Nell’intervento svolto nel corso di una riunione di “Libertà eguale”, tenutasi a Firenze lo scorso 12 gennaio, il prof. Augusto Barbera ha spiegato – con la consueta acutezza di sempre – le ragioni del suo sostegno alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. E, come molti, ha ricordato giustamente l’apporto che Calamandrei seppe dare alla scrittura delle disposizioni costituzionali sulla Magistratura. Qui va solo soggiunto che quell’apporto dovette scontare il naturale compromesso che le forze politiche raggiunsero in Assemblea Costituente e che non consentirono a Calamandrei di vedere realizzate in modo più compiuto le proprie idee in fatto di giustizia. Un punto, però, appare chiaro: i Costituenti si proposero di voltare pagina e di recidere i fili del passato che tenevano assieme giustizia, organizzazione della giustizia e potere politico. In questo senso, esordire sottolineando – come fa il prof. Barbera – che la riforma sulla separazione delle carriere sia la logica conseguenza della riforma Vassalli-Pisapia, «che aveva smantellato il vecchio codice di impronta autoritaria», da un lato, rischia di mettere in ombra lo sforzo profuso dagli uomini e dalle donne in Assemblea Costituente, e, dall’altro, potrebbe anche ingenerare il sospetto che la riforma serva a far piazza pulita di un residuo storico del passato, del tutto inaccettabile. Come se nel frattempo il legislatore e soprattutto la Corte costituzionale non fossero mai intervenuti in materia.
I Costituenti si proposero di voltare pagina e di recidere i fili del passato che tenevano assieme giustizia, organizzazione della giustizia e potere politico
Non entro nel merito dei singoli punti affrontati dal prof. Barbera. Mi soffermo solo su un paio di passaggi del suo intervento.
Il prof. Barbera sostiene che questa riforma non sia «la rivincita di Berlusconi». Osservo, però, che il testo della riforma – in parte migliorato, in parte peggiorato – proprio da lì arriva, e cioè dal ddl presentato dal Presidente del Consiglio Berlusconi e dal Ministro della Giustizia Alfano il 7 aprile 2011 (poi ripreso con alcune modifiche dall’On. Brunetta, Capogruppo alla Camera del gruppo parlamentare “Forza Italia-il Popolo della libertà-Berlusconi Presidente”, il 25 novembre 2013): l’idea dei due CSM, dell’Alta Corte disciplinare e del sorteggio era già lì, sebbene le norme sulle modalità di accesso ai CSM e alla “Corte di disciplina” introducessero un sistema misto (prima sorteggio e poi elezione dei sorteggiati): una soluzione già criticata al tempo dalla migliore dottrina italiana.
Il prof. Barbera giustifica, poi, la separazione delle carriere con l’argomento che essa sia «ormai adottata in quasi tutte le democrazie liberali con la sola eccezione italiana; ed anzi in molte di esse è prevista la dipendenza dei PM dal Ministro della Giustizia». In altre occasioni, però, mi pare che sul punto il prof. Barbera sia stato più problematico. In uno scritto del 2007, dedicato alle idee di Calamandrei sull’ordinamento giudiziario, Egli aveva sì sottolineato come non si potessero eludere alcuni interrogativi di fondo, come quello relativo alla necessità di «tutelare meglio l’indipendenza del giudice dal PM», ma aveva al contempo evidenziato come non fossero «del tutto infondate le opinioni di chi teme che la separazione possa portare a un potente corpo ulteriormente separato e quindi, in prospettiva, teme che, come rimedio a tale separatezza, si arrivi al progressivo crescere di spinte per il controllo governativo sui pubblici ministeri». Egli aveva, inoltre, aggiunto che l’indipendenza esterna «è un pilastro che va difeso – io credo – con ferma determinazione ma avendo piena coscienza che si tratta anche qui di una anomalia nel panorama degli ordinamenti a costituzionalismo liberaldemocratico. In tutti gli ordinamenti occidentali il pubblico ministero (…) dipende dal Ministro della Giustizia». Se così è, allora il punto centrale della riforma dovrebbe essere un altro e non già la separazione delle carriere in sé o ciò che accade in seno al CSM in sé: quello di sciogliere, cioè, la questione della natura ibrida del Pm (frutto inevitabile del compromesso raggiunto dalle proposte politiche in Assemblea Costituente). E questo, però, ci riporterebbe nuovamente a Calamandrei, il quale, proprio al fine di garantire che il potere giudiziario restasse indipendente, ma collegato agli altri poteri dello Stato (in modo che l’indipendenza non divenisse separatezza, autoreferenzialità), aveva, ad esempio, proposto l’istituzione di un procuratore generale nominato dal Capo dello Stato e avente il compito di vigilare e coordinare l’azione dei pubblici ministeri, nonché di esercitare l’azione disciplinare: un organo non sottratto del tutto al circuito democratico perché responsabile dinanzi al Parlamento (che avrebbe potuto “sfiduciarlo”).
Vero è che il prof. Barbera ha sostenuto (anche qui da tempo) che la proposta di Calamandrei non fosse affatto cristallina proprio in relazione al ruolo del pubblico ministero nel sistema complessivamente inteso, ma resta il fatto che questo problema resterà immutato anche qualora dovesse entrasse in vigore la riforma: il PM e l’azione penale resteranno quel che sono.
Anche questa è un’ambiguità: non riuscì a scioglierla Calamandrei, non la scioglierà neppure Nordio.


Daniela Padoan