monopolio definitivo della Costituzione; il Presidente può continuare a realizzare la sua agenda con altri strumenti». È una versione prudente, adattiva, istituzionalmente vestita, del conflitto dipartimentalista. Non spezza apertamente l’ordine costituzionale. Lo consuma dall’interno, trasformando ogni sconfitta giudiziaria in una nuova prova di forza politica. La corte conservatrice, d’altra parte, non sembra intenzionata a inginocchirsi. Il conflitto istituzionale continua.

