In presenza di manifeste illegittimità che ledono significativamente i principi costituzionali vigenti, il Capo dello Stato potrebbe chiedere, nei tempi previsti per la promulgazione della legge, una nuova deliberazione parlamentare motivata con messaggio, come è nei suoi poteri.

Ci sono molte ragioni di radicale dissenso sia nel merito sia nella forma prescelta per arrivare all’approvazione della nuova legge elettorale messa in agenda dal Governo Meloni dopo i numerosi insuccessi riscontrati sul terreno delle innovazioni istituzionali. Mi riferisco alla clamorosa bocciatura incassata con il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura ordinaria; allo “schiaffo sonoro” impartito dalla Corte costituzionale a proposito del procedimento introdotto per consentire l’autonomia differenziata con la legge Calderoli, smontata pezzo per pezzo con la sentenza di incostituzionalità n. 192 del 2024; e, soprattutto, alla “madre di tutte le riforme” presentata dalla Presidente Meloni sin dal suo insediamento come indifferibile programma di maggioranza: l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio, vale a dire il cosiddetto premierato. 

Ed eccoci, allora, davanti all’ennesima trovata per rafforzare il Governo in carica e le forze politiche che oggi lo sostengono e che presumibilmente lo sosterranno quando si andrà al voto – al massimo alla scadenza naturale, prima del settembre 2027 – in attesa di sciogliere l’enigma dell’allargamento dello schieramento di centrodestra a Futuro nazionale di Vannacci, che nel frattempo è emerso, con un certo appeal, sulla scena politica nostrana. Una “trovata” usurata ma funzionale: una nuova legge elettorale che sostituisca il già problematico, sotto il profilo costituzionale, meccanismo vigente – quello del cosiddetto Rosatellum – approvato in modo poco accorto dal Governo di centrosinistra guidato da Gentiloni, dopo il rigetto popolare della “grande riforma” con il referendum del dicembre del 2016, che pure intendeva superare l’assetto del governo parlamentare. 

Dell’attuale legge elettorale si occuperà nei prossimi giorni la Corte costituzionale e sarà importante conoscere quel che deciderà rispetto ai numerosi dubbi di legittimità. 

In ogni caso, oggi lo schema si ripete: si prova a utilizzare la leva elettorale passando da un’approvazione a maggioranza semplice di una legge ordinaria spesso veicolata da artifici procedurali, consentiti da compiacenti custodi della regolarità formale dei procedimenti parlamentari (i Presidenti delle Camere e delle Commissioni interessate all’esame del testo). E si ripete esorcizzando, se non addirittura spavaldamente ignorando, l’insuccesso politico: fallito l’assalto all’ordinamento costituzionale su giustizia, autonomia differenziata e premierato, si ritiene di poter ottenere il compattamento della maggioranza parlamentare con una più facile riforma, da introdurre appunto con legge ordinaria. 

Nel blitz sulla legge elettorale si confida anche nella tempistica rispetto alla possibilità di una sentenza del Giudice costituzionale che potrebbe annullare in tutto o in parte la nuova normativa. Ben ricordiamo come, nel 2014, la Corte riuscì finalmente a eliminare il premio di maggioranza introdotto dal cosiddetto Porcellum, lasciando però intatta la strutturazione delle Camere, pur se avvenuta in forza dell’attribuzione di seggi illegittimamente vinti dallo schieramento di centrosinistra imperniato sul PD (alla Camera) e dai due principali raggruppamenti di centrosinistra e di centrodestra (al Senato, dove erano previsti premi regionali). Si comprende dunque molto bene la fretta che spinge numerosi costituzionalisti contrari – essenzialmente per ragioni di merito – alla proposta del cosiddetto Melonellum, ad attivarsi con rapidità in vista di ricorsi che portino all’attenzione del Giudice ordinario le eccezioni di costituzionalità che investono in primo luogo il diritto di ciascun elettore a non veder svuotato il senso del proprio diritto soggettivo fondamentale a seguito di illegittimi e cervellotici calcoli matematici che lo rendono inutile (e che dunque scoraggiano il suo stesso esercizio) o che ne alterano il significato ideale (come quando i voti trasmigrano da una circoscrizione all’altra, ovvero sono, in termini assoluti, meno significativo di altri che determinano l’ottenimento del premio).

Non è il caso di ripercorrere tutte le macroscopiche illegittimità che investono in pieno la nuova proposta di legge, attualmente ritornata all’esame della Camera dei Deputati dopo l’introduzione, da parte del Senato, di modifiche che hanno assunto un certo peso all’interno della stessa maggioranza (il tema politicamente più caldo è quello dell’introduzione dei capilista bloccati e dell’espressione di preferenze che non tengono in realtà conto della parità di genere). La Presidente Meloni, a tal proposito, ha già chiamato a raccolta le sue “truppe” parlamentari, preannunciando un massiccio ricorso al voto di fiducia, che tuttavia non potrà essere posto sulla votazione finale della legge che – restando obbligatoriamente da esprimersi a voto segreto – qualche problema di tenuta potrebbe porlo alla maggioranza, ove si alimentasse ulteriormente, per tante ragioni, una qualche convenienza di settori di quella coalizione al mantenimento dello status quo. 

Resta da chiedersi come mai, pur in presenza di manifeste illegittimità (si pensi all’irragionevolezza di un meccanismo che induce alla formazione di coalizioni preventive solo in quanto si riconoscano intorno ad un “capo” destinato ad assurgere alla carica di Presidente del Consiglio ove si incassi un premio fisso, al raggiungimento del 42% dei voti espressi presso entrambi i rami del Parlamento) non si consideri la possibilità che sia proprio il Capo dello Stato a porre, prima di ogni altro, il problema di tali incongruenze, richiedendo, nei tempi previsti per la promulgazione della legge, una nuova deliberazione parlamentare motivata con messaggio, come è nei suoi poteri, e illustrando le ragioni delle sue perplessità.

La latente e malcelata tensione che pervade le relazioni tra il Presidente della Repubblica e alcuni membri del Governo non rende certamente agevole espletare i poteri di controllo nei confronti delle scelte governative esercitabili dal Presidente Mattarella, di cui sono peraltro note le doti di prudenza e sobrietà. E la cui pazienza è stata messa verosimilmente a dura prova, da ultimo, dalla deliberazione del Consiglio dei ministri da tradursi in un decreto legge di emanazione presidenziale, ancorché sprovvisto dei requisiti costituzionalmente necessari, in tema di restrizioni al diritto all’istruzione di base garantita a tutti dall’art. 34 Cost., come dallo stesso Mattarella in precedenza espressamente ricordato.

Resta, tuttavia, una questione di fondo che merita di essere rimarcata. Se non è pensabile “tirare per la giacca” il Presidente nella polemica politica quotidiana nella quale viene suo malgrado trascinato, nessuno può negare al Capo dello Stato di esercitare le sue prerogative senza farsi troppo condizionare da comportamenti altrui non solo scorretti, ma istituzionalmente impropri. Non promulgare immediatamente una legge che appare platealmente incostituzionale rientra in pieno non solo nei suoi poteri, ma nei suoi doveri, e non è giustificabile dare per scontato anche in questo caso – se si porrà il tema – che il Presidente Mattarella debba, al più, limitarsi a promulgare la legge manifestando alcune perplessità di ordine tecnico senza sottolineare, in primo luogo alle Camere, ma anche al Paese, che i contenuti della nuova legge elettorale ledono significativamente i principi costituzionali vigenti. Se, in un caso grave come questo, il Presidente si acconciasse ad una semplice reprimenda di nessuna efficacia istituzionale – magari ragionando con il Governo allo scopo di ottenere un’“attenuazione” delle incostituzionalità in atto, così da consentirgli l’immediata promulgazione della legge – finirebbe per danneggiare, suo malgrado, la funzione di garanzia che gli compete. 

Ecco perché non si dovrebbe dare per scontato che la nuova legge elettorale, ove malauguratamente arrivasse in porto, possa essere varata senza battere un colpo dal Presidente Mattarella.

Ed ecco perché è necessario ricordare che, prima ancora dei ricorsi elettorali e dell’auspicato intervento tempestivo del Giudice costituzionale per espungere dall’ordinamento – prima della sua utilizzazione – una disciplina così malfatta e pericolosamente compromissoria della democrazia parlamentare rappresentativa, occorre invocare a gran voce e con fiducia il dispiegarsi del controllo presidenziale. Non fosse altro per richiedere alla componente parlamentare (o comunque a una parte delle sue componenti) che sostiene il Governo, che in tal caso non è in gioco soltanto l’interesse della Presidente Meloni e del suo “cerchio magico”, ma l’affidabilità democratica delle istituzioni parlamentari. 

Dopodiché, liberi di approvare la legge e il Capo dello Stato obbligato a promulgarla! È velleitario sperare di trovare nelle Camere ancora personalità non disposte a lasciare cadere nel vuoto eventuali, puntuali obiezioni che provenissero dal Capo dello Stato? L’Italia è ancora e fortunatamente una democrazia parlamentare, malandata ma “viva”, e sono ancora intatti tutti i poteri di garanzia esercitabili dal Presidente Mattarella, che pertanto non vanno né trascurati né considerati da nessuno, tanto più dalla Presidente Meloni, oramai superati. C’è chi ci spera convintamente!

Antonio D’Andrea è professore ordinario di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università degli Studi di Brescia nonché Presidente della Commissione cultura dell’Associazione “Passione civile con Valerio Onida”. È autore di monografie e saggi di diritto costituzionale, con particolare riferimento allo studio della forma di governo e dell’assetto ordinamentale italiano.

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