Una riforma della Giustizia che non risolve i veri problemi della Giustizia

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Il 22 e 23 marzo 2026 siamo chiamati a esprimerci su una legge costituzionale che mira a colpire l’indipendenza della magistratura, senza affrontare nessuno dei problemi del “sistema giustizia” che gravano sui cittadini.

I centri in Albania alla Corte di giustizia UE, al tempo del referendum sulla magistratura

13 Marzo 2026

Fulvio Vassallo Paleologo Avvocato

Questo contenuto fa parte dello speciale Referendum Giustizia dell’osservatorio Autoritarismo

La continua ricerca di casi per attaccare la magistratura non perde occasione a ogni sentenza che tuteli i diritti dei migranti, richiedenti asilo, rifugiati.

1. L’ultima occasione di attacco alla magistratura da parte del governo è costituita da tre recenti decisioni della Corte di appello di Roma, che nelle ultime settimane non ha convalidato i provvedimenti di trattenimento amministrativo nel CPR di Gjader in Albania, “dubitando questa Corte di Appello della legittimità della disciplina e della conseguente legge di ratifica, di cui si invoca l’applicazione, per effetto del recentissimo rinvio pregiudiziale sollevato da questa Corte di Appello il 5 e il 17 novembre scorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea”. Secondo i giudici, che richiamano la Direttiva procedure 2013/32/UE,permangono i dubbi già sollevati da questa Corte di Appello con decreto del 24 aprile 2025 e ribaditi poi da questa Corte di Appello il 19 maggio 2025, rispetto alla compatibilità con l’art. 9 della direttiva, a norma del quale il richiedente asilo ha il diritto di rimanere nello Stato membro fino all’adozione della decisione sulla sua domanda”. 

I giudici della Corte di appello di Roma non entrano nel merito delle posizioni soggettive dei ricorrenti, né si esprimono su eventuali precedenti penali, in quanto i richiedenti asilo avevano già ricevuto un diniego per la presunta natura strumentale della loro richiesta di asilo, presentata mentre era in corso una procedura di espulsione. Si limitano ad osservare che i precedenti rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, anche da parte della Corte di Cassazione, “non consentono quindi allo stato di pervenire ad una convalida dei trattenimenti in Albania, tenuto conto dei dubbi espressi dalla Corte di Cassazione circa la possibilità di trasferire legittimamente i migranti in Albania ai fini della esecuzione dei provvedimenti di espulsione o respingimento”. 

2. Dopo queste decisioni della Corte di appello di Roma, la deputata Sara Kelany, responsabile immigrazione di FdI, ha sollecitato un’informativa urgente del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla mancata convalida delle misure di trattenimento amministrativo nel centro per i rimpatri di Gjader in Albania. Un rituale che ormai segue ad ogni decisione dei giudici in questa materia, con il consueto sciame di odio, se non di autentica diffamazione, scatenato sui canali social al malcelato scopo di mettere alla gogna quei magistrati che adottano decisioni non gradite al governo. Un ennesimo esempio di quello che potrebbe succedere con il completamento della riforma della magistratura, che la maggioranza potrà plasmare a sua esclusiva discrezione, in caso di vittoria dei SI al prossimo referendum del 22-23 marzo. L’informativa richiesta al ministro Piantedosi potrebbe comunque essere una utile occasione per chiarire l’operatività attuale del “modello Albania” e i suoi costi, anche al fine di consentire alla Corte dei conti, alla luce dei risultati, una valutazione sulla spesa pubblica che ne è derivata.

Per strumentalizzare persino le statistiche sul numero degli stranieri effettivamente allontanati dall’Italia – in realtà nel 2025 sarebbero meno di cinquemila persone, considerando anche i rimpatri eseguiti senza il passaggio nei CPR – non si può fare ricorso a procedure di finto “rimpatrio” esternalizzate in paesi terzi, in assenza di una base legale, sia a livello euro-unionale che nell’ordinamento interno. Nel 2025, secondo dati diffusi dalla RAI, i rimpatri forzati effettivamente eseguiti dai CPR sarebbero stati soltanto 1.443, il maggior numero (271) dal CPR di Milano; a seguire Caltanissetta (245), Gorizia (187), Trapani (173), Potenza (150), Roma (142), Bari (106), Gjader-Albania (50), Torino(44), Nuoro (39) e Brindisi (36). 

Risulta del tutto improprio ricollegare il mancato funzionamento del sistema dei rimpatri forzati con la proposizione di domande di asilo “strumentali”, come vengono definite spesso le richieste di protezione presentate nel centro per i rimpatri di Gjader in Albania. In realtà le misure di accompagnamento forzato nel paese di origine non sono effettive per la mancata collaborazione di questi paesi, che con l’eccezione della Tunisia, e più recentemente del Bangladesh e dell’Egitto, non collaborano nel riconoscimento dei loro cittadini destinatari di provvedimenti di espulsione dal territorio italiano. Da questo punto di vista, il trasferimento in Albania non aumenta le probabilità di un rimpatrio effettivo, che dovrà comunque avvenire con un ulteriore transito dal territorio italiano, né sembra che le singole decisioni dei giudici incidano sui grandi numeri dei cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato in condizioni di irregolarità, se non di vera e propria clandestinità.

3. Il 24 marzo prossimo il Protocollo Italia-Albania sarà sottoposto al giudizio della Corte di giustizia dell’Unione europea e dopo qualche mese dovrebbe arrivare la sentenza. La Corte di Lussemburgo dovrà verificare se il riparto di giurisdizione tra autorità italiane ed albanesi nell’applicazione del Protocollo Meloni-Rama del 2023 e delle leggi attuative sia conforme alle regole vincolanti fissate dalla vigente legislazione UE, e se le procedure accelerate in frontiera, previste anche dai nuovi Regolamenti attuativi del Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024, in particolare quando il Regolamento (UE) 2013/32 ad oggi vigente sarà sostituito dal Regolamento (UE) 2024/1348, a partire dal 12 giugno 2026, siano applicabili al di fuori dei confini esterni dell’Unione europea. 

Anche se gli Stati membri si sono riservati una vasta discrezionalità in materia di trattenimento amministrativo ed espulsioni con accompagnamento forzato, appare dubbio che in materia di protezione internazionale e di mezzi di ricorso, intese bilaterali possano derogare regole fondamentali sulla giurisdizione e sulla tutela dei diritti fondamentali fissate nella legislazione dell’Unione europea e sancite da consolidate pronunce della Corte di Giustizia UE, come la più recente sentenza della CGUE del primo agosto 2025 in materia di paesi di origine sicuri e diritti di difesa.

4. Una volta che venga ammessa l’applicabilità del diritto dell’Unione europea nei centri in Albania, se questi ricadono davvero sotto giurisdizione italiana, si dovrà considerare la circostanza che l’attuale direttiva 2008/115/CE sui rimpatri vieta l’esecuzione di misure di accompagnamento forzato con partenza dal territorio di Stati terzi, e stabilisce, finché sarà in vigore, limiti più stringenti al mantenimento di misure di trattenimento amministrativo al di fuori dei confini dell’Unione europea, soprattutto quando mancano prospettive di rimpatrio, come nel caso del Marocco. 

Intanto, per tutti i casi che si verificheranno fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento sui rimpatri, che dovrà essere votato dal Parlamento UE e dal Consiglio dell’Unione europea, la vigente direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini degli Stati terzi il cui soggiorno è irregolare sembra impedire una disciplina interna discendente da accordi bilaterali con paesi terzi, in base alla quale si preveda l’utilizzo di centri di detenzione ubicati al di fuori dei confini dell’Unione europea,  come è previsto dal Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania. 

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/1348 sulle procedure di asilo, peraltro, non fornisce alcuna copertura al Protocollo Italia-Albania. In base al Regolamento che dovrebbe entrare in vigore a giugno, la procedura di frontiera può svolgersi “in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito” ma in assenza di disponibilità in tali luoghi, “lo Stato membro può ricorrere ad altre sedi sul proprio territorio”. Sedi che evidentemente non si possono trovare sul territorio di un paese terzo, come l’Albania.

5. La disciplina delle modalità di trattenimento nei centri per il rimpatrio (CPR), che secondo la Corte costituzionale (sentenza n.96/2025) avrebbero dovuto essere definite per legge, nel caso delle persone trattenute in Albania è rimasta totalmente rimessa alla discrezionalità delle autorità di polizia, in ordine ai contatti con l’esterno e con la famiglia, alle comunicazioni telefoniche, ai contatti con i difensori, alle ispezioni parlamentari. Soprattutto mancano mezzi effettivi di reclamo all’autorità giurisdizionale in caso di abusi od omissioni commessi da parte delle stesse autorità all’interno del centro. Si tratta delle stesse modalità del trattenimento e dei mezzi di reclamo previsti adesso per tutti i casi di trattenimento amministrativo nei CPR dalla bozza del recente Disegno di legge immigrazione, approvato dal Consiglio dei ministri l’11 febbraio scorso. Un provvedimento sul quale si dovrà vigilare nel corso dell’iter parlamentare, nel quale  a fronte delle future decisioni della Corte di giustizia UE potrebbero inserirsi ulteriori emendamenti peggiorativi.

Anche se la Corte di Lussemburgo non sanzionasse le distorsioni riscontrabili nelle prassi attuative del cd. modello Albania come una violazione del diritto euro-unionale, si potrebbe sempre fare opposizione ai decreti di trattenimento e ai provvedimenti di diniego della protezione internazionale, davanti i tribunali nazionali, fino ad arrivare di nuovo davanti alla Corte Costituzionale, facendo valere gli articoli 3,10,13 e 24 della nostra Costituzione, che riaffermano la valenza dei controlli giurisdizionali e l’effettività dei diritti di difesa, come del diritto di asilo. Si dovrà tenere conto anche del sistema gerarchico delle fonti normative fissato dagli articoli 10 e 117 della Costituzione, un sistema che impone il rispetto del principio di legalità, e che non può essere scardinato sulla base di accordi bilaterali. 

Il rispetto delle regole di procedura non varia a seconda della caratura penale o della pericolosità sociale delle persone. E l’accesso al diritto di asilo o ad altre forme complementari di protezione non può essere precluso esclusivamente per ragioni legate ai precedenti penali, salvo i pochi casi espressamente previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati. Gli obblighi di protezione a carico degli Stati e le garanzie costituzionali non si possono affievolire, o cancellare del tutto, magari in base ai precedenti penali, con il trasferimento forzato degli stranieri irregolari da un paese ad un altro, soprattutto in assenza di una convalida del giudice e di un accesso effettivo e tempestivo al sistema dei ricorsi giurisdizionali. 

Avvocato. Opera attivamente nella difesa dei migranti e dei richiedenti asilo, in collaborazione con diverse Organizzazioni non governative. Fa parte dell’Associazione Diritti e Frontiere, ADIF. E della rete europea di assistenza, ricerca ed informazione Migreurop oltre a essere componente della Campagna LasciateCientrare.

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