L’associazione “Sikhs for Justice” contesta lo status dell’India come paese “sicuro”, una definizione che agevola i rimpatri forzati, limitando drasticamente il diritto di asilo e la protezione legale dei migranti coinvolti. E che ignora le persecuzioni sistematiche e le violenze subite dalle minoranze religiose sia in India che all’estero.

Con una lettera aperta inviata alle maggiori istituzioni dell’Unione Europea l’associazione “Sikhs for Justice”  (vedi: https://sikhsforjustice.org/downloads/46), ha contestato la recente decisione dell’Unione Europea di dichiarare l’India paese “sicuro” (vedi: https://sikhsforjustice.org/downloads/46 – sfj-open-letter-eu-india-strategic-agenda-minority-rights.pdf ). 

La lettera denuncia le persecuzioni e le minacce di cui sono vittime molti Sikhs sia sul territorio indiano, che sul territorio europeo, inglese, americano, canadese, realizzando così un programma di repressione e persecuzione transnazionale, già denunciato mediante la newsletter di Libertà e Giustizia, in occasione dell’arrivo del Presidente indiano Modi in Italia (vedi: https://www.libertaegiustizia.it/2026/05/15/il-primo-ministro-indiano-modi-in-italia/). Dunque, secondo numerose fonti autorevoli ed indipendenti1, l’India, sul proprio territorio non tutela le minoranze, come invece è imposto dalla normativa internazionale ed europea, oltre che dalla stessa Costituzione indiana. In particolare, in India gli osservatori internazionali e le associazioni per i diritti umani denunciano arresti arbitrari e violenze di massa. Inoltre, dai rapporti internazionali risulta che le forze indiane godrebbero di sostanziale impunità in virtù di leggi quali l’Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) e l’Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA). Minacce e persecuzioni sono condotte anche al di fuori del territorio indiano nei confronti di minoranze e di quanti come Sikhs for Justice invocano il principio di autodeterminazione dei popoli, chiedendo l’indipendenza dello Stato del Punjuab2. Per queste ragioni, secondo l’associazione Sikhs for Justice, l’India non può essere dichiarata come paese “sicuro” per tutti e su tutto il suo territorio come invece risulta, ormai, dal Regolamento europeo in materia di procedure d’asilo3.

 Ciò, infatti, non tiene alcun conto dei fatti denunciati da diversi ed autorevoli osservatori internazionali, ma dichiara in modo apodittico4 che l’India è un “paese sicuro” poiché “In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347” …inoltre in India non vi sarebbero “..conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” o, infine , che “In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347”.

Dunque, dichiarando l’India come paese “sicuro” l’Unione Europea ha creato una presunzione legale che rende possibile rimpatriare o espellere più facilmente5 in quel paese sia i migranti irregolari che le persone alle quali non sia stato riconosciuto il diritto all’asilo. Questa presunzione legale limita in modo significativo i diritti delle persone estradate, allontanate o respinte, poiché queste dovranno dimostrare che, in via eccezionale, il concetto di paese di origine sicuro non dovrebbe essere applicato nel loro caso specifico (cfr. par. 5 del Regolamento 2026/4646). Il diritto alla protezione giurisdizionale, garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sarebbe, inoltre, fortemente limitato poiché i ricorsi giudiziari dovranno essere presentati entro termini molto brevi e, in caso di decisione negativa, all’individuo potrebbe non essere consentito di rimanere legalmente nel territorio dell’UE. 

Per tali ragioni l’associazione Sikhs for Justice sta prendendo diverse iniziative per aprire la possibilità che il Legislatore europeo riveda la propria decisione di dichiarare l’India come “paese sicuro”. 

Questa revisione può avvenire innanzitutto informando il legislatore europeo delle persecuzioni in atto all’interno e all’esterno dell’India. La dichiarazione di paese sicuro può essere infatti sospesa o ritirata in relazione all’evolversi della situazione e alla disponibilità di informazioni che eventualmente la contraddicano.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le informazioni che giustificano la dichiarazione di un paese terzo come “sicuro” e sulla cui base può fondarsi una presunzione legale devono essere indipendenti, accessibili e verificabili da ciascun giudice, chiamato ad intervenire. In altre parole, la dichiarazione di paese “sicuro” non può essere frutto di una semplice discrezionalità politica in quanto incide sull’esercizio di un diritto fondamentale (quello all’asilo) o può limitare il divieto di espulsione previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Non è affatto chiaro dal testo e dai lavori preparatori della normativa europea in materia di paesi sicuri su quali informazioni il legislatore si sia basato nel dichiarare l’India come paese “sicuro”. Il Regolamento (UE) 2024/0464 nonostante incida sull’esercizio di diritti fondamentali non ha fatto oggetto di una valutazione di impatto come previsto dall’accordo interistituzionale “Better Law Making” del 2016, ma fa solo riferimento a informazioni raccolte dalla Agenzie Europea per l’Asilo. Tuttavia, a seguito di una richiesta di accesso agli atti presentata da Sikhs for Justice al legislatore europeo, è risultato che queste informazioni non sono accessibili in quanto “classificate” per proteggere “le relazioni internazionali”.  Dunque, si pensa a due ipotesi: o tali informazioni provano che l’India è un paese sicuro e, in tal caso non si vede quali sarebbero le conseguenze negative di una possibile divulgazione, o, invece provano il contrario e allora la loro “classificazione” violerebbe il diritto europeo a doppio titolo. In particolare, il diritto europeo sarebbe violato perché il legislatore, dichiarando come sicuro un paese nonostante informazioni indipendenti in senso contrario, limiterebbe in modo arbitrario l’esercizio di un diritto fondamentale e il rispetto di un divieto previsti dai Trattati europei e dalla Carta dei diritti fondamentali.

In via generale, il legislatore violerebbe, inoltre, il principio della trasparenza legislativa prevista dall’art.15.2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che impone la trasparenza delle informazioni sulla cui base il legislatore ha fondato la propria decisione di dichiarare l’India come paese sicuro. Dunque, poiché le “schede paese” della Agenzia per l’Asilo sono esplicitamente richiamate come determinanti per la dichiarazione dell’India come “paese sicuro” in una “legge europea” quale il Regolamento (UE) 2024/464, il legislatore europeo non può, invocando un regime di segretezza occultarne i contenuti, alla stregua del Governo della Corea del Nord7.

Al di là della verifica delle ragioni che abbiano giustificato a suo tempo la dichiarazione dell’India come paese sicuro Sikhs for Justice chiede, mediante una open letter ed una petizione formale al Parlamento Europeo, almeno di sospenderne prima temporaneamente e poi definitivamente gli effetti. Ciò sarebbe possibile sulla base degli articoli 62 e 63 del Regolamento (UE) 2024/1348 (“Procedure”). Non sarà semplice in quanto comporterà un nuovo coinvolgimento della EUAA e dei legislatori, ma, sul piano della democrazia partecipativa non vi sono altre possibilità di incidere sul contenuto della legislazione europea.

Resta infine la possibilità di ottenere la modifica dello status di paese sicuro dell’India, attraverso una cosiddetta “Strategic litigation” che potrebbe essere promossa a partire da una decisione di diniego della protezione internazionale o di allontanamento espulsione o estradizione in India di una persona in violazione degli arti 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Alace e Canpelli (cause riunite C-758/24 paragrafi 78-87 e C-759/24) l’efficacia del controllo giurisdizionale in ordine al rispetto delle condizioni sostanziali che giustificano la designazione di un paese come sicuro presuppone che il giudice adito possa avere accesso alle fonti di informazione sulla base delle quali l’autorità nazionale competente ha proceduto alla designazione del paese terzo di cui trattasi come paese di origine sicuro. Tale esigenza di efficacia implica, altresì, che detto giudice possa verificare se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali, tenendo conto di altre informazioni da esso stesso eventualmente raccolte, siano esse provenienti da fonti pubbliche o da fonti di cui ha chiesto la produzione a una delle parti della controversia dinanzi ad esso pendente, a condizione che, da un lato, si sia accertato dell’affidabilità di tali informazioni e che, dall’altro, conformemente al principio del contraddittorio, tali parti abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni in ordine a tali informazioni.” 

A conclusione delle considerazioni sopraesposte, si ritiene apprezzabile e rimarcabile il fatto che esponenti della società civile si battano in modo così determinato non solo per il rispetto dei propri diritti fondamentali, ma per una migliore qualità della legislazione e democrazia europea nel rispetto dei principi di democrazia, stato di diritto, tutela delle minoranze, solidarietà e antidiscriminazione, su cui è fondata.


  1.  Secondo Amnesty International, la situazione dei diritti umani in India nel 2025-2026 è «drammaticamente peggiorata». Le autorità di Nuova Delhi continuano a usare leggi su sedizione e antiterrorismo per reprimere giornalisti, studenti, attivisti e oppositori politici. Le minoranze religiose – in particolare musulmani e sikh – sono colpite da discriminazioni istituzionalizzate, violenze e demolizioni punitive (cfr. https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2026/asia-e-pacifico/india/). Amnesty denuncia, inoltre, l’espulsione illegale di rifugiati rohingya, la persecuzione delle minoranze etniche nello stato di Assam e i crescenti rischi ambientali dovuti a un modello economico basato sul carbone. L’organizzazione interazionale accusa il governo Modi di «criminalizzare il dissenso» e di avere «chiuso lo spazio civico più di qualsiasi altro governo democratico nella storia moderna del Paese». 
    Human Rights Watch conferma un modello strutturale di repressione in India. Il suo rapporto 2026 documenta arresti arbitrari, violenze custodiali e pressioni sui media indipendenti, descrivendo un sistema di controllo che si estende ben oltre i confini nazionali. HRW cita episodi di sorveglianza e intimidazione contro cittadini indiani all’estero, compresi sikh, attivisti kashmiri e critici del governo BJP. In particolare, il rapporto menziona l’uso politico della revoca del visto Overseas Citizenship of India per punire studiosi e giornalisti della diaspora che denunciano abusi (cfr. https://www.hrw.org/asia/india). ↩︎
  2. Tra questi fatti:
    -l’omicidio di Shaheed Hardeep Singh Nijjar in Canada (https://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-indian-government-nijjar-1.6970498 – https://www.youtube.com/watch?v=T_jgZ2rsdDU ), già denunciato anche presso l’alto Commissariato per i Diritti umani dai Relatori speciali ONU ( https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=30742 )
    – le minacce e azioni mirate contro i promotori del Referendum per l’indipendenza del Khalistan negli Stati Uniti, in Canada e in Europa,
    – un piano organizzato per l’omicidio dell’avvocato statunitense Gurpatwant Singh Pannun (cfr. https://www.theguardian.com/us-news/2026/feb/13/nikhil-gupta-assassination-plot-pleads-guilty), 
    – minacce e avvertimenti rivolti a Paramjeet Singh Pamma, promotore anch’egli del Referendum sul Khalistan nel Regno Unito cfr. (https://www.theguardian.com/uk-news/2026/jan/12/sikh-activist-uk-increase-security-hindu-nationalist-threats),
    -il ritiro dei passaporti indiani nei confronti dei promotori del Khalistan Referendum. ↩︎
  3. Vedi Regolamento (UE) 2024/1348 “Procedure” nella versione che consolida la lista UE di paesi sicuri LINK Regolamento 2026/464 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600464  e le norme che definiscono il  concetto di “Paese Sicuro” Regolamento 2026/463 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600463). ↩︎
  4. Paragrafo 14 della motivazione iniziale del Regolamento (UE) 2025/464. ↩︎
  5. Art. 41, paragrafo 1, lettera e), e art. 3, lettera a), relativi alle procedure accelerate ↩︎
  6.  vedi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600464
    ↩︎
  7.  Come dichiarato in plenaria dal Presidente della Commissione Libertà civili del Parlamento europeo Graham Watson in occasione dei negoziati sul Regolamento 1049/01.  ↩︎

Avvocata ed esperta di diritti umani e ambientali, componente della Commissione diritti umani del Consiglio dell’Ordine di Milano e dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.

Si è occupata di diritto del commercio internazionale, diritto ambientale, diritti dell’uomo, diritto d’asilo europeo, diritto europeo della proprietà intellettuale, diritto internazionale del mare e tecniche di risoluzione alternativa dei conflitti.

Mediatrice e arbitro presso il Centro europeo di arbitrato e mediazione.

Svolge attività di difesa legale innanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo a Strasburgo, approfondendo il più ampio ventaglio di violazioni della Convenzione europea dei diritti umani: dalle violazioni del diritto alla vita, alle violazioni del diritto alla salute, del diritto alla vita privata e familiare, alle violazioni del diritto di proprietà, dei diritti patrimoniali, dei diritti in ambito fiscale e tributario, sino alle violazioni del giusto processo.

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