Separare per controllare: la vera posta in gioco

04 Marzo 2026

Adamo Nicola Pepe Magistrato della Corte dei conti

Questo contenuto fa parte di uno speciale Referendum Giustizia

L’obiettivo è spaccare la magistratura. Perché la sua unità è un modello che ha permesso di garantire la sua indipendenza e coerenza al sistema giudiziario. Inappropriati i paragoni con i sistemi negli altri Stati europei.

Premessa

La recente riforma costituzionale non risolve i veri problemi che affliggono la giustizia, ma ha come scopo unicamente quello di modificare l’attuale equilibrio dei poteri. Non sono decise altre questioni: non sono decisi i tempi della giustizia (lentezza dei processi), né potenziate le garanzie del cittadino all’interno del processo oppure previste norme per rimediare agli errori giudiziari o ancora sulla certezza della pena da scontare. Nessuna di queste utili questioni è affrontata da questa revisione costituzionale. E allora?

E allora non si tratta di una riforma della giustizia, né della separazione delle carriere, perché esisteva già di fatto, ma di un intervento che mira soltanto a ridurre l’autonomia della Magistratura e magari a preparare il terreno per una riforma costituzionale di più ampia portata volta ad assoggettare il Pubblico ministero al Potere esecutivo che oggi probabilmente, un po’ per pudore o più semplicemente perché i tempi non erano ancora maturi, non si è avuto il coraggio di fare.

Principali novità introdotte

La riforma costituzionale prevede la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, più una Corte disciplinare, con un nuovo sistema di selezione della componente togata. Ed è proprio questo l’aspetto più rischioso! La riforma introduce il sorteggio come criterio per la scelta dei membri del Csm, ma la predisposizione dell’elenco da cui attingere i componenti togati è rimandata alla legge ordinaria che dovrà essere approvata dopo l’eventuale vittoria del Sì. Questo meccanismo – oltre ad eliminare la rappresentanza democratica dei magistrati – indebolisce l’autogoverno della Magistratura perché c’è il rischio concreto che la legge ordinaria affidi al Ministero della giustizia la compilazione dell’elenco oppure alla stessa maggioranza parlamentare che sostiene il Governo. In tal caso il Governo potrebbe escludere dall’elenco magistrati “non graditi”, includere quelli “graditi”.

Insomma, che il Governo non influirà sull’elenco è una promessa, non una garanzia. Anzi, a dire il vero, possiamo stabilire, per esclusione, chi formerà il famoso elenco del sorteggio: il Presidente della Repubblica non può farlo, perché è membro di diritto dei due nuovi Csm e, essendo un organo di garanzia, non può assumere funzioni operative. Non può farlo il Csm uscente, perché sarebbe autoreferenziale in quanto i suoi componenti finirebbero per votare sé stessi con evidente conflitto di interesse. Non possono farlo, infine, i nuovi Csm (giudicante e requirente) per il semplice fatto che ancor non esistono al momento della prima applicazione della riforma. E allora chi resta? Per esclusione, restano il Ministero della giustizia, cioè il Governo, e il Parlamento, ossia la maggioranza parlamentare che sostiene il Governo. Questo timore trova conferma nella stessa formulazione dell’art. 3 della legge costituzionale, oggetto del referendum. La disposizione in parola, infatti, non richiama l’intero corpo dei magistrati requirenti e giudicanti, non dice che verranno estratti a sorte tra tutti i magistrati, tant’è che, subito dopo, rimette ad una futura legge ordinaria, sia il numero dei magistrati da includere nell’elenco dei sorteggiabili sia le procedure per la formazione dell’elenco stesso. Infatti, l’art. 3, comma 4, del testo di legge costituzionale (GU Serie Generale n. 253 del 30.10.2025), testualmente prevede che la scelta dei due terzi dei componenti togati avvenga mediante sorteggio “…tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge…”. Questa formula lascia un margine enorme al legislatore ordinario e potrebbe prestarsi a possibili arbitri. Non sto dicendo che accadrà. Sto dicendo che il testo costituzionale lo consente. D’altra parte, se il legislatore costituzionale avesse voluto attribuire alla Magistratura un ruolo diretto nella compilazione dell’elenco avrebbe potuto e dovuto farlo in modo esplicito, ma non lo fa!

I sostenitori del Sì rispondono alle critiche affermando che il sorteggio dovrebbe eliminare il potere delle correnti interne alla Magistratura. 

A ben vedere, però, le correnti non spariscono solo perché non c’è l’elezione dei membri togati. Semplicemente si spostano a monte, nella fase in cui si decide chi entra nell’elenco dei sorteggiabili, mentre gli accordi tra correnti possono comunque essere conclusi anche dopo la formazione del Csm.

I sostenitori del Sì affermano che la riforma rafforzerebbe il principio della “parità” tra accusa e difesa, ma questo principio, sancito dall’art. 111 della Costituzione, non riguarda la fase delle indagini condotte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, bensì assicura il contraddittorio tra le parti davanti al giudice, durante il processo. Non esiste, per ovvie ragioni, alcuna “parità’ nella fase investigativa in quanto i ruoli sono diversi: compito della difesa è quello di tutelare l’imputato – costi quel che costi, altrimenti l’avvocato potrebbe essere accusato di infedele patrocinio – mentre il Pm deve accertare i fatti. Non è una parte privata: ha l’obbligo di ricercare la verità anche quando emergono elementi favorevoli all’imputato. Come si fa ad affermare che al di fuori del processo sono uguali quando hanno obblighi e poteri diversi? La parità, quindi, riguarda il contraddittorio tra le parti, nel processo, non i poteri e i doveri delle indagini. Parlare di “parità”, come se fossero due avvocati contrapposti, è una semplificazione fuorviante.

Altra affermazione strumentale: “Chi controlla la Magistratura?’”.  Il sistema italiano non lascia i magistrati senza controllo sia perché un terzo dei componenti dell’attuale Csm è eletto dal Parlamento in seduta comune, sia perché l’organo di autogoverno della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Senza contare, inoltre, che gli atti del Csm sono sindacabili dal giudice amministrativo. Quindi l’idea che i magistrati “non rispondano a nessuno” è completamente falsa!

A minare ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura è l’Alta Corte che sostituirebbe il Csm nella gestione del procedimento disciplinare a carico dei magistrati. Quest’organo sarebbe composto da giudici e Pm, sempre sorteggiati, più membri laici. Anche in questo caso il rischio di influenza politica è evidente in quanto i membri dell’Alta Corte sarebbero scelti dal Parlamento, o meglio dalla maggioranza parlamentare che sostiene il governo in quel momento in carica, aumentando quindi il rischio di influenza politica e senza peraltro eliminare le correnti. Immaginate un magistrato che indaga su un “un politico”: ben potrà essere poi giudicato disciplinarmente da un organo in cui siedono membri della stessa maggioranza politica. Secondo voi, questo magistrato sarebbe sereno svolgendo l’indagine sapendo che un giorno potrebbe essere attivato nei suoi confronti un procedimento disciplinare i cui membri non sono più eleggibili dai giudici stessi ma scelti, direttamente o indirettamente, dal potere politico?

In merito alla presunta necessità di separare le carriere tra pubblici ministeri e giudici, è opportuno sottolineare che si tratta di un falso problema, poiché nella pratica la separazione esiste già. I dati lo confermano: soltanto lo 0,5% dei magistrati ha finora richiesto il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti (circa 40 magistrati su 11.000). questa scarsissima mobilità non è casuale, ma è la conseguenza diretta della riforma Cartabia del 2022 che ha reso tale passaggio estremamente difficile, se non eccezionale. La normativa attuale consente, infatti, un solo cambio di funzioni nell’intera carriera e solo a condizione di trasferirsi in un’altra Regione o in un diverso distretto di core d’appello. 

Il confronto con altri Paesi, dove è già così, è spesso usato dai sostenitori del Sì in modo strumentale e superficiale. In Italia il contesto è completamente diverso perché da oltre trent’anni assistiamo a un conflitto aperto tra una parte della politica e la magistratura che altrove non c’è: attacchi pubblici a magistrati, accuse di “giustizia politicizzata”, tentativi di delegittimazione della Procure, proposte di riforma nate come reazione a singole inchieste. Questa tensione non ha equivalenti in Francia, Germania o Spagna. Per questo motivo, importare modelli stranieri senza considerare il nostro contesto può essere pericoloso. Sarebbe come dire: in Svezia lasciano la porta di casa aperta, perché non lo facciamo pure noi? 

 Conclusioni

La verità è che non si avvertiva proprio il bisogno di questa riforma costituzionale, che lungi dal risolvere i veri problemi che affliggono la giustizia ha come scopo unicamente di indebolire l’autonomia del giudice. Fa perdere al pubblico ministero, quella cultura della giurisdizione che rappresenta un valore imprescindibile per la tutela delle libertà dei cittadini stessi. L’intervento viene presentato come necessario per garantire l’imparzialità dei giudici e l’equilibrio tra accusa e difesa, ma i dati e la normativa vigente mostrano una realtà molto diversa. In questo contesto, la riforma costituzionale non sembra rispondere a un’esigenza concreta del sistema. Più che risolvere criticità effettive, introduce nuovi squilibri e rischia di compromettere un modello – quello dell’unità della magistratura – che ha garantito per decenni indipendenza e coerenza al sistema giudiziario. 

Adamo Nicola Pepe è Magistrato della Corte dei conti.

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