La detenzione amministrativa nel disegno di legge “immigrazione”: una questione di costituzionalità

12 Febbraio 2026

Fulvio Vassallo Paleologo Avvocato

Articolo pubblicato su Adif, Associazione Diritti e Frontiere
Fulvio Vassallo Paleologo, 12 Feb 2026

Titolo originale La detenzione amministrativa nel disegno di legge “immigrazione”: una questione di costituzionalità

Questo contenuto fa parte di Osservatorio Autoritarismo

L’inasprimento delle misure contro i salvataggi in mare dei migranti, in pieno contrasto con il Diritto del mare e con quello Internazionale, arriva mentre si registra l’ennesima morte in un Centro per il Rimpatrio e mentre viene condannata la direttrice di quello di Torino, per un suicidio.

1. Il Consiglio dei ministri convocato ieri ha approvato un disegno di legge con nuove “disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale” e lo schema di legge delega per dare attuazione al Patto sulla migrazione e l’asilo adottato dall’Unione europea nel 2024. Il provvedimento contiene una pletora di materie accomunate soltanto dal chiaro intento propagandistico di restringere i diritti delle persone migranti trattenute nei CPR, per allontanarli dal territorio nazionale con la esternalizzazione delle procedure di asilo e della detenzione amministrativa, e con la riduzione della portata effettiva dei controlli giurisdizionali sulla legittimità delle procedure di espulsione e respingimento. In questo modo, al di là della dubbia efficacia delle singole misure repressive, ci saranno ulteriori occasioni per attaccare la magistratura, dopo che queste saranno approvate da un Parlamento ormai sotto totale controllo da parte dell’esecutivo. Quando i giudici disapplicheranno le nuove norme, sollevando quesiti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ed alla Corte Costituzionale, a fronte di evidenti contrasti con le garanzie dei diritti fondamentali previste dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalle Convenzioni internazionali richiamate nei Trattati e nei Regolamenti europei.

Si può peraltro prevedere che, anche a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti europei in materia di protezione internazionale, la riduzione della portata della cd. protezione complementare, piuttosto che garantire il rimpatrio dei richiedenti asilo denegati, possa aumentare il numero di persone straniere destinatarie di provvedimenti di espulsione, adesso contenuti nel diniego dello status di protezione, che comunque rimarranno nel territorio nazionale, con un ulteriore incremento dei soggetti potenzialmente destinatari di decreti questorili di trattenimento prolungato fino a 18 mesi nei centri per il rimpatrio (CPR). Anche quando non ci sono più prospettive concrete di rimpatrio, in contrasto con la vigente Direttiva rimpatri 2008/115/CE. In base all’art. 15 della direttiva 2008/115/CE “il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio” e “quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato”. Una previsione che il legislatore italiano ha sempre disatteso, senza che vi fosse una sentenza della Corte di Giustizia UE.

Tutto questo avviene mentre a Torino viene condannata la direttrice di un CPR per il suicidio di Moussa Baide, ed a Bari nel CPR di Palese muore un ragazzo di 25 anni per “arresto cardiaco”. Dopo che il ministro dell’interno aveva diffuso dati falsi per coprire il fallimento della detenzione amministrativa e del sistema delle espulsioni.

Mentre è stata già dimostrata la illegittimità del falso “blocco navale” a tempo “per motivi di sicurezza nazionale“, ma in contrasto con le Convenzioni internazionali di diritto del mare, che lo vietano nei casi di operazioni di ricerca e salvataggio (SAR), appare altrettanto insidioso per il rispetto dello Stato di diritto, e la tenuta democratica del nostro paese, il nuovo regime delle modalità del trattenimento amministrativo nei Centri per i rimpatri (CPR) e la “semplificazione” dei controlli giurisdizionali sulle espulsioni con accompagnamento forzato in frontiera. Con i più recenti provvedimenti in materia di sicurezza si è visto infatti come nuove forme di limitazione della libertà personale di dubbia costituzionalità, come il fermo preventivo sulla base del mero sospetto, e la detenzione amministrativa per impedire la partecipazione alle manifestazioni, siano state previste anche per i cittadini, sul modello di poteri discrezionali di polizia già ampiamente sperimentati nella prassi nei confronti delle persone migranti.

2. Già la scorsa settimana con un decreto-legge e con un disegno di legge in materia di sicurezza il Governo era intervenuto indirettamente sulla gestione della detenzione nei Centri per il rimpatrio (CPR), stabilendo  l’obbligo di cooperazione dello straniero detenuto ai fini dell’identificazione (art.28), rafforzando le procedure di respingimento, espulsione e rimpatrio (art.29) per uniformare la normativa nazionale al quadro europeo. Con l’art.30 del decreto legge si stabiliva il potenziamento delle reti dei centri di accoglienza e dei CPR. Si stabiliva anche, qualora la persona in condizione di irregolarità venisse rintracciata dopo la violazione del primo ordine di allontanamento adottato dal questore, di non procedere all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, con la possibilità immediata di trattenimento amministrativo e di accompagnamento forzato in frontiera senza la necessità di una ulteriore convalida del giudice.

Secondo la storica sentenza della Corte Costituzionale n.105 del 2001 il trattenimento amministrativo si può ricondurre alle “altre restrizioni della libertà personale”, di cui si fa menzione nell’art. 13 della Costituzione. “Né potrebbe dirsi, secondo questa sentenza che le garanzie dell’articolo 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti”. Con la sentenza n.96 del 2025 la Corte Costitituzionale, si rilevava come l’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 disciplinasse solo i «casi», non anche i «modi», della detenzione nei Cpr, regolati da un regolamento governativo (394/99) che rinvia ad ulteriori provvedimenti dei prefetti , in violazione del principio di uguaglianza (art.3 Cost.) e della riserva di legge stabilita dalla Costituzione (art.13 Cost.) anche in questa materia. Secondo il “considerando” 11 di quest’ultima sentenza,”Ricade, perciò, necessariamente sul legislatore – in quanto incide sulla libertà personale l’ineludibile dovere di introdurre una disciplina compiuta che detti, in astratto e in generale per tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità dell’amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni (quanto, indicativamente, alle caratteristiche degli edifici e dei locali di soggiorno e pernottamento, alla cura dell’igiene personale, all’alimentazione, alla permanenza all’aperto, all’erogazione del servizio sanitario, alle possibilità di colloquio con difensore e parenti, alle attività di socializzazione)“.

Le previsioni sulle modalità del trattenimento amministrativo contenute nel Disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, che introduce nel Testo Unico sull’immigrazione n.286/98 un nuovo articolo 17 bis intitolato “Disposizioni in materia di trattenimento” non rispettano queste indicazioni che costituivano una condizione necessaria per evitare la pronuncia di incostituzionalità della norma che prevede i CPR (art.14 del Testo unico 286/98 sull’immigrazione). Non sembra che queste nuove modalità della detenzione amministrativa rispettino pienamente la riserva di legge e garantiscano senza discriminazioni quei diritti fondamentali che richiama la Corte Costituzionale. E rimane sempre più oscura l’effettiva portata dei diritti di difesa concretamente azionabili dalle persone detenute, per la quali la Corte costituzionale impone la legittimità non solo delle misure limitative, ma anche delle modalità con cui esse sono applicate, in virtù degli artt. 24 e 111 Cost. (Sentenza n. 76 del 2025). Secondo la Corte costituzionale (sentenza n.96 del 2025), “all’adozione con fonte primaria delle modalità del trattenimento dovrà quindi conseguire la definizione di una più immediata ed efficace tutela processuale, anche attraverso l’individuazione del giudice competente e la predisposizione di un modulo procedimentale nel quale il trattenuto possa agire direttamente”.

3. Rispetto alla precedente normativa regolamentare di fonte amministrativa le nuove previsioni contenute nella bozza di disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri confermano come i Centri per i rimpatri rimangano zone franche regolate dalla discrezionalità amministrativa delle autorità di polizia e per esse dall’ente gestore. Come avviene con la forte limitazione della libertà di comunicare con l’esterno, con telefoni fissi installati nella struttura, e con un obbligo di preavviso, mentre i telefoni cellulari di proprietà dei trattenuti verranno custoditi dal personale del soggetto incaricato della gestione “per essere messi a disposizione dell’interessato per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo”. Non è difficile prevedere che questa disposizione, che amplia i poteri discrezionali delle autorità amministrative e dell’ente gestore, possa determinare un innalzamento esponenziale del clima di conflittualità all’interno dei CPR, limitando fortemente le possibilità di comunicazione con l’esterno.

L’ingresso dei membri del Parlamento nazionale o europeo e dei loro collaboratori è consentito soltanto “limitatamente alla facoltà di colloquio con gli stranieri presenti nei centri che ne fanno richiesta” come se fosse precluso il libero esercizio del diritto di ispezione, prerogativa di tutti i parlamentari, salvo forse una “motivata richiesta, in conformità ai criteri organizzativi della struttura”, un modo per evitare ispezioni a sorpresa e preparare i consueti infingimenti per nascondere la tragica realtà di queste strutture. Sembra escluso il potere di ispezione dei consiglieri regionali, che potranno entrare solo dopo richiesta avanzata da un detenuto e approvata dalla direzione della struttura. I collaboratori dei parlamentari dovranno essere soltanto quelli formalmente strutturati e non potranno essere più, come in passato, esperti e rappresentanti delle associazioni. Un ulteriore passaggio per allontanare occhi indiscreti e esponenti della società civile da realtà nelle quali si continuano a ripetere violenze ed abusi di ogni genere.

Il principio costituzionale della riserva di legge continua ad essere aggirato perchè nel nuovo diegno di legge, al di là delle apparenze, non ricorre una “disciplina compiuta” della detenzione amministrativa. Si prevede infatti che con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni generali introdotte per disciplinare i modi di trattenimento, che dunque rimangono per la maggior parte ancora rimessi ad un successivo provvedimento che si basa sulla più ampia discrezionalità amministrativa, con il persistente rischio di applicazioni difformi nei diversi CPR a livello di singole prefetture.

4. Il Dossier Statistico Immigrazione IDOS 2025 tratta dei CPR con un contributo di Andrea Oleandri della Cild (Coalizione italiana libertà e diritti civili), dal quale emergono impietosamente i persistenti limiti giuridici e soprattutto di efficacia di questi centri, caratterizati da strutture edilizie sempre più fatiscenti. Dal 2019 al 2024 i Cpr hanno conosciuto una media di rimpatri annua di circa 2.800 migranti, pari a meno della metà di quelli che annualmente vi vengono reclusi e con un tasso di rimpatrio che negli ultimi 3 anni (2022-2024) è andato addirittura diminuendo (dal 49,4 al 47,0% fino al 43,0% nel 2024). È da sottolineare che gli immigrati irregolari intercettati e rinchiusi nei Cpr (circa 6.000 all’anno in media) rappresentano una quota infima della loro presenza complessiva in Italia, stimata dall’Ismu in circa 500mila persone.

Manca ancora una compiuta regolamentazione per atto legislativo dei centri di detenzione con riferimento alle caratteristiche degli edifici e dei locali di soggiorno e pernottamento, in una materia che rimane sostanzialmente rimessa ad atti discrezionali della pubblica amministrazione, come le Linee guida ed i Capitolati di appalto, che nel caso specifico sono stati sottoposti a penetranti rilievi critici da parte della magistratura. A tale riguardo, nello schema di disegno di legge varato dal Consiglio dei ministri si prevede che “Al fine di assicurare la realizzazione di centri di permanenza per i rimpatri aventi caratteristiche omogenee in tutto il territorio nazionale, il Ministero dell’interno adotta, sentito il Ministero della salute, linee guida per la definizione delle caratteristiche tecnico-progettuali, tecnologiche ed impiantistiche generali di tali strutture e dei requisiti minimi dei locali da adibire alle attività sanitarie“.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7839/2025 del 7 ottobre 2025, ha parzialmente annullato lo schema tipo di capitolato d’appalto per la gestione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) con una decisione che evidenziava una “lacuna legislativa” e standard sanitari inadeguati, oltre che carenze relative alla tutela della salute e della prevenzione del rischio suicidario. Le previsioni a tale riguardo introdotte dal disegno di legge “immigrazione”, che si limitano ai “servizi sanitari essenziali”, lasciano nel vago queste modalità di trattenimento e sembrano concentrare sugli enti gestori lo svolgimento di queste delicate funzioni, a scapito di strutture sanitarie esterne, e della possibilità di accesso di medici indipendenti, con un ulteriore isolamento delle persone trattenute nei CPR. Non sembra neppure garantito un effettivo coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale e rimane il rischio che la somministrazione dei farmaci – inclusi psicofarmaci – possa avvenire senza il controllo effettivo da parte di medici specializzati. Con le conseguenze devastanti per la salute psico-fisica delle persone trattenute che si sono già documentate in passato.

5. Le modalità di reclamo giurisdizionale, che richiedono il rilascio di una procura speciale al difensore e modalità sommarie di trattazione con udienze a distanza e partecipazione facoltativa degli interessati, considerando la restrizione dei casi di ricorso con effetti sospensivi, non sembrano garantire l’effettivo esercizio dei diritti di difesa. Rimangono tra i rimedi azionabili in caso di violazione dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei CPR quelli indicati anche dalla Corte costituzionale, dunque lo “strumento risarcitorio generale di cui all’articolo 2043 del codice civile,(e) altresì del rimedio di cui all’articolo 700 del codice di procedura civile. Il ricorso alla tutela preventiva cautelare assicurata dall’articolo 700 del codice di procedura civile ben può, infatti, giustificarsi contro le violazioni o le limitazioni dei diritti fondamentali, subite da chi sia trattenuto presso un CPR, non oggetto di puntuale disciplina da parte del testo unico dell’immigrazione”.

Si dovrà anche verificare davanti ad un giudice, in sede di convalida o di richiesta di riesame del trattenimento, la legittimità delle prassi che saranno applicate nella gestione dei CPR e nel trattenimento dei cittadini stranieri, non solo con riguardo alle stringate modalità indicate adesso nel disegno di legge del governo, ma anche rispetto all’effettivo riconoscimento delle garanzie costituzionali (in particolare gli articoli 3,10,13, 24 e 32 Cost.) accordate a qualunque persona straniera presente in Italia, anche se si trova in condizione irregolare, come prescrive l’art. 2 del Testo Unico immigrazione n.286/1998. Ma si potrà fare ricorso anche davanti alla Corte europea dei diritti dell’Uomo ed alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per violazione della CEDU o delle norme vigenti a livello europeo in materia di trattenimento amministrativo. Ed è auspicabile un monitoraggio costante sui CPR, e sulle altre strutture assimilate nelle quali si pratica la detenzione amministrativa, oltre che sui rimpatri con accompagnamento forzato, da parte del Garante nazionale per le persone private della libertà personale e dei Garanti regionali.

Avvocato. Opera attivamente nella difesa dei migranti e dei richiedenti asilo, in collaborazione con diverse Organizzazioni non governative. Fa parte dell’Associazione Diritti e Frontiere, ADIF. E della rete europea di assistenza, ricerca ed informazione Migreurop oltre a essere componente della Campagna LasciateCientrare.

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