La storia del cittadino algerino che lo Stato italiano dovrà risarcire con 700 euro non c’entra in alcun modo con la separazione delle carriere dei magistrati. Eppure c’è chi vorrebbe far credere il contrario. La vicenda è la seguente. L.R., cittadino algerino, è trattenuto nel CPR di Gradisca d’Isonzo in Friuli-Venezia Giulia in attesa di essere espulso. Sposato con una cittadina italiana, vive in Italia da diciannove anni ed è padre di due minori. Il tribunale per i minorenni dispone che L.R. segua un percorso di valutazione prognostica della capacità genitoriale e che, per tale ragione, incontri di tanto in tanto i propri figli. E invece, la sera del 20 aprile 2025 viene fatto salire su un autobus, con i polsi legati e senza la possibilità di avvisare telefonicamente il proprio avvocato e i familiari.
Non gli viene detto pressoché nulla, se non che si andrà a Brindisi. Il viaggio dura più di venti ore e gli viene consentito di andare in bagno solo due volte. Poi L. R. viene imbarcato su una nave militare e portato in Albania, presso il CPR di Gjader. Per i familiari L.R. è letteralmente scomparso; e così pure per il suo avvocato, che si premura di scrivere all’amministrazione della giustizia senza ricevere risposta alcuna.
Sulla base di quale atto L.R. è stato trasferito in Albania? Sulla base di niente: qualcuno si è limitato a prelevarlo e a portarlo via. La difesa del Ministero dell’Interno sostiene che sia prassi consueta trasferire qualcuno senza che sia stato prima adottato un provvedimento amministrativo. Con grande stupore del tribunale di Roma: se non c’è un atto amministrativo, in che modo valutare la legittimità di ciò che si compie e, dunque, il rispetto della legge?
Per il tribunale, violati sono i diritti fondamentali di L.R., giacché il potere è stato esercitato con modalità non compatibili con le garanzie costituzionali che assistono il diritto alla libertà personale e alla vita privata. Diritti fondamentali – vale la pena di precisare – che la Costituzione riconosce a tutti: tanto al cittadino italiano quanto allo straniero, a prescindere se siano essi in stato di libertà o in stato di detenzione.
Per questo motivo, il tribunale di Roma ha riconosciuto il risarcimento dei danni in favore del cittadino algerino: lo ha fatto in applicazione della legge, e cioè del codice civile del 1942. Perché i giudici – e qui siamo all’abc del diritto – non creano la regola del caso, ma si limitano ad applicare le leggi: quelle che la stessa politica decide di porre in essere.
Prendersela allora con i giudici non ha senso, come non ha senso collegare la storia di L.R. con il referendum sulla separazione delle carriere. Sostenere il contrario equivale a non avere rispetto per i cittadini, che a fine marzo si recheranno alle urne, e per le istituzioni che si rappresentano: e questo è grave, inaccettabile, intollerabile.


Luigi Manconi