Perché un voto di fiducia al Senato sul Rosatellum non rispetterebbe la Costituzione

24 Ottobre 2017

Nella corrente legislatura si sta assistendo a un “salto di qualità” rispetto al costante svilimento della dialettica parlamentare perpetrato attraverso la sistematica forzatura delle regole procedurali poste a garanzia dell’assunzione partecipata della decisione politica.

Quel che è peggio è che questo è avvenuto anche – ed anzi in particolare ed in misura più grave – nell’ambito dell’approvazione di provvedimenti legislativi (quali quelli elettorali e di revisione costituzionale), che, proprio perché riguardanti materie particolarmente sensibili quanto al funzionamento della democrazia, sono coperti da speciali garanzie procedurali, predisposte non solo dai Regolamenti parlamentari ma anche dalla stessa Costituzione.

È stato così nell’approvazione dell’Italicum poi bocciato dalla Consulta nella sua parte fondante. È stato così nell’approvazione del testo di globale revisione della seconda parte della Costituzione poi bocciato dal referendum del 4 dicembre 2016. È già così nell’approvazione ancora in corso del Rosatellum-bis.

In quest’ultimo caso le forzature procedurali non si sono esaurite nella posizione della questione di fiducia da parte del Governo sul testo della nuova legge elettorale non appena cominciata la discussione dello stesso da parte dell’Aula di Montecitorio, ma sono proseguite una volta che questa ha proceduto all’approvazione complessiva in prima lettura dello stesso e stanno proseguendo al Senato, che proprio in questi giorni sta “esaminando” il provvedimento.

Una volta effettuato il voto finale alla Camera, infatti, la Presidente Boldrini, accontentando per l’ennesima volta la maggioranza, ha proceduto a correggere in sede di coordinamento formale un vero e proprio errore formale contenuto nel testo votato dall’Aula e che avrebbe per la sua natura richiesto invece un pronunciamento esplicito di quest’ultima a norma dell’articolo 90 del Regolamento della Camera (il quale predispone due distinte procedure quanto agli errori formali e quanto ai problemi di coordinamento formale). Le ragioni che hanno indotto la maggioranza a fare pressioni sulla Presidenza perché procedesse in tal senso sono evidenti: se si fosse lasciato quell’errore (dovuto, tra l’altro, alla innaturale accelerazione impressa ai lavori sul provvedimento) nel testo tramesso al Senato, questo avrebbe dovuto procedere alla sua correzione attraverso l’approvazione di un apposito emendamento, il che avrebbe necessariamente richiesto una seconda lettura del testo di legge a Montecitorio.

Il fatto che la maggioranza abbia insistito perché si operasse in questo modo ha sin da subito lasciato ben poche speranze alla possibilità di assistere allo svolgimento al Senato di un dibattito serio sul merito del testo della nuova legge elettorale nel rispetto delle regole procedurali previste.

D’altra parte il Senato, a ben vedere già leso nella sua prerogativa protetta dall’articolo 70 della Costituzione di potersi pronunciare sull’esatto testo approvato dalla Camera a causa della menzionata correzione a posteriori, ha sin dall’inizio dimostrato per mezzo proprio della sua maggioranza di non avere alcuna intenzione di procedere ad un serio esame del testo in discussione.

Ciò è reso evidente dall’incalzare delle scadenze preventivamente fissate dall’Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali e dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo per la “discussione” del provvedimento. Nonostante l’esame in Commissione sia cominciato solo il pomeriggio del 17 ottobre, infatti, è stata sin da subito fissata la scadenza per la presentazione in fase referente degli emendamenti al testo per la mattinata del 20 ottobre. Non solo, si è addirittura deciso sin dall’inizio che il testo deve approdare all’Aula di Palazzo Madama già il 24 ottobre, fissando la scadenza per la presentazione degli emendamenti in Assemblea il giorno prima, la quale proseguirà con sedute uniche (ossia ingiustificatamente con una procedura non ordinaria) nei giorni seguenti per cercare a tutti i costi di giungere in settimana (al più tardi venerdì) alla votazione finale sul testo.

Facendo i conti, questo significa che la maggioranza conta di completare l’intero iter legis al Senato – al massimo – in soli 10 giorni. Si tratta della stessa maggioranza che voleva riformare la Costituzione perché le procedure legislative sono troppo lente e impediscono di giungere rapidamente all’approvazione delle leggi. Viene da domandarsi a quanti giorni questa sarebbe in grado di ridurre ulteriormente l’esame parlamentare dei testi di legge se potesse disporre di altri strumenti acceleratori o delle tanto decantate “corsie preferenziali”.

Ben si capisce come anche l’audizione di esperti sulla portata tecnica del nuovo testo di legge elettorale svolta il 19 ottobre, che ha portato alla luce molti aspetti critici dello stesso anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, sia stata solo un (cattivo) esercizio di stile, posto che peraltro la Commissione (con la scadenza per la presentazione degli emendamenti fissata da lì a poche ore) non si è nemmeno più riunita.

È invece addirittura quantomeno grottesco che la Commissione sia stata convocata, teoricamente per discutere e votare gli emendamenti presentati al testo dai suoi membri, per le ore 16.00 e per le ore 20.00 del 23 ottobre, ossia dopo la scadenza (già fissata per le ore 13.00 dello stesso giorno) del termine per la presentazione degli emendamenti per l’Aula (che dovrebbero ordinariamente e logicamente riferirsi al testo licenziato dalla Commissione)! Non si capisce peraltro quale attività possa mai svolgere la Commissione a sola mezza giornata dall’approdo in Aula del provvedimento. Sembra quasi di essere di fronte alle degenerazioni delle regole acceleratorie relative all’iter di approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge (che ad esempio prevedono, a norma del sesto comma dell’articolo 78 del Regolamento del Senato e in deroga alla disciplina ordinaria, che gli emendamenti approvati in Commissione non entrano a far parte del testo che esamina l’Assemblea).

In realtà la maggioranza ha dimostrato, proprio con la fissazione di questi termini incalzanti, la volontà di saltare lo svolgimento di un vero esame referente in Commissione, mirando soltanto a portare il testo quanto prima in Aula, anche senza che sia stato dato mandato a un relatore di riferire alla stessa.

Quanto allo svolgimento dei lavori in Aula, sembra facile prevedere che anche in questo ramo del Parlamento la maggioranza chiederà al Governo (secondo una logica perversa assai bizzarra) di porre la questione di fiducia per evitare di doversi esporre al fuoco dei propri franchi tiratori nei voti segreti che sarebbero senz’altro richiesti in quei pochi ambiti nei quali sono ancora ammessi al Senato, ed in particolare, secondo il disposto del quarto comma dell’articolo 113 del Regolamento, con riferimento ad emendamenti relativi a previsioni che riguardano le minoranze linguistiche.

Si è sentito parlare a tal proposito della possibile posizione di una questione di fiducia “tecnica” che potrebbe godere dell’appoggio anche di una parte dell’opposizione favorevole all’approvazione del provvedimento, il che non fa altro che testimoniare l’assoluta stortura dell’utilizzo di questo istituto, anche in questa occasione utilizzato all’unico scopo di godere d’imperio di ingiustificati vantaggi procedurali (non essendo in gioco in realtà alcuna votazione fiduciaria!).

Pur in mancanza nel Regolamento del Senato di previsioni simili a quelle contenute nella disciplina interna dell’altra Camera, che se interpretate con un minimo di onestà intellettuale sembrano escludere la possibilità di utilizzare la fiducia in materia elettorale presso quel ramo del Parlamento, entra anche in questo caso in gioco la portata del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 72 della Costituzione. Quest’ultimo, se interpretato correttamente nella sua sostanza (essendo volto a garantire lo svolgimento anche in materia elettorale di un serio dibattito con le garanzie riservate ai lavori d’Aula che la posizione della fiducia invece nega), sembra comunque escludere la legittimità di una tale operazione in quest’ambito anche al Senato

Tuttavia, anche accedendo all’interpretazione restrittiva di tale disposizione, sulla base della quale è stato permesso nei giorni scorsi alla maggioranza per tramite del Governo di utilizzare questo strumento alla Camera proprio in riferimento a questo stesso provvedimento, si pone in ogni caso un problema di legittimità costituzionale. Infatti, anche se fosse vero che la “procedura normale” a cui fa riferimento l’ultimo comma dell’articolo 72 della Costituzione è “semplicemente” quella per cui le leggi sono esaminate prima dalle Commissioni e poi dall’Aula, può la stessa davvero dirsi rispettata nel caso in esame in cui di fatto l’esame referente in Commissione non si è tenuto?

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