SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XVI LEGISLATURA ———–
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa dei senatori CECCANTI E CHITI
Indizione di un Referendum di indirizzo sulla riforma della forma di governo prevista dalla Parte II della Costituzione
Relazione illustrativa
Colleghi senatori! Il rischio di un ennesimo stallo sulle riforme costituzionali ed elettorali, dopo l’eventuale fallimento del tentativo sperimentato in questi mesi, non sarebbe senza effetti per il Paese. Le forze politiche presenti in Parlamento si giocano su questo terreno larga parte della loro credibilità.
Se su punti qualificanti dell’accordo originario, in particolare sulla forma di governo, non si riesce a mantenere un accordo sarebbe pertanto preferibile da un lato scorporare le parti su cui il consenso permane approvandole a maggioranza di due terzi e nel contempo, dall’altro lato, predisporre uno strumento per condurre comunque in porto la riforma anche sul resto, evitando di tenere ulteriormente aperta la questione istituzionale.
Non si tratta di ripartire da zero. Sulla forma di governo esistono da tempo due (e solo due) proposte coerenti già istruite.
Da un lato quella del Primo Ministro concordata originariamente e basata sui quattro pilastri del testo costituzionale tedesco: il rapporto fiduciario è tra Primo Ministro e Camere; il Primo Ministro può proporre al Presidente anche la revoca dei ministri; può essere sostituito solo con mozione costruttiva, può porre davanti a una Camera la questione di fiducia e in caso di sconfitta può chiedere al Presidente lo scioglimento, a meno che il Parlamento entro ventuno giorni dalla richiesta non indichi un successore.
Dall’altro quella semi-presidenziale che si ispira al testo vigente nella V Repubblica francese, in particolare dopo la riforma della durata del mandato presidenziale, tenendo conto del testo Salvi approvato a suo tempo nella Commissione Bicamerale per le Riforme che operò nella XIII Legislatura: il Presidente è eletto direttamente per cinque anni; rappresenta l’Italia in sede internazionale ed europea; sono suoi poteri propri la nomina del Primo ministro, l’indizione delle elezioni e lo scioglimento; presiede il Consiglio dei ministri; su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri.
Lo strumento qui individuato, il referendum di indirizzo, si basa su due precedenti. Il primo è quello varato in Francia nel 1945 sulla base dell’ordinanza n. 45-1836 del 17 luglio dal Governo provvisorio delle forze della Resistenza per dirimere il conflitto tra visioni diverse del processo costituente, con due quesiti: il primo sul ritorno o meno alle leggi costituzionali della III Repubblica e il secondo su due ipotesi diverse di poteri da affidare a un’Assemblea costituente per la nascita di una Quarta Repubblica. Il secondo è quello italiano della legge costituzionale 2/1989 sui poteri costituenti al Parlamento europeo, che è ripreso qui per vari aspetti tecnici.
Pertanto nel presente disegno di legge costituzionale:
l’articolo 1 prevede il meccanismo di indizione;
l’articolo 2 il testo sintetico dei quesiti modellati sullo schema francese del 1945;
l’articolo 3 precisa puntualmente le caratteristiche di base delle alternative poste agli elettori secondo quanto si è chiarito in precedenza;
l’articolo 4 regolamenta la campagna elettorale;
l’articolo 5 precisa le modalità della pubblicazione dei risultati;
l’articolo 6 regola il seguito parlamentare, prevedendo che spetterebbe ai Presidenti delle Camere d’intesa tra loro predisporre tempi e strumenti affinché entro dodici mesi le Camere approvassero una legge costituzionale sulla base dei risultati nel quesito n. 2, sempre che il n. 1 fosse stato approvato;
l’articolo 7 prevede una norma di chiusura rinviando all’analogia con la legge sui referendum;
l’articolo 8 predispone l’entrata in vigore immediata.
Per le ragioni precedentemente esposte, si invita ad un esame il più possibile celere del presente disegno di legge costituzionale.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1
(Indizione)
1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum avente per oggetto i quesiti indicato nell’articolo 2 e i relativi contenuti specificati nell’articolo 3.
2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, siano elettori per la Camera dei deputati.
Art. 2
(Testi dei quesiti)
1. I quesiti da sottoporre agli elettori su un’unica scheda sono i seguenti:
Quesito 1: “Ritenete voi che si debba modificare la forma di governo parlamentare della nostra Costituzione? “
Quesito 2: “Se alla domanda precedente ha prevalso il Sì’, ritenete voi che si debba preferire la forma di Governo del Primo Ministro (soluzione 1) o la forma di governo Semi-presidenziale (soluzione 2)?
Art. 3
(Specificazione dei contenuti delle soluzioni proposte nei quesiti)
1. Sulla scheda saranno altresì riportate le seguenti specificazioni:
“La soluzione 1 (forma di governo del Primo Ministro) si basa sulle seguenti modifiche costituzionali:
Il rapporto fiduciario è tra Primo Ministro e Camere. Il Primo Ministro può proporre al Presidente della Repubblica oltre alla nomina anche la revoca dei ministri; può essere sostituito solo con una mozione costruttiva che deve contenere l’indicazione del successore, può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia e in caso di sconfitta può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere che è comunque escluso se il Parlamento entro ventuno giorni dalla richiesta indica un successore.”
“La soluzione 2 (forma di governo semi-presidenziale) si basa sulle seguenti modificazioni costituzionali:
Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto a maggioranza assoluta con eventuale doppio turno di ballottaggio. Può essere rieletto una sola volta. Rappresenta l’Italia in sede internazionale ed europea. Sono suoi poteri propri, quindi non sottoposti a controfirma ministeriale, la nomina del Primo ministro, l’indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, il rinvio e la promulgazione delle leggi e l’invio dei messaggi alle Camere. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri”.
Art. 4
(Propaganda elettorale)
1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonché nell’articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall’articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano interesse positivo o negativo verso la formazione dell’unità europea e il sostegno e la promozione dell’Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. La commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di
cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per l’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.
Art. 5
(Pubblicazione dei risultati)
1. Il Ministro della giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall’Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione dei risultati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 6
(Seguito parlamentare)
1. Qualora risulti che la maggioranza dei voti validi sia stata raggiunta a favore del Sì nel quesito n. 1, i Presidenti delle Camere d’intesa tra loro predispongono tempi e strumenti affinché entro dodici mesi le Camere approvino una legge costituzionale sulla base dei risultati nel quesito n. 2.
Art. 7
(Rinvio alla legge sui referendum popolari)
1. Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto nella presente legge costituzionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 30 giugno 1970, n. 352 e successive modfiicazioni
Art. 8
(Entrata in vigore)
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.