L’eclissi del rinvio presidenziale della legge: una questione che resta aperta

13 Ottobre 2026

Antonio D'Andrea Docente diritto costituzionale e pubblico

Questo contenuto fa parte dello speciale Riforme • dell’osservatorio Autoritarismo

Il rinvio motivato delle leggi è una libera e autonoma forma di controllo a posteriori che il Capo dello Stato assume alla luce del sole dinanzi al Paese e alla pubblica opinione e prescinde da quello che potranno fare nella loro discrezionalità le Camere. I ricorso invece ora aprono un percorso lungo che potrebbe non risolversi prima delle prossime elezioni, celebrate con questa legge elettorale.

C’è un limite oltre il quale non dovrebbe essere consentito alla Politica (neppure quella con la “p” maiuscola) di spingersi sino a piegare la logica del funzionamento ordinario delle regole democratiche che sono state scritte a chiare lettere in Costituzione per preservare interessi superiori di tenuta democratica dello Stato. In particolare, svilire per un “calcolo” contingente le procedure di controllo stabilite per arginare gli “abusi” di maggioranza sul presupposto che saranno comunque più efficaci altri e più penetranti accertamenti di una “lesione costituzionale”, significa accettare consapevolmente di non vedere ciò che si ritiene che altri vedranno meglio, più avanti e con maggiore cognizione di causa. Ciò resta pur sempre, più che un rischio calcolato, il pericolo di arretrare rispetto all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, o quantomeno di sottovalutarle.

Sembra, stando ad alcuni entusiastici commenti sul mancato rinvio alle Camere della nuova legge elettorale da parte del Presidente Mattarella, che si dovrebbe persino salutare questa “trovata” come l’ennesima prova di saggezza istituzionale dimostrata dal Capo dello Stato. Altrettanto entusiasmo viene manifestato perché in fondo, grazie alla sua sperimentata e proverbiale moral suasion, si sarebbe riusciti persino ad innalzare la soglia stabilita dal Legislatore per l’aggiudicazione del premio di maggioranza nazionale da far scattare in entrambe le Camere (dunque anche per il Senato che andrebbe eletto “a base regionale”; ma anche su questo il Presidente Amato dice che si può facilmente sorvolare) che sarebbe perciò passata dal 40% al 42%, così come pure vi sarebbero state altre “limature” rispetto al meccanismo proposto dal Governo, cosicché ne sarebbe stata attenuata, dopo questa “trattativa”, l’incostituzionalità che da manifesta sarebbe divenuta forse “semplice”, ma non tale da poter essere rilevata in sede di promulgazione.

Ed ecco allora che in vista della presentazione dei ricorsi elettorali, da tempo in effetti programmati da un folto gruppo di costituzionalisti e giuristi, la circostanza che vi sia stata l’istantanea promulgazione e pubblicazione nella stessa giornata del Melonellum (definitivamente licenziato dalla Camera dei deputati il giorno precedente) è stata considerata espressione di saggezza istituzionale da parte del Capo dello Stato, che avrebbe evitato di aprire un pernicioso braccio di ferro con un Governo assolutamente determinato ad approvare prima del nuovo e oramai imminente voto politico – secondo un deprecabile costume già adottato in passato da altri leader – nuove regole elettorali, evidentemente ritenute più confacenti al proprio futuro successo, costruito intorno all’attuale Presidente del Consiglio. Nessuno scontro, almeno al momento, con il Governo in carica e con la sua maggioranza, e perciò via, velocemente, verso i preannunciati ricorsi; poi i Tribunali di distretto delle Corti d’appello e infine, sperabilmente, il Giudice delle leggi, quella Corte ad hoc che dirà una parola definitiva sui tanti dubbi sollevati; possibilmente prima che la legge, entrando in vigore, venga utilizzata per definire la struttura del Parlamento della prossima Legislatura. Il che è auspicabile proprio perché, una volta utilizzata la nuova legge – ancorché poi dichiarata illegittima in qualche suo aspetto, come già avvenuto in passato, posto che è escluso, come è noto, che possa essere del tutto cancellata – sarebbe difficile (sebbene non impossibile, ma questo è un altro problema che non investe solo la Corte) ottenere un differente mutamento di assegnazione dei seggi comunque attribuiti sia pure con modalità accertate come (parzialmente) illegittime. A confermare ulteriormente questa valutazione positiva della scelta presidenziale di non ricorrere al rinvio alle Camere del Melonellum (qualcuno ha voluto zelantemente sottolineare che le Camere avrebbero potuto riapprovare la legge senza tenere in conto nessuno degli eventuali rilievi presidenziali: ma questa ovvietà cosa dimostrerebbe, sul fronte dell’esercizio dei poteri esercitabili dal Presidente?) si menziona una contestuale intervista rilasciata a un importante quotidiano dal Presidente della Corte costituzionale, dunque dell’organo destinatario finale della risoluzione dei dubbi di illegittimità della legge in questione, che si spera – come detto e stradetto – possano essere presentati intanto e necessariamente all’attenzione dell’autorità giudiziaria il prima possibile. Il Presidente Amoroso, il cui mandato sta oltretutto per scadere, ha ipotizzato, a sua volta, una “corsia veloce” per poter assumere le attese decisioni sul punto, sempre che si faccia in tempo e che le Camere non vengano sciolte in anticipo, come pure potrebbe accadere, il che renderebbe difficile la riuscita dello “schema” per decisione della Corte prima del rinnovo delle Camere. 

Queste modalità di guardare ai rapporti tra distinte istituzioni di garanzia, come sempre coordinabili in fatto –sia pure, in definitiva, allo scopo di assicurare una risposta appropriata, ma al momento giusto, sulla costituzionalità delle leggi, così esonerando il Capo dello Stato da qualsiasi responsabilità prima ancora che la legge entri in vigore – sono davvero incomprensibili per chi guardi oltre l’interesse contingente. Tanto più se questo implica che nel corso dell’approvazione della legge il Capo dello Stato venga coinvolto e comunque preventivamente ascoltato sulle scelte da compiere – ipotizzo proprio sul terreno dei precetti costituzionali da salvaguardare – in vista più che dell’approvazione parlamentare di quel provvedimento (che una maggioranza governativa determinata porta di certo a casa), della sua entrata in vigore senza alcuna possibilità di interdizione, legata proprio al successivo, necessario controllo presidenziale.

Il rinvio motivato delle leggi, varrebbe la pena di ricordare, è una libera e autonoma forma di controllo a posteriori che il Capo dello Stato assume alla luce del sole dinanzi al Paese e alla pubblica opinione e prescinde totalmente da quello che potranno fare nella loro discrezionalità le Camere (che continuano nel frattempo ad avere vita propria rispetto al Governo, anche se lo si è drammaticamente dimenticato), che certo potrebbero obbligarlo a promulgare la legge loro rimessa per altra successiva deliberazione e riapprovata. E prescinde naturalmente da quello che potrà essere chiamato a fare il giudice costituzionale, che parte sempre dalla valutazione di un caso concreto che si dubita poter essere valutato alla luce di una norma da parte dell’autorità rimettente. 

Il rinvio resta un controllo con il quale il Presidente manifesta chiaramente il suo ruolo effettivo di “magistrato di persuasione” nei confronti degli altri organi costituzionali, specie quelli a cui spetta il perseguimento di un indirizzo politico che di certo non è il suo e che dunque può ben non condividere ma, nei limiti delle sue attribuzioni, controllare – essendo doverosamente portatore, questo sì, di una visione di garanzia ispirata in concreto dal rispetto dei precetti costituzionali – con il rischio certo di potersi anche scontrare con i governanti di turno, ove denunci formalmente la violazione di tali precetti da parte di costoro.

Troppo poco? Sarà pure poco rispetto all’annullamento di una legge che nessuno sottrae alla Consulta, ma è pur sempre un rimedio procedurale che non può essere degradato, allo scopo di “abbassare i toni”, a “interlocuzione persuasiva” con il Governo, della quale nessuno conosce né il contenuto né gli effetti. E di cui altri – per solito, retroscenisti quirinalizi – ci svelano talvolta l’una e l’altra cosa! Tutto al buio, al chiuso (diciamo al socchiuso) del Palazzo, anzi, dei Palazzi. Così non va bene. E comunque questa modalità non è certo frutto di una lettura apprezzabile del dettato costituzionale che si vuole difendere dagli assalti evidenti di chi forse spera di insediarsi comodamente in tutti quei Palazzi, nessuno escluso. 

Antonio D’Andrea è professore ordinario di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università degli Studi di Brescia nonché Presidente della Commissione cultura dell’Associazione “Passione civile con Valerio Onida”. È autore di monografie e saggi di diritto costituzionale, con particolare riferimento allo studio della forma di governo e dell’assetto ordinamentale italiano.

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