A proposito della raccolta di firme per richiedere il referendum costituzionale sulla riforma Nordio

09 Gennaio 2026

Antonio D'Andrea Docente diritto costituzionale e pubblico

Articolo pubblicato su Valerio Onida
Antonio D'Andrea, 26 Dic 2025

Titolo originale A proposito della raccolta di firme per richiedere il referendum costituzionale sulla riforma Nordio

Questo contenuto fa parte di Osservatorio Autoritarismo

Prosegue la raccolta firme per il referendum oppositivo alla riforma costituzionale della magistratura, sul quale è importante che si impegnino singoli cittadini e gruppi costituiti che sostengono le ragioni del No.

È pacifico – lo dice espressamente l’art.138, secondo comma, Cost. – che tra i soggetti che possono “appellarsi al popolo” per verificare se sussiste un consenso sufficiente ad apportare una modifica costituzionale troviamo 500.000 elettori. Una volta dato vita, come richiede la legge n-352/1970, ad un Comitato promotore per la raccolta delle firme (che si presenta in numero non inferiore a dieci elettori presso la cancelleria della Corte di cassazione, art.7), le sottoscrizioni necessarie devono essere raggiunte entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione parlamentare e sempre solo nell’ipotesi in cui, come noto, l’approvazione parlamentare non abbia raggiunto in entrambe le Camere i 2/3 dei voti favorevoli. Una volta verificata la sussistenza delle firme necessarie con ordinanza dell’Ufficio centrale istituito presso la Corte di cassazione, da assumersi entro trenta giorni dalla sua presentazione, il referendum potrà essere indetto dal Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza e dovrà svolgersi in una domenica tra il 50° e il 70° dalla emanazione del decreto di indizione (art. 15, primo e secondo comma, L. n. 352/1970).

La circostanza che la raccolta delle firme si avvii dopo che altri soggetti legittimati abbiano già chiesto lo svolgimento del referendum costituzionale (è altresì noto che possono ottenerlo 1/5 dei membri di ciascuna Camera e 5 Consigli regionali) non risulta essere affatto impeditivo della procedura che si apre in autonomia con la costituzione del Comitato promotore del referendum e neppure può sortire alcun effetto preclusivo rispetto alla raccolta delle firme la circostanza che l’Ufficio centrale abbia già accertato l’ammissibilità del referendum richiesto da altri soggetti legittimati a richiedere la consultazione popolare. Occorre perciò attendere prima di indire il referendum e di fissare la data di svolgimento della consultazione che certamente trascorra il termine previsto per completare la raccolta delle firme e che l’Ufficio centrale verifichi la legittimità della richiesta e la dichiari ammissibile, il che dipende in tal caso esclusivamente dal raggiungimento delle 500.000 firme. Dal mio punto di vista anche dopo che l’Ufficio centrale abbia dichiarato, sempre con ordinanza, l’inammissibilità della richiesta di attivazione del corpo elettorale (magari una volta respinte, sempre con ordinanza, le eventuali deduzioni dei presentatori rispetto alle irregolarità segnalate ai sensi dell’art.12, terzo comma l. n.352/1970), occorre partire da tale atto per fissare indizione e data del referendum (ancorché in precedenza ammesso dallo stesso Ufficio con riguardo ad altre richieste referendarie). Il che presuppone che la raccolta delle firme vada portata a compimento e non interrotta strada facendo per manifesta inconsistenza della medesima come pure accaduto in passato in occasione della iniziativa del Comitato per il no contro la riforma costituzionale del Governo Renzi (che tuttavia venne lo stesso svolto in forza di altre richieste referendarie di iniziativa parlamentare e dello stesso Comitato popolare a sostegno del sì). Non riterrei in effetti logico, anche sul piano sistematico, al fine di stabilire la decorrenza dei termini necessari per la celebrazione del referendum e per consentire di aprire in modo formale la campagna elettorale ai Comitati abilitati a farlo, partire da una data anteriore rispetto all’ultima ordinanza di verifica di competenza dell’Ufficio centrale posto che anche i promotori del Comitato “bocciato” e gli stessi sottoscrittori della loro iniziativa, dopo essersi formalmente attivati con impegno pur senza successo, dovrebbero tuttavia essere posti egualmente nella condizione di “riposizionarsi” nella campagna referendaria a loro preclusa ma consentita ad altri che, pur avendo necessariamente il loro stesso obiettivo, possono essere ispirati da motivazioni non coincidenti. Il che dovrebbe legittimare – proprio sul piano sistematico –  una interpretazione armonica delle richiamate disposizioni contenute nelle norme attuative degli strumenti di democrazia diretta previsti in Costituzione volta a salvaguardare il meditato convincimento nel merito della decisione da assumere di una parte del corpo elettorale (tanto più che nel referendum costituzionale non è richiesto alcun quorum partecipativo) che non vedrà più la possibilità di essere rappresentato istituzionalmente in sede di campagna elettorale da alcun Comitato promotore. Il favor nei confronti delle iniziative popolari in tema di presentazione, approvazione e abrogazione è stato, d’altro canto, recentemente manifestato proprio con il D.Ln.77/2021, convertito nella L. n.108/2021, in materia di “semplificazione” che all’art. 38-quater, consente la possibilità di raccolta delle firme necessarie per richiedere il referendum (non solo ovviamente quello costituzionale) attraverso la sottoscrizione per via telematica della iniziativa referendaria, utilizzando apposita piattaforma informatica predisposta dal Ministero dell’Interno.

Torniamo allora specificamente alla riforma Nordio approvata, come noto, senza che si raggiungesse la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli nella seconda deliberazione di entrambe le Camere.

Di tale approvazione è stata data pubblicità-notizia in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre e dunque il termine previsto per la presentazione della richiesta popolare del referendum costituzionale affinché sia confermata o respinta quella importante riforma in tema di ordinamento giudiziario scadrà il prossimo 30 gennaio. Nel frattempo l’Ufficio centrale ha già confermato con propria ordinanza del 18 novembre 2025 l’ammissibilità di ben quattro richieste di referendum costituzionale sottoscritte dai parlamentari (due provenienti dalla Camera e sottoscritte rispettivamente dai capigruppo della maggioranza governativa e dei gruppi di opposizione; due provenienti dal Senato, similmente promosse dai capigruppo tanto della maggioranza di centro-destra quanto dalle opposizioni). Da ultimo, nella giornata di lunedì 22 dicembre, si è infine costituito un Comitato promotore per il no, coperto dal massimo riserbo quanto alla sua composizione e di cui si sa perciò al momento ben poco, che ha tuttavia consentito l’avvio della raccolta delle firme che durerà, come detto, sino al 30 gennaio potendo ovviamente “sfruttare” la più “comoda” strada delle sottoscrizioni per via telematica.

Anche alla luce delle considerazioni svolte in tema di disciplina procedurale per l’ottenimento del referendum costituzionale ci si potrebbe in effetti chiedere quale significato possa avere una iniziativa popolare, pur sempre impegnativa dal punto di vista organizzativo e gestionale, una volta appurato che per “via parlamentare” è diventato certo lo svolgimento del referendum costituzionale sulla riforma Nordio in una materia controversa e divisiva per le forze politiche come quella che investe l’organizzazione della magistratura specie quella penale. Nella realtà ordinamentale, come pure già accennato, il Comitato promotore di un referendum assume un preciso profilo istituzionale ampiamente riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale in particolare con specifico rilievo all’uso degli spazi informativi ad esso riservato dai mezzi di informazione radiotelevisivi sia pubblici sia privati che può dunque costituire una importante se non decisiva forma di propaganda dei propri intendimenti presso gran parte della pubblica opinione. Coloro che, in qualità di appartenenti ad una Camera, si mettono alla testa di un Comitato promotore per sostenere la conferma popolare di disposizioni costituzionali introdotte proprio grazie alla “imposizione” di maggioranza di cui sono parte, lo fanno pertanto in chiave plebiscitaria e per sottrarre iniziativa al “fronte opposto” che viceversa ricorre al referendum popolare come ultima possibilità per respingere una modificazione di rango costituzionale che altri si sono assunti la responsabilità di approvare senza il loro diretto coinvolgimento dinanzi alle Camere.

L’iniziativa popolare che dal basso e fuori dalle appartenenze riconducibili direttamente agli schieramenti politici si sobbarca viceversa una mobilitazione popolare a sé stante al fine di promuovere il rigetto della riforma Nordio a me pare che, nel contesto nostrano ampiamente noto da oltre venti anni, dovrebbe poter essere considerata come il crocevia che unisce diverse sensibilità rispetto al disagio che può provocare il punto di caduta della modifica costituzionale che il Governo in carica si prefigge di introdurre e che non sono del tutto rappresentate in modo del tutto credibile dalle opposizioni che pure si sono espresse negativamente in sede parlamentare sugli obiettivi della riforma. Ovviamente come tutte le mobilitazioni che nascono dal basso, scollegate da primogeniture forti della politica e dei suoi campi attigui, e a parte il ritardo oggettivo con il quale si è costituito si direbbe quasi di soppiatto il Comitato referendario (nel mentre erano già state assunte, anche sul piano operativo, altre iniziative di segno oppositivo nei confronti della riforma Nordio, promosse dalla società civile e prima ancora dall’Associazione nazionale magistrati direttamente coinvolta con i suoi aderenti per ragioni di stretta appartenenza alla categoria su cui si appuntano i fari della riforma), credo non si debba minimizzare il rischio del fallimento dell’obiettivo perseguito. Guardando in prospettiva e cioè al referendum che sicuramente si terrà – non si sa bene quando ma si terrà – sarebbe tuttavia poco comprensibile che ci fosse un pregiudiziale disimpegno per non dire altro nella raccolta delle firme da parte degli altri Comitati liberamente schierati in favore del no e che pure intendono “pesare” culturalmente all’interno della società civile per contrastare la modifica in questione: ottenere il referendum costituzionale sganciandosi dalla sponda politica sarebbe piuttosto un primo significativo indizio per creare quel trasversalismo necessario al fine di  mettere in luce le forti preoccupazioni che si porta con sé questa riforma che gli elettori dovrebbero poter valutare nella sua essenza e non per la loro appartenenza politica ovvero per pregiudizio ideologico. Credo che se potrà essere presente a pieno titolo sulla scena referendaria il Comitato popolare per il no, che per quanto “misterioso” è certamente composto da elettori in carne ed ossa che prima o poi si manifesteranno ai più, questo aspetto decisivo potrebbe spiegarlo in modo più credibile di altri.

Antonio D’Andrea è professore ordinario di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università degli Studi
di Brescia nonché Presidente della Commissione cultura dell’Associazione “Passione civile con Valerio
Onida”. È autore di monografie e saggi di diritto costituzionale, con particolare riferimento allo studio della
forma di governo e dell’assetto ordinamentale italiano.

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