IL BLOG // Ecco la bozza della proposta di legge a firma Pierluigi Castagnetti, che nella parte essenziale riportiamo anche di seguito, sull’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione, in materia di democrazia dei partiti.”Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, dice la nostra Carta fondamentale dei diritti. Castagnetti, vicepresidente della Camera, in un articolo pubblicato dal Riformista (Idee sull’articolo 49 della Costituzione. La forza perduta dei partiti politici si riacquista rafforzando la loro democrazia) ha illustrato le linee guida della sua proposta di legge che prevede l’acquisizione da parte dei partiti politici di personalità giuridica, la salvaguardia e la tutela delle minoranze, la partecipazione femminile, la destinazione di una quota del finanziamento pubblico a percorsi di formazione politica al fine di agevolare l’ingresso delle giovani generazioni, misure contro i falsi tesseramenti e a vantaggio della trasparenza.
Ma cosa chiediamo ad un partito politico oggi? Cosa occorre ai partiti per svolgere al meglio la loro funzione di rappresentanza e per rispondere alle domande dei cittadini, soprattutto alla domanda di partecipazione politica? Ugo Sposetti, il tesoriere dei Ds, risponde con l’articolo Per far vivere i partiti, pubblicato sull’Unità.
Sergio Boccadruti, il tesoriere di Rifondazione, si dice d’accordo con Sposetti, con un intervento dalle pagine dello stesso quotidiano. Il dibattito si arricchisce anche dell’opinione di Elio Veltri.
LA BOZZA DELLA PROPOSTA DI LEGGE CASTAGNETTILa presente proposta di legge che si sottopone all’attenzione del Parlamento si prefigge di dare attuazione all’articolo 49 della Costituzione, nel modo il più possibile rispettoso dell’autonomia dei partiti stessi. Riteniamo che la legge, in questo caso, possa limitarsi a stabilire alcuni principi, un contenuto minimo, a cui devono attenersi tutti i partiti che intendono concorrere alla determinazione della vita politica, pena la perdita dei finanziamenti pubblici in qualsiasi forma o modo erogati. La proposta è di quattro articoli. Con l’articolo 1 i partiti sono qualificati come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica. In base al “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, i partiti acquistano la personalità giuridica, mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture, come previsto per le fondazioni e le altre associazioni.
L’articolo 2 stabilisce quali devono essere i contenuti minimi dello statuto di un partito politico, in linea con il metodo democratico, come delineato dall’art. 49 della Costituzione. In particolare gli statuti devono indicare quali sono gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione; quali sono le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano il partito, ovvero in che modo sono assunte quelle decisioni che caratterizzano la vita di un partito: come le alleanze elettorali, la scelta di uno schieramento, e così via. Lo scopo è quello di assicurare che tutte le deliberazioni siano assunte, nella trasparenza, con la più ampia partecipazione degli iscritti. Diritto all’informazione e diritto al contraddittorio sono garantiti anche attraverso la presenza, in tutti gli organi collegiali, delle minoranze interne. Minoranze che devono essere ammesse alla gestione delle risorse pubbliche di cui usufruiscono i partiti. Fondamentale in questa direzione è disciplinare, negli statuti, le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l’effettiva segretezza del voto. Lo statuto deve indicare i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia. Per arginare il fenomeno scandaloso delle tessere false, i partiti devono prevedere l’istituzione di un’anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, naturalmente nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
A tutela della democrazia interna devono essere indicate le modalità di selezione delle candidature alle elezioni europee, nazionali e locali, non escludendo il ricorso alle primarie. Gli statuti devono includere anche le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste. Infine oltre ad assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore ai due terzi, al fine di tutelare e rafforzare la presenza delle donne nei partiti, al secondo comma, nell’intento di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica è previsto che una quota del finanziamento pubblico sia destinata alla formazione, per sostenere scuole, corsi e altre iniziative che preparino e facilitino l’ingresso delle nuove generazioni nella politica. Ogni partito dovrà, comunque, indicare le procedure per modificare il proprio statuto, il simbolo e il nome del partito stesso. Questi sono i contenuti necessari dello statuto, ma nel rispetto della legge, ogni partito rimane, ovviamente, libero di prevedere ulteriori disposizioni. L’articolo 3 disciplina la pubblicazione dello statuto e delle eventuali successive modifiche nella Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Allo statuto del partito è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con il nome costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo.
Una volta acquisita la personalità giuridica, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è condizione per poter accedere ai finanziamenti pubblici a favore dei partiti, come disciplinati dalla normativa vigente, compresi i contributi previsti per gli organi di informazione di partito e le agevolazioni fiscali. L’articolo 4 è una norma di rinvio. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia. L’ARTICOLATO Art.1.(Natura giuridica dei partiti).
1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361.
Art.2.(Statuto).
1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all’articolo 49 della Costituzione, ogni partito deve indicare nel proprio statuto: a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione; b) le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano il partito;c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le regole per l’istituzione e l’accesso alla anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;d) le modalità per assicurare negli organi collegiali che nessun genere sia rappresentato in misura superiore ai due terzi; e) i criteri con i quali viene assicurata la presenza in tutti gli organi collegiali alle minoranze e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito; f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste;g) le modalità di selezione, anche attraverso elezioni primarie, delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione; h) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito;i) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l’effettiva segretezza del voto.2.
Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con le medesime modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all’articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni. 3. Lo statuto può contenere norme integrative, purché nel rispetto della presente legge.
Art.3.(Pubblicazione dello statuto)
1. Lo statuto del partito e le eventuali successive modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all’articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni. 2. Allo statuto del partito è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con il nome costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo. 3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto e delle eventuali successive modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o imprese radiofoniche che risultino essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.
Art.4.(Norma di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.