Il fermo preventivo che nega i diritti costituzionali

06 Febbraio 2026

Francesco Pallante Costituzionalista

Articolo pubblicato su il Manifesto
Francesco Pallante, 6 Feb 2026

Titolo originale Il fermo preventivo che nega i diritti costituzionali

Questo contenuto fa parte di Osservatorio Autoritarismo

Alla destra non basta la riforma costituzionale della magistratura: l’obiettivo è annichilirne il ruolo.

In occasione delle manifestazioni in luogo pubblico e persino aperto al pubblico, le persone ritenute pericolose potranno essere preventivamente trattenute fino a 12 ore dalle forze dell’ordine, senza autorizzazione di un magistrato.

Leggendo la nuova misura contenuta nell’ennesimo decreto legge sulla sicurezza, mi è tornata alla mente la storia del trisavolo Giovanni Ferrero, socialista torinese di professione barbiere, con bottega non lontana dal luogo in cui si sono svolti i violenti eventi dello scorso sabato.

Diversamente dal manipolo di manifestanti che si è scontrato con la polizia, il trisavolo Giovanni era un uomo pacifico. Partecipava alle riunioni del suo circolo politico, e, dopo un piatto di minestra, offriva un taglio di barba e capelli ai compagni appena scarcerati. Radicale nelle idee, aveva un’indole non violenta. Ciò nonostante, tutte le volte che era in programma qualche iniziativa pubblica del re a Torino, i carabinieri si presentavano preventivamente sull’uscio della sua bottega, per ripetere sempre la stessa litania: «Giuanin, a l’è ura» («Giovannino, è l’ora»). E lui, docile, li seguiva nella cella di sicurezza, dove rimaneva rinchiuso per qualche giorno: finché il re, assolti i propri impegni pubblici, se ne tornava al sicuro nei suoi palazzi.

Mi ha sempre colpito, fin da piccolo, questa storia. Non conoscevo ovviamente nulla del diritto costituzionale. Eppure, questo lontano parente che veniva rinchiuso dalle forze dell’ordine non perché avesse fatto qualcosa di male, ma semplicemente per le idee che professava, e non aveva paura di manifestare, mi è sempre sembrato un emblema, in scala ridotta, dell’ingiustizia del mondo. Ancora oggi mi capita d’immaginare Giuanin, con lo sguardo rassegnato, posare pennello e rasoio, prendere la piccola valigia sempre pronta all’occorrenza, e seguire con dignità i carabinieri fino alla caserma. E chissà quanti come lui.

Crescendo – studiando, approfondendo e, infine, insegnando il diritto costituzionale – ho imparato a inquadrare teoricamente quella lontana vicenda ottocentesca. Il socialista Giovanni Ferrero era vittima dell’impiego disinvolto delle misure amministrative di prevenzione che lo Statuto albertino consentiva all’autorità di pubblica sicurezza. Misure basate sul sospetto, volte a prevenire – appunto – azioni che, nel caso di Giuanin (e di chissà quanti altri), mai sarebbero state nemmeno concepite. Era sufficiente essere ascrivibili a un determinato ambiente politico, o anche solo ideale, per perdere i diritti che pure lo Statuto, formalmente, proclamava. L’articolo 26 della Carta albertina era chiaro: «La libertà individuale è guarentita. / Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive». Eppure, la libertà individuale dei socialisti – e non solo la loro – era in balìa dell’arbitrio poliziesco.

Sembra incredibile, ma è a questo passato – poi, ovviamente, portato all’esasperazione dal regime fascista, attraverso l’istituto del confino – che anela a ricondurci il governo, tramite la reintroduzione del fermo di prevenzione: una misura apertamente lesiva della libertà personale (sia per la mancata tipizzazione dei presupposti, in violazione della riserva di legge, sia per l’intervento ex post, anziché ex ante, della magistratura: una sorta di norma sul silenzio-assenso in tema di libertà personale!), nonché della libertà di riunione, non assoggettabile ad autorizzazioni preventive.

Non si tratterebbe, insomma, di un ritorno al passato soltanto per il diritto penale. È il diritto costituzionale, nel suo nucleo liberale, che rischia di essere travolto. A segnare il passaggio dalle costituzioni ottocentesche a quelle novecentesche è proprio il riconoscimento della soggezione di tutti i pubblici poteri, anche di quello legislativo, alla costituzione. Le costituzioni ottocentesche proclamavano i diritti, ma, consentendo al potere politico di sospenderli senza particolari vincoli, non li garantivano. La garanzia dei diritti è il tratto distintivo delle costituzioni novecentesche, che affidano tale delicatissimo compito – difendere i diritti dei cittadini dai possibili abusi del potere politico – alla magistratura: ed è per questo che la sua autonomia e indipendenza è tanto preziosa.

Alla destra, insomma, non basta nemmeno la riforma costituzionale della magistratura: l’obiettivo è annichilirne il ruolo. Com’era al tempo del trisavolo Giuanin.

Francesco Pallante è professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino.
Tra le sue pubblicazioni: con Gustavo Zagrebelsky, Loro diranno, noi diciamo; Vademecum sulle riforme istituzionali (Laterza 2016); Per scelta o per destino? La Costituzione tra individuo e comunità (Giappichelli editore Torino 2018), Contro la democrazia diretta (Einaudi 2020), Elogio delle tasse (Edizioni Gruppo Abele 2021).

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