Suscita forti perplessità sia politiche che giuridiche il disegno di legge Ceccanti e Chiti del 27 giugno, col quale, dai due senatori del PD, si vorrebbe, con una legge costituzionale, far invitare il popolo italiano ad esprimere la sua scelta tra la forma di governo parlamentare tedesco e la forma di governo semipresidenziale.
Politicamente, il disegno di legge costituzionale suscita perplessità perché l’iniziativa dei due senatori del PD, individuando, come uno dei corni dell’alternativa, il semipresidenzialismo, finisce per porsi in contrasto con la posizione ufficiale tenuta dello stesso PD contro il tentativo del PDL, di pochi giorni fa, di far approvare un emendamento in favore del semipresidenzialismo nel corso della riforma costituzionale attualmente in discussione.
Giuridicamente, il disegno di legge costituzionale suscita perplessità perché il referendum d’indirizzo, cui esso tende, non è affatto previsto nella nostra Costituzione. Le leggi costituzionali di cui all’art. 138 della Costituzione presuppongono infatti che la scelta in favore di una data disciplina formalmente costituzionale debba avvenire “nelle” Camere.
E’ bensì vero che nella relazione al disegno di legge costituzionale si citano due esempi. Il primo è costituito dal referendum d’indirizzo previsto dalla legge costituzionale n. 2 del 1989, che però era privo di efficacia pratica perseguendo scopi generici in favore dell’Europa. Il secondo, ben più pertinente, è – come appunto si legge nella relazione – «quello varato in Francia nel 1945 sulla base dell’ordinanza n. 45-1836 del 17 luglio dal Governo provvisorio delle forze di Resistenza per dirimere il conflitto tra visioni diverse del processo costituente, con due quesiti: il primo sul ritorno o meno alle leggi costituzionali della Terza Repubblica e il secondo su due diverse ipotesi da affidare a un’Assemblea costituente per la nascita di una Quarta Repubblica».
Questo secondo referendum – come ammettono i due autorevoli parlamentari – costituiva però la fase di un “processo costituente”, non diversamente dagli eventi che si dispiegarono in Italia dal 1945 in poi. Un processo che, come ben sanno gli studiosi che si sono occupati dell’instaurazione di un nuovo ordine costituzionale, si muove o nell’ ”illegalità” – e cioè in contrasto con il vigente ordinamento costituzionale – o, tutt’al più, nell’ ”alegalità”, quando manca del tutto un ordine costituzionale contrapposto, come nella Germania del secondo dopoguerra. Un processo, quello costituente, che non si muove mai, per definizione, nella “legalità” perché nella legalità non si instaura un “nuovo” ordinamento, ma si attua il “vecchio” ordinamento in vigore.
Orbene, un referendum d’indirizzo, come quello proposto da Ceccanti e Chiti, che vincoli il Parlamento ad adottare una forma di governo diversa da quella vigente si pone – quale che sia la bontà delle soluzioni poste in alternativa – manifestamente in contrasto contro la vigente Costituzione. Ed è quindi inammissibile nel suo contenuto precettivo, a differenza del referendum del 1989, che si poneva nella scia dei valori sopranazionali auspicati dallo stesso art. 11 della nostra Carta fondamentale.
Se tutto ciò non bastasse, vi è un ulteriore motivo di perplessità. L’appello al popolo perché sia esso a decidere la forma di governo finirebbe per caricare una tale scelta – soprattutto a favore del semipresidenzialismo – di suggestioni populistiche e identitarie, laddove una scelta di questo genere – ammesso che sia costituzionalmente legittima, di cui molti dubitano – deve essere meditata e razionale.
* Alessandro Pace, Costituzionalista e socio di LeG