Tra sovranità popolare e stabilità istituzionale: il NO per la Costituzione

05 Marzo 2026

Pierluigi Mascaro

Questo contenuto fa parte di uno speciale Referendum Giustizia

La vignetta per il NO di Tullio Pericoli

La scelta del NO si configura come esercizio di controllo costituzionale diffuso da parte del corpo elettorale. A tutela dei principi supremi dell’ordinamento repubblicano.

Il referendum costituzionale in materia di giustizia rappresenta uno degli strumenti più significativi di partecipazione popolare previsti dall’ordinamento repubblicano. Disciplinato dall’art. 138 della Costituzione, non ha natura abrogativa, bensì confermativa: è volto a sottoporre al corpo elettorale una legge di revisione costituzionale già approvata dal Parlamento, ma non entrata in vigore per mancato raggiungimento della maggioranza qualificata dei due terzi in ciascuna Camera.

Quando l’oggetto del quesito investe l’assetto della funzione giurisdizionale, dell’ordinamento giudiziario o dei principi costituzionali che regolano l’equilibrio tra i poteri dello Stato, la consultazione assume un rilievo sistemico particolarmente elevato. La scelta di votare “No” nel referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 deve pertanto essere analizzata lungo due direttrici fondamentali: la legittimità giuridica e l’opportunità politico-istituzionale.

Dal punto di vista costituzionale, il voto negativo in un referendum ex art. 138 Cost. costituisce esercizio pieno della sovranità popolare sancita dall’art. 1 della Costituzione. A differenza del referendum abrogativo, qui l’elettore è chiamato a confermare o respingere una revisione della Costituzione già deliberata dal Parlamento. Il “No” non è dunque un rifiuto generico del cambiamento, ma una scelta espressa in ordine alla non entrata in vigore della riforma costituzionale proposta.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, la legittimità del voto contrario si radica in alcune considerazioni centrali.

Il procedimento di revisione previsto dall’art. 138 è strutturato in modo da assicurare un equilibrio tra rigidità costituzionale e possibilità di riforma. Il referendum confermativo opera come strumento di garanzia: consente al corpo elettorale di verificare se la modifica approvata dal Parlamento sia coerente con i principi supremi dell’ordinamento e con l’equilibrio complessivo della Carta.Il voto “No”, in questa prospettiva, esercita una funzione conservativa qualificata: tutela la stabilità del testo costituzionale in assenza di un consenso parlamentare particolarmente ampio. La rigidità della Costituzione non è un ostacolo alla democrazia, ma una garanzia contro mutamenti eccessivamente contingenti o polarizzati.

Le disposizioni costituzionali relative alla magistratura, in particolare gli articoli 101-113, delineano un sistema fondato sull’indipendenza e sull’autonomia dell’ordine giudiziario (art. 104). Ogni revisione che incida su tali assetti comporta una ridefinizione dell’equilibrio tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha costantemente affermato che l’indipendenza della magistratura costituisce presidio dei diritti fondamentali e non privilegio corporativo. In questa ottica, il voto contrario può essere motivato dalla convinzione che la riforma non assicuri un adeguato bilanciamento tra esigenze di efficienza e tutela dell’autonomia della funzione giurisdizionale.

Sebbene la Costituzione sia formalmente revisionabile, la dottrina e la stessa Corte costituzionale hanno elaborato la nozione di “principi supremi” e di “nucleo essenziale” non suscettibile di alterazioni tali da snaturare l’identità costituzionale. Il voto NO può quindi esprimere una valutazione sostanziale circa la coerenza della revisione con i valori fondamentali dell’ordinamento: separazione dei poteri, legalità, imparzialità del giudice, giusto processo. In tal senso, la scelta del NO si configura come esercizio di controllo costituzionale diffuso da parte del corpo elettorale.

Le norme costituzionali costituiscono il vertice della gerarchia delle fonti. La loro modifica produce effetti sistemici di ampia portata. Una revisione non sufficientemente condivisa o tecnicamente equilibrata può generare incertezze interpretative e conflitti applicativi. Il “No” può allora essere giustificato come opzione volta a preservare la stabilità del quadro costituzionale, evitando modifiche che non abbiano maturato un consenso politico e sociale adeguatamente ampio.

Accanto alla dimensione strettamente giuridica, occorre considerare il profilo dell’opportunità politica. Il referendum costituzionale è, per sua natura, un momento di alta responsabilità collettiva, in cui il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi sull’assetto fondamentale dello Stato. L’art. 138 presuppone che, in mancanza di una maggioranza qualificata dei due terzi, la riforma possa essere sottoposta al giudizio popolare. Il voto “No” può esprimere la convinzione che modifiche di rilievo costituzionale richiedano un consenso parlamentare e sociale più ampio di quello registrato in sede di approvazione. In questo senso, la scelta del “No” rafforza l’idea della Costituzione come patto condiviso e non come prodotto di maggioranze contingenti.

La giustizia è un settore ad alta densità tecnica e costituzionale. Intervenire a livello costituzionale significa ridefinire principi e strutture che incidono direttamente sul funzionamento dell’intero sistema giudiziario. Il “No” può essere motivato dalla valutazione che la riforma non presenti un sufficiente grado di organicità, o che non sia accompagnata da un progetto legislativo coerente in grado di tradurre le modifiche costituzionali in prassi efficaci.

Inoltre, l’assetto della giustizia assume rilievo anche nell’ambito dell’Unione europea, ove l’indipendenza e l’efficienza del sistema giudiziario costituiscono parametri di valutazione dello Stato di diritto. Una revisione costituzionale che incida su tali profili deve essere attentamente ponderata alla luce degli standard europei. Il voto “No” può dunque esprimere un orientamento prudenziale volto a evitare tensioni o incoerenze rispetto al quadro sovranazionale.

Ogni revisione costituzionale comporta effetti di lungo periodo. Il voto contrario può rappresentare una scelta di responsabilità politica, orientata a evitare modifiche che non offrano garanzie sufficienti in termini di efficienza, imparzialità e tutela dei diritti. In tal senso, il “No” non è mera opposizione, ma espressione di una valutazione critica sull’idoneità della riforma a migliorare l’assetto istituzionale.

In sintesi, un’analisi giuridico-scientifica mostra che il “No” nel referendum costituzionale sulla giustizia può esprimere una chiara volontà di tutela della stabilità e della rigidità costituzionale; di salvaguardia dell’equilibrio tra i poteri dello Stato; di protezione dell’indipendenza della magistratura e delle garanzie del giusto processo; di ampio consenso per modifiche di rango costituzionale; di coerenza con il quadro europeo.

In uno Stato costituzionale di diritto, la scelta di non confermare una revisione della Carta fondamentale non equivale a un rifiuto del cambiamento, ma può configurarsi come atto di prudenza istituzionale e di difesa dell’architettura costituzionale. Il NO diviene così espressione di una concezione della riforma costituzionale fondata sulla stabilità, sulla condivisione e sulla tutela dei principi supremi dell’ordinamento repubblicano.

Pierluigi Mascaro è Dottorando di ricerca in Sostenibilità e Agenda ESG (Environmental, Social, Governance) presso l’Università “Mercatorum” di Roma.

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