Nel dibattito relativo alla rinnovata legislazione elettorale si è avvertita, da alcune parti (pure autorevoli), la necessità di precisare che l’obbligatoria previa indicazione di un candidato Presidente del Consiglio della coalizione o della lista non rappresenterebbe, di per sé, un problema di ordine costituzionale.
È fisiologico che l’individuazione della persona che rivestirà la carica di capo del Governo dipenda dell’assetto delle forze politiche all’indomani del voto, e così pure, che la prerogativa del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio si carichi di un diverso significato a seconda che il sistema politico si presenti come più incerto e frammentato oppure se vi sia una chiara maggioranza disposta a sostenere un nuovo Esecutivo (basti pensare alla diverse tempistiche e grado di complessità che hanno interessato la nascita del Governo Conte I e del Governo Meloni, per restare alle ultime due legislature).
In una forma di governo parlamentare il Governo non può che sorgere, in seconda battuta, sulla scorta delle maggioranze che dovessero formarsi all’interno delle Camere e che, in un regime di multipartitismo estremo, sono essenzialmente il frutto di accordi di coalizione. Ebbene, da diverso tempo pare esservi un intento comune alle forze politiche: quello di formare tali coalizioni prima del voto e di vincolare queste (giuridicamente o politicamente) all’indicazione (sempre ex ante) di un leader comune che possa, in caso di vittoria della “sua” coalizione, rivestire la carica di Presidente del Consiglio. A fronte dei fallimenti sul versante della revisione costituzionale della forma di governo (Berlusconi prima, Renzi poi), la legislazione elettorale si è fatta carico di perseguire l’obiettivo di fornire una legittimazione popolare più o meno diretta al Governo e al suo vertice, rispetto ai quali la relativa maggioranza parlamentare finisce per assume un ruolo ancillare e servente.
A forma di governo immutata, tale ricorso strumentale alla legge elettorale asseconda una logica rispetto alla quale la Costituzione si pone ontologicamente di traverso, quale fonte del diritto volta a garantire i limiti entro i quali l’esercizio del potere possa estrinsecarsi. Così, i meccanismi preordinati all’individuazione a tutti i costi di una maggioranza diretta a sostenere un qualche capo politico rappresentano delle forzature e sono, per questo, già stati oggetto di parziale censura da parte della Corte costituzionale (sent. nn. 1/2014 e 35/2017 rispettivamente in materia di cc.dd. Porcellum e Italicum).
Il leitmotiv della legislazione elettorale, soprattutto degli ultimi 20 anni, si ripropone nel c.d. Stabilicum da ultimo approvato: accantonato (per ora) il progetto di revisione della forma di governo nella direzione del Premierato, la nuova legge elettorale prevede l’attribuzione di un premio di governabilità per la lista o coalizione di maggioranza relativa (che fosse in grado di raggiungere la soglia del 42% in entrambe le Camere) al fine di trasformare quelle medesima lista o coalizione nella forza di maggioranza assoluta. Al fine di poter concorrere per il premio si inducono le forze politiche alla formazione di coalizioni preelettorali le quali, per presentarsi come tali, dovranno formare delle liste comuni a livello circoscrizionale per l’eventuale assegnazione dei seggi in premio e presentare un candidato comune alla Presidenza del Consiglio.
Ancorché sia espressamente sancito nella l. 180/2026 che l’indicazione del candidato Presidente del Consiglio faccia salve le prerogative del Capo dello Stato ex art 92 Cost., tale assunto parrebbe essere contraddetto dagli effetti che quella previa indicazione genera. Se si forza la creazione di cartelli preelettorali è tautologico che il Presidente della Repubblica, laddove una coalizione dovesse aggiudicarsi il premio, dovrà arrestarsi a una mera presa d’atto dell’esito delle elezioni e nominare a capo del Governo il relativo candidato. Che il ruolo del Presidente della Repubblica possa essere ridotto in questi termini non sarebbe di per sé problematico laddove ciò dipendesse dall’esito di una chiara articolazione del sistema politico; diviene problematico, invece, quando ciò dovesse dipendere da un esito distorto del voto che finisce per coartare la volontà di tutti gli attori in campo: delle forze politiche rispetto alla necessità di coalizzarsi prima del dovuto per aspirare al governo del Paese, dell’elettore quanto alla necessità di esprimere un voto il cui esito risulta opaco, del Presidente della Repubblica rispetto all’individuazione di un Presidente del Consiglio ‘obbligato’ in ragione di un esito della consultazione popolare ‘manipolato’ dai meccanismi elettorali.
La forma di governo parlamentare prevederebbe che le eventuali coalizioni si formassero successivamente al voto anche in ragione del peso specifico, in termini di rappresentanza del corpo elettorale, che ciascuna forza politica porta in dote. Sulla base di ciò possono essere formati, di volta in volta, gli equilibri politici che consentano l’individuazione anzitutto di una maggioranza e, poi, di un Governo (e del Presidente chiamato a guidarlo) investito della fiducia dalla maggioranza parlamentare. Si appalesa, così, la duttilità che la forma di governo parlamentare garantisce: nell’arco di una legislatura potrebbero esservi uno o più Governi, guidati dallo stesso o da diversi Presidenti del Consiglio e sulla base della fiducia di una stessa o di diverse maggioranze. Quel che conta è che in Parlamento, in quanto organo rappresentativo degli orientamenti del corpo elettorale, si formi una maggioranza disposta a sostenere un Esecutivo. L’irrigidimento provocato dai meccanismi della nuova legge elettorale, invece, vincola rispetto ad un solo risultato possibile in nome di una presunta legittimazione immediata del Governo e del suo vertice, a tutto discapito, però, della rappresentatività degli orientamenti del corpo elettorale nell’organo parlamentare, la cui composizione viene alterata dal ricorso al premio di maggioranza. Peraltro, proprio perché la Corte costituzionale in passato ha già avuto modo di esprimersi rispetto alle leggi elettorali, l’esito delle prossime elezioni sarà “obbligato” solo alla condizione che una coalizione fosse in grado di raggiungere la soglia del 42% per incassare il premio di maggioranza. In caso contrario, quest’ultimo non verrebbe assegnato e, fatalmente, le coalizioni preelettorali saranno costrette a sfaldarsi dopo il voto per formare una maggioranza in grado di sostenere un Governo guidato da un Presidente del Consiglio certamente diverso da quello previamente indicato. Si tratterebbe, certo, di un ritorno a una logica più propriamente parlamentare ma dopo aver creato negli elettori e nelle forze politiche l’aspettativa di un altro tipo di risultato, il che complica l’operazione di formazione di nuove maggioranze e la loro tenuta, non rendendo un buon servizio alla nostra forma di governo.
Il costituzionalismo pretende che il potere politico sia fondato sul consenso del corpo elettorale e che esso sia articolato in una pluralità equilibrata. Il mito del Governo eletto e dell’investitura diretta del Presidente del Consiglio, in un regime parlamentare, rispondono, invece, a una cultura altra del potere. La sovrapposizione di due piani differenti, quali sono l’elezione dei rappresentati del corpo elettorale e l’individuazione del Presidente del Consiglio, scardina la partecipazione popolare alla formazione della volontà collettiva e genera un disequilibrio fra i poteri tutti, compreso quello di garanzia del Presidente della Repubblica che passa anche dalla nomina di un Presidente del Consiglio in grado di ottenere la fiducia presso le Camere, dunque autenticamente in sintonia con gli orientamenti espressi dal corpo elettorale.


Daniela Padoan