Una riforma della Giustizia che non risolve i veri problemi della Giustizia

Vota NO al referendum sulla riforma Nordio

Il 22 e 23 marzo 2026 siamo chiamati a esprimerci su una legge costituzionale che mira a colpire l’indipendenza della magistratura, senza affrontare nessuno dei problemi del “sistema giustizia” che gravano sui cittadini.

Trump e la “guerra a pezzi” contro la magistratura. Quinto pezzo: la Grand Jury

13 Marzo 2026

Ottorino Cappelli Docente politica comparata

Questo contenuto fa parte dello speciale America Watch dello speciale Referendum Giustizia dell’osservatorio Autoritarismo

Nell'immagine prodotta da AI, Trump che arringa una grand jury

La Corte gli ha detto picche sui dazi, i procuratori progressisti hanno creato FAFO e la Grand Jury si è opposta su una serie casi. E Trump alza i toni contro la magistratura. Il bilanciamento dei poteri resiste ma è sotto stress. Guardare all’America per capire le “riforme” della giustizia.

Nel novembre 2025, nel clima di crescente tensione sull’uso delle forze armate da parte dell’amministrazione Trump — dalle operazioni militari antidroga nei Caraibi alle discussioni sull’impiego dell’esercito sul territorio nazionale — sei parlamentari democratici, tutti veterani delle forze armate o della comunità di intelligence, pubblicano un video rivolto ai militari americani. Ricordano un principio del diritto militare: il dovere di rifiutare ordini illegali. La reazione di Donald Trump è furiosa. Li definisce traditori, parla di sedizione e invoca la pena di morte. Il Dipartimento di Giustizia apre un fascicolo, l’FBI contatta i parlamentari per interrogarli. La procuratrice federale di Washington, Jeanine Pirro, convoca una Grand Jury federale e tenta l’incriminazione per incitamento all’insubordinazione militare. Dopo settimane di lavoro arriva il colpo di scena: la giuria rifiuta di emettere l’atto di accusa e il caso viene chiuso. Il potere accusatorio dell’esecutivo, proprio quando appare più aggressivo, si arresta davanti a un istituto concepito oltre due secoli fa.

L’esecutivo accusa, la Grand Jury ratifica

Il Quinto Emendamento del 1791 stabilisce che nessuno può essere chiamato a rispondere di un grave reato federale senza l’atto di accusa di una Grand Jury: non proprio una “magistratura popolare” in senso tecnico, ma un collegio di una ventina di cittadini, sorteggiati e anonimi, incaricata di stabilire se esista una probable cause sufficiente per procedere. La logica è ancora più antica. L’istituto nasce nell’Inghilterra medievale come corpo di notabili incaricati di presentare accuse al sovrano e diventa col tempo una protezione contro l’arbitrio del potere regio. I coloni americani lo importano e ne rafforzano proprio questa funzione: un filtro civico contro l’uso politico dell’accusa, che rimane prerogativa dell’esecutivo, poiché tutti i procuratori federali sono nominati dal presidente. Il compito dei giurati non è stabilire la colpevolezza ma valutare la base probatoria dell’azione penale. Se approvano emettono un true bill, se respingono un no bill.

Nella pratica, però, le 150-200 Grand Jury attive ogni anno sono dominate dai procuratori. Operano a porte chiuse, senza pubblico né difesa né giudice; il procuratore presenta le prove e decide quali testimoni convocare e quali documenti mostrare. Proprio perché il procedimento è nelle mani dell’accusa, la Grand Jury ha storicamente approvato quasi tutte le richieste dei procuratori. Dall’uso del Sedition Act per incriminare i giornalisti che si opponevano a John Adams (1797-1801) alle campagne anticorruzione di Theodore Roosevelt (1901-1909), cambia l’obiettivo politico ma non la cultura istituzionale: la giuria resta il docile passaggio attraverso cui la volontà del presidente si trasforma in atto d’accusa.

Un procuratore può far incriminare anche un panino al prosciutto

Il segno politico dell’istituzione cambia durante lo scandalo Watergate, quando emerge il coinvolgimento di Nixon in un’operazione di spionaggio ai danni del Partito democratico. Si apre allora una questione di logica costituzionale: se l’esecutivo controlla l’azione penale e il presidente guida l’esecutivo, come può essere credibile un’indagine che lo riguarda? Per rassicurare Congresso e opinione pubblica, nel 1973 l’amministrazione accetta la nomina di un procuratore speciale, Archibald Cox, dotato di ampia autonomia. Cox ottiene dalla Grand Jury federale di Washington l’incriminazione dei principali collaboratori presidenziali e la designazione del presidente come “co-cospiratore” (unindicted co-conspirator). Nixon ne ordina il licenziamento e il Dipartimento di Giustizia nomina al suo posto Leon Jaworski. Questi prosegue l’indagine con la stessa Grand Jury e porta il caso fino alla Corte Suprema, che nella storica decisione United States v. Nixon (1974) obbliga il presidente a consegnare i nastri che provano il tentativo di insabbiamento, provocandone le dimissioni per evitare l’impeachment. È l’affermazione netta del principio che nessuno è al di sopra della legge, neppure il Presidente.

Da quella crisi nacque l’Ethics in Government Act del 1978, con cui il Congresso istituzionalizzò la figura dell’“Independent Counsel”, un procuratore nominato da una corte federale speciale e sottratto al controllo diretto della Casa Bianca. Negli anni Ottanta il nuovo istituto entra in funzione nello scandalo Iran-Contra, quando il procuratore Lawrence Walsh ottiene da una Grand Jury le incriminazioni di Oliver North e John Poindexter, collaboratori chiave del presidente Ronald Reagan.

Dieci anni più tardi Kenneth Starr arriva a convocare il presidente Bill Clinton davanti a una Grand Jury nell’inchiesta sul caso Lewinsky. Il procuratore indipendente conduce un’indagine aggressiva e la giuria ratifica le sue richieste, innescando il processo di impeachment, conclusosi poi con l’assoluzione del Senato. Si comprende allora la celebre battuta del giudice Sol Wachtler secondo cui negli Stati Uniti un procuratore “può far incriminare anche un panino al prosciutto”.

Alla fine degli anni Novanta, però, proprio l’esperienza Starr convince entrambi i partiti che l’Independent Counsel — anche per il suo immutato dominio sulla Grand Jury — sia diventato un attore politicamente incontrollabile. Nel 1999 il Congresso lascia scadere l’Ethics in Government Act senza rinnovarlo. Al suo posto emerge la figura dello Special Counsel: un procuratore che il Department of Justice può, ma non deve, nominare, dotato di autonomia operativa ma inserito comunque nella gerarchia dell’esecutivo.

È questo il modello utilizzato durante la prima presidenza Trump. E, cosa notevole, continua a funzionare secondo la logica tradizionale dell’istituto: il procuratore accusa, la giuria ratifica. Nel 2017 il Dipartimento di Giustizia nomina uno Special Counsel, Robert Mueller, per indagare sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016. Il fulcro dell’inchiesta è una Grand Jury federale, che autorizza le incriminazioni di diversi collaboratori del presidente.

La Grand Jury contro il “procuratore del re”

La vera novità emerge nel secondo mandato di Donald Trump. E qui, a differenza dei casi precedenti, non c’è neppure uno special counsel: l’iniziativa investigativa nasce direttamente nel Department of Justice, cioè nell’apparato accusatorio che dipende dal presidente. E tuttavia, per la prima volta nell’epoca contemporanea, la Grand Jury si rifiuta di sostenere l’accusa in procedimenti percepiti come attacchi dell’esecutivo contro avversari politici.

Il primo segnale arriva nel novembre 2025 con il caso di Letitia James, la procuratrice generale di New York — una carica elettiva — che nel 2023 ha fatto condannare la Trump Organization per illeciti finanziari. Trump la detesta, politicamente e personalmente. Il Dipartimento di Giustizia tenta di incriminarla per frode immobiliare, ma una Grand Jury federale rifiuta di emettere il true bill e il procedimento si arena.

Il caso dei sei parlamentari democratici citato in apertura segna il punto più alto dello scontro tra giuria e procura. Dopo le accuse di sedizione lanciate dal presidente, il Dipartimento non riesce a convincere la Grand Jury a procedere per incitamento all’insubordinazione militare ed è costretto ad archiviare il procedimento.

Siamo dunque oggi nel mezzo di un evidente paradosso storico. Per oltre due secoli la Grand Jury americana ha funzionato soprattutto come strumento dell’accusa, approvando quasi sempre le incriminazioni richieste dai procuratori, contro o a favore del presidente. Solo ora, proprio quando l’azione penale appare più direttamente legata all’indirizzo politico dell’esecutivo — e Trump sembra intenzionato a riesumare persino il Sedition Act dei tempi di John Adams — l’istituto mostra il volto immaginato dai costituenti nel Quinto Emendamento: non il braccio della procura, ma un filtro civico capace di fermare l’uso arbitrario del potere accusatorio.

Non è, intendiamoci, un gesto politico: il caso era giuridicamente fragile, difficilmente sostenibile e per di più scopertamente politicizzato. Ma il fatto che proprio oggi si verifichi un caso così raro di autonomia della Grand Jury dal “procuratore del re” non può non dirci qualcosa sul livello di polarizzazione — e forse anche sui limiti del consenso — attorno all’azione dell’esecutivo.

Ottorino Cappelli insegna Politica comparata nell’Università di Napoli L’Orientale.
Il suo ultimo libro è Trump e la rivoluzione americana. Da dove vengono, dove ci portano (Editoriale Scientifica, 2026). Sfoglia il libro su rivoluzioneamericana.it/

Supportaci

Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo

Promuoviamo le ragioni del buon governo, la laicità dello Stato e l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico

Leggi anche

Newsletter

Eventi, link e articoli per una cittadinanza attiva e consapevole direttamente nella tua casella di posta.

×