Il Codice Penale, anche detto “Codice Rocco”, quest’anno ha raggiunto il traguardo dei 96 anni, di cui 95 di vigenza, uscendo sostanzialmente illeso dall’avvento della Costituzione, seppur con significativi interventi, spesso avvenuti con gravissimo ritardo dal Parlamento.
Tra gli interventi che hanno contribuito a rimuovere norme tipicamente fasciste, possiamo ricordare l’abrogazione del delitto d’onore, del matrimonio riparatore, dell’adulterio (questo per intervento della Corte Costituzionale), dell’aborto, ed altro. Vero è che l’ossatura, o per meglio dire, l’idea di fondo, del Codice Rocco, sopravvive.
Come si è visto, spesso è stata la magistratura costituzionale a dover intervenire sostituendosi al legislatore (tutti ricorderanno il recente caso Cappato).
Oggi forse siamo di fronte ad un nuovo caso in cui la Corte Costituzionale potrebbe rimuovere un altro retaggio fascista dal Codice (ordinanza 162/2026 depositata il 07.10.26), avendo sollevato dinnanzi a sé stessa questioni di legittimità costituzionale sull’art. 649 c.p.
Ecco di cosa si tratta.
L’art. 649 prevede, ancora nella formazione originale del codice, una sostanziale impunità per reati contro il patrimonio (furto, ecc…) avvenuti all’interno di un contesto familiare, con alcune eccezioni (non deve esservi stata violenza, quindi si escludono ipotesi di rapina ed estorsione).
Ovviamente ciò può, anzi deve, farci inorridire, al solo pensiero che ancora oggi sia in vigenza una legge come questa, con buona pace di chi in Parlamento si dichiara difensore della famiglia, per poi non abrogare questa norma.
Che questo articolo (tecnicamente è una causa di non punibilità) appartenga ad un’epoca da dimenticare, lo si capisce bene dalla Relazione del Codice; veniva scritto che, un reato patrimoniale commesso in famiglia, da una parte creerebbe una sostanziale confusione di sostanze e di comune destinazione dei beni, dall’altra questi fatti produrrebbero un pregiudizio all’onore della famiglia. In passato diversi Autori (Antolisei) hanno sostenuto che per i reati patrimoniali commessi all’interno della famiglia, in ragione dell’intimità delle relazioni parentali, questi possano avere un carattere differente dall’ordinario, quindi era accettabile la rinuncia da parte dello Stato a sanzionarne l’autore.
È evidente l’anacronismo di questi concetti, così come è incredibile che un simile articolo del Codice Penale, nato su questi presupposti, possa essere ancora oggi vigente.
L’idea che in una famiglia vi sia comune destinazione dei beni, appartiene ad un’epoca patriarcale, nel quale il marito, come prevedeva la legge, era il capo della famiglia; non esistevano, in epoca fascista, autonome posizioni tra parenti, ma un monolite giuridico e sostanziale, al cui vertice vi era l’uomo. La famiglia aveva come principale scopo quello di fornire soldati (anzi, fornire morti) alla Patria.
L’onore intaccato dalla notizia della commissione di un reato all’interno di una famiglia non merita particolari commenti, essendo evidente il rimando a situazioni ben note anche in ambito di criminalità.
In altre parole, l’idea alla base dell’art. 649 era quello che poteva esser accettato un reato all’interno di una famiglia, ipocritamente al fine di “salvarla”, ossia la falsa immagine esterna della famiglia perfetta. Questo articolo appartiene all’epoca dei riconoscimenti alle famiglie più numerose, alla tassa sul celibato, all’Opera Nazionale per la Maternità ed Infanzia, e molto altro.
La domanda che doverosamente sorge spontanea è la seguente: perché il legislatore non è mai intervenuto per abrogare questo articolo? Ancora una volta (vedi nuovamente caso Cappato) la Corte Costituzionale si è dovuta sostituire all’inerzia della politica.

