1. Una legge diretta a far prescrivere i reati.
“Conoscere per deliberare” fu, cinquant’anni fa, il titolo di una delle “prediche inutili” del Presidente Luigi Einaudi. Era il richiamo ad uno dei principi basilari ed essenziali ai quali l’attività umana – ed in particolare quella politica – deve uniformarsi per essere trasparente nei fini, razionale nella scelta dei mezzi, idonea a produrre i risultati prefissi e a non provocare effetti collaterali infausti. Uniformarsi a questo principio è anche un fattore indispensabile di democrazia delle decisioni: perché la decisione politica non può essere razionalmente considerata una autentica scelta del Parlamento né può essere razionalmente controllata dal giudizio dell’opinione pubblica se non si conoscono con precisione e concretezza sia la situazione reale sulla quale l’intervento politico è diretto ad incidere sia gli effetti concreti che esso avrebbe.E’ quindi di una gravità senza precedenti che il Ministro della giustizia si sia rifiutato di fornire al Parlamento e ai cittadini i dati e le elaborazioni statistiche, che egli pure possiede o che comunque può agevolmente acquisire, circa l’impatto che la modifica della prescrizione avrebbe sui procedimenti penali ed in particolare sul numero di procedimenti penali, anche relativi a reati gravi e di grande allarme sociale, che sarebbero destinati a concludersi con il proscioglimento per prescrizione se la legge in discussione fosse approvata.
Dovrebbe essere un dovere politico, in un regime democratico, dire chiaramente ai cittadini e ai parlamentari, quanti e quali imputati, magari già condannati nei gradi di merito, verrebbero prosciolti senza che sia stato accertato dal giudice se essi sono colpevoli o innocenti.La riduzione drastica dei termini di prescrizione – accompagnata peraltro da un irrigidimento del regime processuale e sanzionatorio per i crimini della delinquenza comune ed in particolare della micro-delinquenza – è destinata a determinare, a regime, una sorta di amnistia generalizzata per un gran numero di reati (tra gli altri: la corruzione, l’usura, il furto in abitazione, l’omicidio colposo, gran parte dei reati di sfruttamento della prostituzione, dei reati tributari e del contrabbando legato alla criminalità organizzata, come segnalato nell’appello sottoscritto dai professori di diritto penale, tra i quali Giuliano Vassalli) particolarmente allarmante in ragione della natura di alcuni di essi ma soprattutto per il carattere preventivo e prevedibile della sostanziale generalizzata impunità che così viene introdotta.Ma il profilo più grave è quello dell’impatto che la riforma avrà sui processi pendenti ed in particolare sui processi gia decisi in secondo grado ma non ancora in cassazione (mentre va denunziata la grave indecifrabilità della norma transitoria relativa ai processi già pendenti in cassazione). Si tratta di processi la cui celebrazione nei gradi di merito è stata programmata in base ai tempi di prescrizione stabiliti dalla legge e che ora vengono destinati al macero da una norma che riduce ora per allora, con effetto retroattivo, il tempo concesso alla giustizia per arrivare ad una decisione definitiva.Non si può sostenere seriamente che abbreviare i termini della prescrizione serva ad abbreviare i tempi del processo.
Allo stato – e cioè nel contesto dell’attuale sistema processuale penale – è vero esattamente il contrario. Tutto il processo penale, ed in particolare quello di cassazione, è attualmente dominato ed inquinato dalla prescrizione, che opera oggettivamente come un potente fattore di induzione all’adozione di ogni tipo di espediente al fine di dilatare i tempi processuali e ad utilizzare le impugnazioni per scopi, appunto, di mera dilazione e cioè per fini ben diversi dall’effettivo interesse ad un controllo su ciò che ha fatto il giudice.
2. L’abolizione dell’appello contro le sentenze di proscioglimento.
Contemporaneamente, appare prossimo a concludersi anche l’iter del disegno di legge 3600/S, che elimina l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento ed apporta al giudizio penale di cassazione modifica tali da poterne determinare uno stravolgimento.La esclusione dell’appello del pubblico ministero contro tutte le sentenze di proscioglimento non appare avere alcuna ragionevole spiegazione nel contesto delle riforme in esame. Tale misura non può certo essere spiegata con l’esigenza di alleggerire il carico di lavoro del sistema di giustizia, dato che gli appelli del pubblico ministro rappresentano un quota sostanzialmente esigua delle impugnazioni. Ed appare ancora una volta del tutto incongruo l’ennesimo richiamo all’esperienza dell’ordinamento statunitense, che è un sistema processuale basato sulla giuria, in cui il principio espresso dalla formula beyond a reasonable doubt viene in questione principalmente per controllare, in sede di impugnazione, la correttezza delle istruzioni date dal giudice alla giuria, la decisione della quale in tema di accertamento del fatto non è motivata e non è sindacabile.
Nel nostro attuale sistema, l’innovazione rappresenta una riduzione delle garanzie di legalità del sistema stesso, particolarmente incongrua in ragione dell’avvenuta estensione del giudizio monocratico di primo grado. Comunque, tale misura, implicando il ricorso diretto in cassazione da parte del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento in primo grado ha l’effetto di costituire un fattore di ulteriore aggravio del carico di lavoro della Corte. Questo rilievo appare particolarmente grave con riferimento alla prevista conversione in ricorso per cassazione degli appelli oggi pendenti.
3. La trasformazione della cassazione in giudice del fatto.
E’ di pochi mesi or sono la riforma legislativa del giudizio civile di cassazione, in cui il legislatore ha – sia pure malamente – inteso perseguire il disegno di valorizzare la funzione nomofilattica della suprema corte. Appare lecito parlare figurativamente di schizofrenia, a fronte di una riforma che riserva alla cassazione penale un destino opposto. Né può essere presa in seria considerazione la giustificazione che mette in rapporto l’ampliamento dei motivi di ricorso per cassazione con l’abolizione dell’appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento.Naturalmente, le norme, una volta emanate, sono soggette all’opera razionalizzatrice dell’interpretazione giurisprudenziale, che ha il compito di dare ad esse una lettura coerente con il sistema e con i principi e i fini dell’ordinamento, ignorando i motivi che possano aver spinto il legislatore concreto.
Ma questa funzione ortopedica della giurisprudenza, ed in particolare di quella di legittimità, ha dei limiti e comunque sarebbe auspicabile che la razionalità non fosse riservata alla fase applicativa delle norme ma ispirasse anche – e prima di tutto – la scrittura di esse. A. Da ogni punto di vista appaiono suscettibili di determinare effetti stravolgenti la previsione di modifica dell’articolo 606 comma 1 lett e) del c.p.p. L’attuale formulazione prevede come motivo di ricorso la “mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ”. La nuova formulazione sopprime la necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato e così prefigurando un esame diretto degli atti del processo e delle prove da parte della Corte di cassazione.Il testo codicistico era stato l’approdo di un dibattito scientifico complesso tendente a consentire l’intervento della corte di cassazione a fronte di provvedimenti manifestamente irragionevoli mantenendone la funzione di giudice di legittimità, che valuta gli atti e i provvedimenti e non i fatti e la loro ricostruzione da parte del giudice.Questa impostazione era stata recepita quale principio generale del sistema processuale e aveva allineato la corte di cassazione italiana nel solco della tradizione delle corte europee di legittimità. Al tempo stesso, peraltro, la Corte aveva attenuato la rigidità della regola introducendo opportuni e giustificati criteri di flessibilità.Depennare oggi il riferimento alla rilevabilità del vizio di motivazione dal testo del provvedimento impugnato significa indicare la strada di un ampliamento ingiustificato ed esiziale della funzione di giudice di fatto della cassazione penale.
Se questo esito voluto dovesse realizzarsi – come si è detto la funzione ortopedica della giurisprudenza ha dei limiti e comunque non è fisiologico che il legislatore faccia conto su di essa – ciò determinerà un ulteriore allungamento dei tempi processuali, neutralizzando gli effetti benefici che l’autoriforma della cassazione penale aveva recentemente prodotto proprio in termini di una progressiva diminuzione della durata media del giudizio in cassazione.La denunciabilità del vizio di motivazione non ancorata alle incongruenze del provvedimento impugnato renderà assai meno agevole la valutazione immediata della inammissibilità del ricorso, incidendo pesantemente sulla possibilità di usare gli strumenti di contrasto e di deterrenza contro l’abuso del ricorso per cassazione o l’uso di esso a scopi meramente dilatori. Ridurre attraverso modifiche formali l’ambito di applicazione dell’inammissibilità implica quindi estendere surrettiziamente l’ambito concreto di applicazione della prescrizione (la quale non decorre nel corso del giudizio di cassazione provocato ad arte da un ricorso inammissibile). Combinandosi con la riduzione dei termini di prescrizione l’innovazione in esame è destinata quindi ad avere effetti che è lecito definire sconvolgenti. Si porta così a compimento, per altra via, la neutralizzazione degli strumenti di razionalizzazione e di efficienza che la Corte ha attuato con l’istituzione della VII sezione. Sul tema, già messo a rischio dalla proposta di legge Pecorella 2754-bis, il parlamento sembrava aver recepito almeno in parte il contributo di razionalità fornito dall’audizione del Primo presidente della Corte di cassazione.
Quello di oggi costituisce praticamente una riedizione con altre forme del medesimo disegno.B. Il testo della proposta modifica anche l’art. l’art. 606 c. 1 lett d): l’attuale formulazione prevede quale motivo di ricorso la mancata ammissione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell’art. 495 comma 2. La proposta è diretta ad abolire il requisito che la richiesta di ammissione sia stata fatta ai sensi dell’articolo 494, comma 2 richiedendo esclusivamente una generica ammissibilità della prova stessa. Se la dichiarata intenzione del legislatore dovesse trovare rispondenza nell’interpretazione giurisprudenziale, la riforma potrebbe alterare profondamente il meccanismo della discovery processuale, consentendo alla parte di riservarsi la richiesta di prove e di chiederle o meno a seconda dell’andamento del procedimento: un oggettivo incoraggiamento a comportamenti sleali e insidiosi ed è proprio difficile pensare che sia questo ciò di cui il nostro processo penale ha oggi bisogno.C. Vengono rese inappellabili le sentenze di non luogo a procedere, contro le quali sarà possibile solo il ricorso per cassazione.Anche questa norma aumenterà oggettivamente il carico di lavoro della corte dilatandone ingiustificatamente il ruolo di giudice del fatto. Il rilievo è del tutto evidente e non ha bisogno di spiegazioni: la misura appare porsi sulla scia di quelle infauste innovazioni che appaiono animate dalla convinzione che possano abbreviarsi i processi sostituendo l’appello con il ricorso per cassazione.
E’ sufficiente osservare – per rendere palese l’assurdita della proposta in esame, che, nell’attuale sistema, in caso di accoglimento dell’appello del pubblico ministero, la corte d’appello emette il decreto che dispone il giudizio, che è per antonomasia la espressione della valutazione del fatto nella sua valenza delittuosa. Che cosa si pensa dovrà fare la cassazione?D. Viene introdotto l’obbligo per il pubblico ministero di formulare richiesta di archiviazione “quando la corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza,ai sensi dell’art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta ad indagini”. Anche questa misura accentua da una parte la caratterizzazione della cassazione come giudice del merito e implica dall’altra una ultraeffettività della decisione della corte, destinata a produrre i suoi effetti fuori dal sub-procedimento de libertate nel quale si colloca e nel quale è naturalmente destinata ad esaurire i suoi effetti.
4. Conclusioni.
Le riforme che il parlamenti si appresta a deliberare appaiono determinare gravissimi rischi per la giustizia e per la legalità. Ai magistrati spetterà interpretare ed applicare le leggi una volta che esse siano emanate. Ma rientra anche nei loro doveri evidenziarne per tempo i difetti e i rischi, quando ciò appaia un contributo utile per segnalare al parlamento l’opportunità di una rettifica e per mettere l’opinione pubblica in condizione di poter esercitare in modo informato la sua funzione di controllo.A noi queste misure legislative appaiono funzionali non al potenziamento delle garanzie processuali ma alla tutela dell’interesse illegittimo (illegittimo anche se umanamente comprensibile) di molti imputati – forse di tutti – non a difendersi nel processo, ma a difendersi dal processo.
LA GIUNTA
Adottato all’unanimità il 27 settembre 2005