La giustizia del dottor Stranamore

12 Luglio 2010

Il ddl di conversione della Manovra contiene una disposizione che pretende di porre rimedio alle lentezze della giustizia civile. Il testo si apre con la previsione che i capi degli uffici giudiziari dovranno stilare un elenco delle priorità, vale a dire delle materie da decidere con priorità e senza porsi limiti, il decreto dà anche una mano alle aziende del premier

Nei giorni scorsi, improvvisamente, è comparsa nel disegno di legge di conversione della manovra economica una disposizione che pretende di porre rimedio alle lentezze della giustizia civile. Commendevole intento, si dirà: sennonché il riordino del processo civile non pare obiettivo che possa essere perseguito con un articolato improvvisato, inserito in un contenitore improprio, partorito dalla solitaria mente del ministro della giustizia e del tutto ignoto agli operatori del settore.

L’emendamento
E infatti, la lettura dell’ormai famigerato emendamento 48.0.1000 alla manovra economica (si veda la durissima presa di posizione del Consiglio Nazionale Forense in merito) lascia esterrefatti: un coacervo di disposizioni confuse e scoordinate, che sembrano trarre complessivamente alimento dalla convinzione che i giudici siano, in quanto categoria, dei totali incapaci e vadano quindi sostituiti con un’accozzaglia di figure – ex avvocati, ex notai, ex giudici onorari (che già hanno dato pessima prova negli anni passati, tanto che la loro istituzione è unanimemente considerata un esperimento fallito) cancellieri, ex magistrati anche amministrativi e contabili – accomunate solo, appunto, dal fatto di non essere giudici nel possesso delle loro funzioni. A questi soggetti, definiti “ausiliari”, l’emendamento in esame conferisce il compito di sostituire il giudice nel corso dei giudizi pendenti, instaurando una sorta di mediazione privata che interferisce con la giurisdizione e ne interrompe il corso, con il fine di condurre ad una decisione proposta dall’ausiliario.

Il diritto dei cittadini
È evidente la violazione dei diritti dei cittadini, i quali hanno diritto a che la giustizia venga erogata da soggetti qualificati e professionalmente inquadrati nel sistema della giustizia, e non da improvvisati figuranti, pagati pochi euro a “decisione”! Ma se si esaminano i dettagli, emergono altri aspetti, nella prima parte dell’emendamento 48.0.1000, che ne tradiscono l’intento: il testo si apre con la previsione che i capi degli uffici giudiziari dovranno, nell’ambito della giustizia civile, stilare un elenco delle priorità, vale a dire delle materie da decidere con priorità rispetto ad altre: e allora, il condominio sì e la responsabilità civile no? Le locazioni sì e le cause di lavoro (materia obsoleta, come è noto) no? Il ministro della giustizia non si avvede che i tribunali trattano di diritti dei cittadini e non è in suo potere stabilire gerarchie decidendo quali diritti vale la pena di tutelare tempestivamente e quali no.

I diritti delle parti in giudizio
Ma procediamo: il comma 13 del medesimo emendamento introduce una serie di importanti limitazioni all’impugnazione delle sentenze; si tratta di disposizioni che comprimono in modo rilevante i diritti delle parti nel giudizio civile, introdotte senza adeguati studi circa la loro compatibilità con le tutele costituzionali e senza alcuna condivisione con le parti sociali interessate. Ci si domanda in quale contesto sociale e giuridico il ministro della giustizia pensi di vivere: sarà bene ricordargli che il nostro è un ordinamento democratico e costituzionale, non una dittatura latinoamericana di cinquant’anni fa. Il comma 16 infine (già comma 18 in una precedente stesura) si propone di dare una mano all’azienda del premier, disponendo la sospensione per nove mesi dei giudizi civili pendenti in appello, al fine di devolverne la decisione a mediatori estranei alla giurisdizione (e ciò in pieno contrasto con la recente legge sulla mediazione civile, che dichiara espressamente di applicarsi ai soli processi avviati dopo la sua emanazione). In una prima stesura, era previsto anche l’affidamento ai cancellieri del compito di assumere le prove testimoniali, con buona pace della valutazione da parte del giudice circa l’attendibilità dei testi ed inoltre ignorando le gravi carenze di organico che riguardano proprio i cancellieri, tanto che oggi esiste circa un cancelliere ogni sei giudici! In tutto questo, è agevole notare che non una delle disposizioni contenute nell’emendamento 48.0.1000 risponde alla proclamata finalità di smaltire l’arretrato dei processi civili: al contrario, si impongono ai giudici nuovi inutili compiti – la predisposizione dell’elenco delle priorità e l’istituzione del registro degli ausiliari, solo per citarne alcuni – e si introducono nei processi pendenti lunghe fasi di interruzione, che ovviamente ne allungheranno, anziché ridurne, i tempi.

Un prodotto degno del dottor Stranamore
Questo prodotto legislativo, degno del dr.Stranamore, non nasce in un contesto privo di riferimenti circa i rimedi da adottare per risolvere i problemi della giustizia civile: al contrario, da tempo molti studi e riflessioni sono stati condotti in buona fede e con competenza al fine di individuare misure utili a tale fine. Come mai il ministro della giustizia ha ritenuto di non avvalersi delle competenze disponibili, e di infilare nella manovra economica uno scombinato provvedimento anziché programmare una iniziativa sistematica e coerente, condivisa con gli operatori? C’è da temere che i problemi della giustizia vengano utilizzati come schermo dietro il quale perseguire il ben diverso obiettivo di delegittimare e gettare nella confusione il sistema della giustizia civile. A quanto pare l’emendamento Alfano è stato ritirato, ma non così il progetto: il ministro ha minacciato di riproporlo mediante apposito disegno di legge; ed allora è indispensabile ed urgente che gli operatori e i partiti di opposizione si oppongano fermamente a questa devastazione e pretendano, con voce unitaria e concorde, l’adozione di rimedi realmente finalizzati ad una maggiore efficienza e coerentemente costruiti a tale scopo.

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