Votare NO, come giudici costituzionali

28 Novembre 2016

Perché non approvare la legge di revisione costituzionale, il prossimo 4 dicembre? Perché votare “No”?

Si potrebbe rispondere: perché è preferibile un bicameralismo paritario (com’è) ad un bicameralismo zoppo o ad un monocameralismo con appendice (come sarebbe); oppure, perché (in fondo) è preferibile D’Alema a Renzi; oppure, perché la legge di revisione costituzionale appare scritta con i piedi (ancorché leggiadri).

Tuttavia, prima ancora di entrare nel merito della riforma, o della politica, o del drafting legislativo (che comunque inducono a votare “No”), c’è una questione giuridico-costituzionale di fondo che rende moralmente e costituzionalmente doveroso il segno sul “No” della scheda referendaria.

C’è un vizio di costituzionalità nella composizione dell’organo che ha approvato la riforma (cioè l’attuale Parlamento) che è così evidente e dirimente, da impedire, a stretto rigore, di entrare poi nel merito della riforma stessa: infatti, essa è stata votata da un Parlamento (quello eletto nel 2013), che è costituzionalmente illegittimo, nella sua composizione.

Questo Parlamento è stato votato con una disciplina legislativa elettorale (premio di maggioranza “sfacciato”, liste bloccate) che la Corte costituzionale ha dichiarato, nel 2014, costituzionalmente illegittima, per contrasto con l’articolo 1 della Costituzione, sulla sovranità popolare (e con l’art. 48, sulla libertà di voto).

Venne così svelata l’incostituzionalità della composizione di questo Parlamento, attraverso una sentenza coraggiosa. La Corte avrebbe potuto fare di più? Di più è difficile pensare (se si considera il sistema costituzionale dei poteri dello Stato: a ciascuno il suo ruolo). Ma la Corte avrebbe potuto scrivere qualche brano in meno, al fine di non dubitare circa la conseguente, necessaria applicazione dell’articolo 88 della Costituzione, sullo scioglimento anticipato delle Camere. La Corte evoca il principio di continuità degli organi costituzionali dello Stato e, pur affermando, in modo netto, che si può andare immediatamente a votare (la sentenza è depositata il 13 gennaio 2014), per eleggere un nuovo Parlamento (con disciplina proporzionale, risultante dall’annullamento delle norme sul premio di maggioranza), appare “concedere” al Parlamento illegittimo (!) di approvare eventualmente una diversa legge elettorale. E’ stato scritto, in proposito, che la Corte costituzionale «avrebbe dovuto tacere» (Rescigno). Io penso che la Corte, che non ha taciuto, avrebbe dovuto spiegare che un Parlamento che risulta costituzionalmente illegittimo, se non può subito chiudere i battenti (per il principio di continuità), deve, tuttavia, operare immediatamente in regime di “ordinaria legislazione”, sino alla composizione del nuovo Parlamento, eletto in conseguenza del doveroso scioglimento anticipato delle Camere, «prive di titolo conforme a Costituzione» (Zagrebelsky).

Pertanto, il Presidente dalla Repubblica Giorgio Napolitano, avrebbe dovuto (in base all’art. 88 Cost.) convocare subito i Presidenti delle due Camere, al fine di procedere allo scioglimento del Parlamento delegittimato. Invece, si dimise il giorno successivo alla sentenza della Corte (14 gennaio 2014).

A quel punto, che cosa sarebbe potuto accadere per rimediare ad una tale stortura? Secondo me, i parlamentari che continuano a dichiararsi fedeli alla Costituzione e che ora sono schierati per il “No”, guardando al merito della riforma, avrebbero dovuto dimettersi simultaneamente tutti, provocando così un tale frastuono politico-istituzionale, che allo scioglimento delle Camere si sarebbe giunti per forza. Invece, o si comportarono come esuberanti sessantottini, sui tetti di Montecitorio; o come intellettuali apparentemente tormentati dal dubbio, ma sostanzialmente in tattica attesa di agire secondo convenienza politica. E tutti comodamente seduti sulle loro poltrone parlamentari, ad assistere ad una scandalosa operazione di revisione costituzionale (resa possibile dall’asse Renzi-Verdini).

Che cosa resta, quindi? Resta il voto popolare che assume, questa volta, una inedita e prioritaria carica giuridica. E il “No” si impone, per illegittimità costituzionale derivata della legge di revisione, in quanto approvata da un organo la cui composizione già risultava incostituzionale.

Insomma, è come se il quesito referendario fosse il seguente: «Ritenete Voi che la legge di revisione costituzionale sia stata approvata da un Parlamento legittimato ad approvarla, secondo i principi costituzionali?». “Sì” o “No”. Ma, in realtà non c’è alcun dubbio: questo Parlamento non è affatto legittimato. Il “No”, per violazione dell’articolo 1 della Costituzione, è doveroso.

Si dice che con il voto referendario il popolo opera direttamente come legislatore. Questa volta però il voto popolare diventa giudizio sulla legittimità costituzionale dell’intera operazione di riforma. Il popolo ha quindi la straordinaria occasione di operare come giudice costituzionale.

(*) L’autore è docente di Diritto Costituzionale all’Università di Padova

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