Addio al bicameralismo perfetto e al vecchio Senato, trasformato (o ridotto) in un ente di secondo livello con funzioni per lo più consultive. Corsia preferenziale per i disegni di legge del governo. Quorum più alti per eleggere il presidente della Repubblica e per le leggi di iniziativa popolare. Sono i punti principali della riforma costituzionale renziana, approvata in prima lettura in Senato lo scorso otto agosto. Oggi dovrebbe arrivare il sì della Camera, ma per arrivare al via libera definitivo la strada è lunga. Il ddl di revisione costituzionale, come prevede l’articolo 138 della Carta, va approvato in doppia lettura conforme da Camera e Senato, e tra una votazione e l’altra devono trascorrere almeno tre mesi. Nel secondo passaggio è richiesto il sì della maggioranza assoluta (la metà più uno dei componenti di ciascuna Camera). Una volta approvato da Montecitorio, che l’ha sottoposto a lievi modifiche, il ddl di riforma dovrà tornare in Senato, dove si dovrà chiudere la prima lettura (ma si voterà solo sulle parti modificate). Toccherà quindi di nuovo alla Camera (non prima di giugno) e poi a palazzo Madama, per quella che sarebbe l’ultima votazione. La
Carta prevede l’obbligo del referendum qualora, in seconda lettura, il ddl costituzionale non venga approvato con la maggioranza dei due terzi in ciascuna Camera. Ma il governo vuole che la consultazione popolare si svolga in ogni caso, come ribadito nelle ultime ore da Matteo Renzi.
Addio al bicameralismo perfetto percepiscono alcuna indennità parlamentare. Ma a mutare sono soprattutto i poteri dei due rami del Parlamento. La Camera (che mantiene i suoi 630 membri) diventa l’unica a votare la fiducia al governo e a controllare il suo operato, e può approvare da sola la grandissima parte delle leggi. Con la riforma, dovranno essere approvate da entrambe le Camere solo le riforme e leggi costituzionali, le leggi elettorali del Parlamento e degli enti locali, la ratifiche dei trattati internazionali, e le leggi sui referendum popolari. Per le altre basterà il sì della Camera. Ma il Senato può comunque intervenire, chiedendo di esaminare i ddl passati alla Camera entro 10 giorni dalla loro approvazione. Le proposte di modifica vengono inviate entro 30 giorni a Montecitorio, che deve dare il via libera definitivo al testo, e può anche ignorare i suggerimenti dei senatori. Il passaggio in Senato è obbligatorio per le leggi di bilancio. Capitolo a parte per le leggi “a tutela dell’unità giuridica ed economica della Repubblica” o a tutela dell’interesse nazionale: in questo caso, la Camera può ignorare le modifiche proposte dal Senato solo votando a maggioranza assoluta.
Corsia accelerata per l’esecutivo Un altro punto cruciale è il “voto a data certa”, in base al quale il governo può chiedere alla Camera di deliberare che un ddl “essenziale per l’attuazione del programma del governo” venga votato in via definitiva entro 70 giorni. In pratica l’esecutivo può chiedere una corsia accelerata per i suoi provvedimenti, grazie a cui vengono dimezzati i termini per chiedere modifiche a disposizione del Senato. Il voto a data certa è escluso per pochissime leggi, tra cui quelle che vanno approvate da entrambe le Camere e quelle che concedono l’amnistia e l’indulto. Dal Quirinale ai referendum, cambiano i quorum.
A eleggere il presidente della Repubblica saranno i parlamentari, senza più l’apporto dei delegati regionali. Si alza il quorum per l’elezione, che dal quarto scrutinio richiede la maggioranza dei tre quinti dei parlamentari (attualmente basta la maggioranza assoluta) e dal settimo scrutinio in poi vuole i tre quinti dei votanti. Modifiche anche per il referendum abrogativo: se a chiederlo sono 800 mila persone, il quorum per approvarlo diventa la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni politiche (e non più degli aventi diritto al voto). Per le proposte di legge iniziativa popolare serviranno 150 mila firme, rispetto alle 50 mila attuali (altra norma contestata). Enti tagliati e nuove competenze La riforma incide sul Titolo V. Elimina il riferimento alle province come enti costitutivi della Repubblica e sopprime la competenza concorrente tra Stato e Regioni, ridistribuendo le singole materie tra amministrazione ed enti locali. Novità rilevante è la clausola di supremazia , che consente allo Stato, su proposta del governo, di legiferare su materie di competenza regionale a tutela dell’unità della Repubblica o dell’interesse nazionale.
Il Fatto Quotidiano – 10 Marzo 2015