Lo Statuto

Obiettivi, regole di funzionamento e struttura decisionale. Grazie a questo documento garantiamo trasparenza e chiarezza per tutti i membri e per coloro che interagiscono con l’Associazione.

Denominazione, finalità, sede

Art.1 – Denominazione

È costituita l’Associazione denominata ”Libertà e Giustizia”.
L’Associazione non persegue finalità di lucro e opera di norma nell’ambito territoriale dello Stato Italiano, riservandosi forme di collaborazione con enti e associazioni omologhe di altri Paesi.
L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Finalità

L’Associazione, che si ispira agli ideali di un’Europa sempre più integrata e di un’Italia all’altezza dei migliori standard europei nella ricerca di una prosperità solidale e condivisa, basata sull’economia di mercato e sulla trasparenza della vita istituzionale, si propone il perseguimento di finalità culturali, sociali, educative e formative nell’ambito delle materie umanistiche e della cultura civile, la loro divulgazione, anche attraverso pubblicazioni, convegni e seminari, la proposizione di proposte di Legge, nonché ogni altra forma di diffusione di tipo associativo di principi ispirati alla crescita politico culturale della società civile.
Difende le ragioni del buon governo, la laicità dello Stato e l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico ed è aperta a tutti coloro che aspirano a una società e a uno Stato plurali, al rispetto delle regole, all’indipendenza dei vari poteri e al loro bilanciamento.
Promuove la crescita culturale e civile degli associati anche attraverso l’interscambio di esperienze e risorse.
Dà impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi, anche mediante reciproca federazione.

Per la realizzazione delle proprie finalità l’Associazione si propone di:
Redigere, pubblicare e divulgare, anche per il tramite della rete informatica, materiale informativo.
Organizzare incontri, conferenze, manifestazioni, seminari di studio e produrre note, opuscoli, libri, cd-rom, supporti fonografici e visivi per favorire orientamenti positivi verso i valori promossi dall’Associazione.
Sviluppare progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati che in Italia e in Europa operano in settori affini.
Svolgere qualsiasi altra attività possa contribuire al perseguimento delle finalità associative.
Porre in essere eventuali operazioni di carattere economico-commerciale esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative.

Art.3 – Sede

L‘Associazione ha sede in Milano.
Può istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all’estero.

Patrimonio

Art.4 – Patrimonio ed Entrate

Il Patrimonio della Associazione è costituito

  • dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite

  • dalle quote associative;
  • dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione a esse;
  • da contributi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore e contributi corrisposti da Amministrazioni e Enti Pubblici, nonché da soggetti privati per lo svolgimento dell’attività Associativa, nonché da ogni eventuale altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo della Associazione.

Associati

Art.5 – Associati

Sono Associati le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio di Presidenza, e che versano, all’atto dell’ammissione, la quota di Associazione annualmente stabilita.
Nel caso in cui gli Associati non siano persone fisiche, l’ente indica la persona che lo rappresenta in ogni rapporto con l’Associazione e nell’Assemblea degli Associati.
Gli Associati hanno diritto di frequentare i luoghi di svolgimento della attività Associativa, al fine di ricevere informativa dell’attività svolta.

Categorie di Associati

  • Associati Fondatori
  • Associati Ordinari
  • Associati Sostenitori e Associati Benemeriti
  • Associati Istituzionali e Associati Federati
  • Associati a Vita
  • Associati Onorari

Ad ogni categoria di Associati corrisponde una diversa quota associativa; il Consiglio di Presidenza determina termini e condizioni per l’appartenenza degli Associati alle diverse categorie.
Gli Associati hanno pari diritti tra loro e non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
È escluso qualsiasi rimborso delle quote versate in caso di recesso dell’Associato o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.

L’Associato decade dalla qualifica per

  • recesso o dimissioni, per morte;
  • indegnità valutata dal Consiglio di Direzione sulla base di elementi di fatto obiettivamente accertati; esclusione deliberata dal Consiglio di Direzione a seguito di comportamento palesemente contrastante con gli scopi e le finalità della Associazione;
  • mancato versamento della quota associativa annua, se dovuta, entro i termini stabiliti.

Il contributo associativo è intrasmissibile.
La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta.

Rendiconto economico e finanziario

Art.6 – Il rendiconto

L’esercizio della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio viene predisposto il Rendiconto economico finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati.
È esclusa la distribuzione agli Associati degli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Assemblee

Art.7 – L’assemblea degli Associati

Gli Associati sono convocati in Assemblea almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, esposta nei locali della Associazione e pubblicata sul sito Internet della Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea verrà altresì convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o in seguito a domanda motivata e firmata da almeno un quarto degli Associati o dal Comitato dei Garanti.
L’Assemblea può essere convocata al di fuori della sede sociale, purché in Italia.
L’Assemblea delibera sul bilancio preventivo, sul Rendiconto economico finanziario annuale, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sul programma di attività, sulla nomina del Presidente, del Comitato dei Garanti e del Consiglio di Direzione, sulla approvazione dei componenti del Consiglio di Presidenza indicati dal Presidente, sulle modifiche dello statuto, e su tutto quanto altro a essa demandato per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti gli Associati regolarmente iscritti ed in regola nel pagamento della quota annuale, in quanto dovuta, anche mediante il rilascio di delega in forma libera ad altro Associato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da un Associato nominato dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assemblea.
Il Presidente può ammettere eventuali uditori esterni.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano ai sensi dell’art.21 del Codice Civile.
Per i primi 5 (cinque) anni solari di vita della Associazione, al fine di assicurare stabilità ed omogeneità di creazione dell’indirizzo della attività associativa, il Comitato dei Garanti, di cui al successivo art. 9, avrà potere di veto sulle delibere della Assemblea nonché potere di intervento in caso di mancato funzionamento dell’organo Assembleare.

Amministrazione e Organi dell’Associazione

Art.8 – Consiglio di Presidenza – Presidente

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri, incluso il Presidente, da tre a nove, e dura in carica un triennio.
Il Presidente viene nominato dall’Assemblea; il Presidente presiede il Consiglio di Presidenza, del quale sceglie i membri, la cui nomina deve essere approvata dall’Assemblea degli Associati.
In caso di dimissioni o decesso di un membro, il Consiglio di Presidenza provvede senza indugio alla sua sostituzione mediante cooptazione.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Il Consiglio procede pure alla compilazione dei Rendiconti economico finanziari annuali ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, se nominato dal Consiglio stesso.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Presidenza, per l’esercizio delle proprie funzioni, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.
Il Consiglio potrà altresì riconoscere, ad alcuni dei membri del Consiglio stesso investiti di particolari incarichi, un compenso annuo.

Al Consiglio di Presidenza spetta ogni potere per la gestione della Associazione.
Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, nonché in ogni caso ogni potere per la gestione ordinaria dell’Associazione; entro tali limiti il Presidente può delegare compiti e mansioni, pur mantenendone la responsabilità, ed eventualmente la rappresentanza della Associazione per il compimento di determinati atti o categorie di atti, anche a mezzo di procura notarile.
I procuratori eventualmente nominati dovranno riferire e rendere conto del loro operato al Presidente, al quale comunque compete la responsabilità nei confronti della Associazione e dei terzi, ai sensi dell’art. 38 del Codice Civile.

In particolare il Presidente dovrà ricevere l’approvazione del Consiglio di Presidenza sulle seguenti materie:

  • nomina dei delegati territoriali dell’Associazione;
  • affiliazione e/o federazione di altre associazioni o ad altre associazioni;
  • organizzazione di convegni e manifestazioni;
  • istituzione di premi culturali;
  • registrazione di testate editoriali a nome della Associazione;
  • acquisto di titoli di massa;
  • acquisto di immobili e di beni mobili registrati.

Comitati consultivi

Art.9 – Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti garantisce la coerenza tra le attività della Associazione e le sue finalità statutarie.
Il Comitato dei Garanti è composto da un minimo di cinque ad un massimo di venticinque membri e nomina al proprio interno un Presidente, al quale spetta la convocazione del Comitato ogniqualvolta lo ritenga opportuno, e che delibera a maggioranza dei presenti.
Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale.
Per i primi 5 (cinque) anni solari di vita della Associazione, al fine di assicurare stabilità ed omogeneità di creazione dell’indirizzo della attività associativa, il Comitato dei Garanti sarà composto dalle persone indicate a tal fine nell’Atto Costitutivo e che abbiano accettato la nomina e, sia in caso di mancanza di accettazione di un numero sufficiente delle persone indicate, sia in caso di necessità di sostituzione per qualsiasi causa, il Comitato dei Garanti, per tale periodo, provvederà autonomamente alla cooptazione di persone, anche aumentando il numero dei componenti sino al massimo consentito, che per la loro cultura o statura morale e/o professionale, siano considerate meritevoli.
Il Comitato dei Garanti funge anche da Collegio dei Probi Viri, nei rapporti tra l’Associazione e gli Associati; l’intervento del Collegio dei Probi Viri viene richiesto dal Presidente o dal Consiglio di Direzione.

Art.10 – Il Consiglio di Direzione

Il Consiglio di Direzione delinea e sovrintende l’attività della Associazione così come indicata dall’Assemblea degli Associati e ne cura l’esecuzione da parte del Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio delibera altresì sulle materie di sua competenza ai sensi del presente statuto.
Il Consiglio di Direzione, formato da tre a sette membri, dura un triennio e nomina al suo interno un Presidente, se a ciò non abbia provveduto l’Assemblea, al quale spetta la convocazione del Consiglio stesso ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ma almeno una volta ogni trimestre solare.
Il Consiglio di Direzione si costituisce con la maggioranza dei suoi membri e nomina a maggioranza dei presenti.
Se nel corso del mandato viene meno uno o più dei membri, il Consiglio di Direzione provvede alla sua sostituzione sino alla successiva Assemblea degli Associati.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono chiedere senza indugio al Presidente della Associazione la convocazione della Assemblea degli Associati per la nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio di Direzione può non essere costituito nel primo anno di vita della Associazione; in tal caso le funzioni del Consiglio di Direzione previste da presente statuto sono espletate dal Consiglio di Presidenza.

Organo di controllo

Art.11 – Collegio dei Revisori

Qualora gli Associati superino il numero di 2500, l’Assemblea degli Associati provvederà a deliberare, in apposita riunione indetta a tale scopo dal Presidente entro 3 mesi dal momento del supero di tale soglia, la nomina triennale di un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra coloro che risultino iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Scioglimento

Art.12 – Norme per lo scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli Associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, il quale, in qualunque caso, non potrà essere assegnato agli Associati, ma a finalità coerenti con gli obiettivi ed i proponimenti della Associazione.

Controversie

Art.13 – Composizione delle controversie

Ogni controversia di natura giuridica, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, e il terzo dai due arbitri così eletti, o in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale di Milano.
Gli Arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni.

Norma di chiusura

Art.14 – Norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge.

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