Il ponte tibetano sull’abisso

22 Gennaio 2010

Lo slalom del cavaliere tra le leggi ad personam che gli consentano di evitare i processi, continua senza sosta e, purtroppo, comincia a raggiungere qualche traguardo: approvato in prima lettura al Senato il “processo breve” (ora alla Camera per il varo definitivo), è al nastro di partenza a Montecitorio il legittimo impedimento, in aula da lunedì 25 nel testo unificato Costa (Pdl) – Vietti (Udc). Saranno necessari pochi giorni di dibattito (un solo articolo, sette commi) e poi la legge si trasferirà al Senato. Secondo questa proposta, com’è ormai noto, per assicurare il “sereno” svolgimento delle funzioni non solo del presidente del consiglio ma anche dei ministri, e “in attesa di una legge costituzionale” ad hoc, si riconosce loro il “legittimo impedimento” a comparire alle udienze processuali in modo automatico, a causa di impegni istituzionali di qualunque natura, senza che il giudice della causa possa sindacare la richiesta (ciò che accade ora).Cosi il premier potrà evitare di trovarsi – come si compiace di affermare – ” davanti al plotone di esecuzione” dei tribunali che lo processano….!
Direbbe la senatrice Finocchiaro che Berlusconi è “senza senso di vergogna”. Le norme sul legittimo impedimento sono incostituzionali per molti giuristi, e anche “uno scempio”, forse minore del “processo breve” (che avrà conseguenze devastanti su tutto il sistema giudiziario, troncando senza rimedio migliaia e migliaia di procedimenti e quindi negando giustizia a chi l’attende da anni).

Le regole sull’impedimento si configurano come una inedita forma di “legge-ponte” utilizzabile dal premier per 18 mesi, in attesa, appunto, che una nuova legge Alfano bis costituzionale, per tutte le alte cariche, gli garantisca uno scudo processuale più solido.
Pochi giorni fa il presidente emerito della Consulta Valerio Onida ha sostenuto, a Montecitorio, che “l’ipotesi di una legge-ponte ordinaria verso una legge costituzionale ritengo sia inammissibile. Se l’intento è impedire che si svolga un determinato processo, si stabilisce una prerogativa e per questo ci vuole una legge costituzionale”. Infatti, secondo Onida, la Costa-Vietti è un provvedimento “scarsamente sostenibile sul piano costituzionale”. Vorrei adesso proporre un sintetico promemoria tecnico per i lettori, gli osservatori e forse anche per quei (pochi?) parlamentari che dimenticano di leggere le sentenze della Corte costituzionale, prima di legiferare. Nel testo-base (n.3013 di Vietti) del progetto sull’impedimento, si motiva la transitorietà della norma ricordando che la Corte costituzionale ha, in passato, ritenuto ammissibile la previsione di una disciplina limitata nel tempo e destinata ad essere sostituita da una legge, “che regolerà in via definitiva l’istituto che la norma temporanea anticipa: Corte costituzionale, sentenza 349 del 2007, diritto 7.1; sentenza 431 del 1987, diritto 5.3; sentenza 67 del 1984”. Nella prima pronuncia la Consulta giudicava sulla costituzionalità della legge di risanamento e razionalizzazione della finanza pubblica e perveniva, anche richiamando decisioni precedenti, alla dichiarazione di infondatezza di una tra le questioni sollevate, “essenzialmente in considerazione della temporaneità della disciplina.

E ancora sulla temporaneità pone l’accento la sentenza 24 del 2000″ (considerazioni in diritto 7.1). Nella seconda pronuncia (sul bilancio dello Stato 1986), la Consulta escludeva una declaratoria di illegittimità osservando che “la normativa impugnata” mostrava una “caratterizzazione ancor oggi di incertezza e disarmonia” ed auspicava una “attuazione definitiva della disciplina” contestata (diritto 5.3). Infine nella sentenza del 1984 (sull’ordinamento militare di pace), la Corte dichiarava non ammissibile la questione posta ed esortava “il legislatore ad assolvere senza indugi l’impegno dicreare l’organo che assicuri l’indipendenza della giurisdizione militare”. In conclusione, la Consulta dichiarava non illegittime alcune leggi che presentavano elementi di transitorietà o che dovevano essere rese operative pienamente: ma si trattava di norme di bilancio o di attuazione, che potevano facilmente essere “completate” o comunque chiarite, dopo una fase di temporanea applicazione. Non erano in discussione principi base dell’ordinamento e della Costituzione (articolo 3 sull’eguaglianza dei cittadini, prerogative dei parlamentari, etc). Insomma, non sembra davvero che queste sentenze siano valida e fondata giustificazione per una legge-ponte ordinaria (“un ponte tibetano sospeso sull’abisso” dice Vietti) verso una norma costituzionale futura. E’ una costruzione giuridica molto fragile.Invece, più vincolanti, convincenti ed adeguate, risultano le considerazioni in diritto esposte nella sentenza 262-2009 (quella sulla incostituzionalità del lodo Alfano).

In essa (al punto 7.3.2.1.) si legge che la sospensione del processo all’alta carica per legittimo impedimento a comparire, “dispo- sta ai sensi del codice di rito penale” (quello attualmente vigente!) contempera il diritto alla difesa con le esigenze dell’esercizio della giurisdizione. Perchè differenzia “la posizione processuale del componente di un organo costituzionale”, solo – si badi bene – per “lo stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale”. Insomma, il diritto alla difesa è “già adeguatamente soddisfatto” dall’ordinamento, con l’istituto attuale del legittimo impedimento (art.420 ter CPP). Mentre, nel nuovo testo in discussione alla Camera, si sta esattamente ribaltando questa concezione, con l’invenzione di un meccanismo proprio “automatico e generale” di impedimento a comparire, valido per il premier e i ministri. Quindi, il ponte sull’abisso – quando sarà varata questa legge – con ogni probabilità crollerà sotto l’esame della Consulta. E tuttavia, la norma ad personam resterà in vigore per 10-12 mesi, il tempo che occorrerà alla Corte per pronunciarsi e alla maggioranza per procurare un altro salvacondotto al premier.

Supportaci

Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo

Promuoviamo le ragioni del buon governo, la laicità dello Stato e l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico

Leggi anche

Newsletter

Eventi, link e articoli per una cittadinanza attiva e consapevole direttamente nella tua casella di posta.

×