La legittima difesa è da tempo immemore un argomento elettorale che la Lega (ora anche Vannacci) sbandiera con sistematica frequenza.
La macchina dei vuoti slogan pre-elettorali si è rimessa in moto a seguito della sentenza definitiva della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per un gioielliere che, dopo esser stato rapinato, ha ucciso i due ladri e ferito il terzo, inseguendoli per strada e colpendoli da distanza ravvicinata.
Ecco alcune ragioni sul perché questa sentenza non è uno scandalo, bensì la sola applicazione della legge penale.
La legittima difesa è prevista dall’art. 52 del codice penale. Negli anni (2006 e 2019, per mano sempre della Lega) ha visto aggiungersi alcuni commi, di sostanzialmente inutile applicabilità.
L’ossatura della causa di giustificazione è ancora quella della formulazione originale del codice penale, risalente al 1930, ossia: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Ebbene, per giustificare un comportamento che altrimenti sarebbe vietato, devono sussistere vari requisiti:
– Proporzione tra bene aggredito e reazione (od anche tra mezzi a disposizione e mezzi utilizzati, la questione è stata dibattuta per anni);
– Necessità della difesa, ossia chi si difende non può sottrarsi al pericolo senza offendere l’aggressore, tanto che la legittima difesa è esclusa quando vi è la possibilità di fuga;
– Attualità del pericolo, vale a dire che la difesa, per esser tale, deve avvenire in un determinato momento nel quale il pericolo è ancora in essere.
Quest’ultimo aspetto è il passaggio che ci interessa. Secondo la ricostruzione di tutti i gradi di giudizio, il gioielliere ha rincorso i rapinatori mentre questi fuggivano, ergo non vi era più l’attualità del pericolo di vita verso il medesimo o chi si trovava all’interno dell’attività commerciale. Inoltre, l’omicidio degli stessi non poteva, anche per il criterio della proporzionalità, esser giustificato al fine di recuperare la merce sottratta.
Quanto accaduto sembra invece esser stata una esecuzione capitale dei rapinatori.
Infine, ad ulteriore scanso di equivoci, la legge penale punisce assai severamente la rapina aggravata a mano armata, con una pena da 6 a 20 anni di reclusione. Nessuno al mondo starà mai “dalla parte dei rapinatori”, come qualche esponente politico insinua. Noi tutti, democratici e con la Costituzione nel cuore, ci schiereremo sempre e comunque dalla parte della legalità, ritenendo che solamente lo Stato ha il monopolio della potestà punitiva verso chi ha commesso reati, deprecando l’idea che in un Paese civile sia consentito a chiunque farsi giustizia da sé.
Il testo della sentenza della Corte d’Assise d’Appello, confermata in Cassazione, si trova qui: https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2026/02/sentenza-appello-roggero.pdf


Gustavo Zagrebelsky