Perché voterò no al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati

21 Gennaio 2026

Enzo Di Salvatore Consiglio di Presidenza Libertà e Giustizia

Questo contenuto fa parte di Osservatorio Autoritarismo

Due i principali motivi delineati: le modalità di costituzione dei due Consigli superiori della magistratura (giudicante e requirente) e dell’Alta Corte disciplinare; e l’Alta Corte disciplinare in sé.

La riforma costituzionale sulla c.d. separazione delle carriere dei magistrati non riesce a persuadermi in alcun modo e per questa ragione al referendum costituzionale del prossimo marzo voterò no. Il problema che intravvedo non concerne tanto la separazione delle carriere in sé, quanto l’impatto che la riforma rischia di avere sull’autonomia del potere giudiziario, prima ancora che sull’indipendenza dello stesso. 

Sulla separazione delle carriere (in luogo della separazione delle funzioni) mi limito a poche parole. A me pare che la riforma muova da un equivoco, tesa com’è a voler porre rimedio a ciò che viene considerato un problema: le (potenziali) relazioni che il giudice e il pubblico ministero potrebbero intrattenere tra loro a danno del cittadino e della tenuta del modello processuale accusatorio cui si riferisce l’art. 111 della Costituzione. Qui – al netto del fatto che nessuna separazione potrebbe mai evitare che giudici e pubblici ministeri intrattengano relazioni tra loro – mi pare si annidi quell’equivoco: il pubblico ministero non è una parte privata, ma rappresenta la pubblica accusa, e cioè lo Stato. E la garanzia posta dall’art. 111 Cost. non concerne il ruolo del pubblico ministero nell’ordinamento giuridico, bensì la posizione che il pubblico ministero assume nel processo e che è di sostanziale parità con il cittadino accusato di aver commesso un reato. Separare o tenere assieme il ruolo del giudice e quello del pubblico ministero non si vede in che modo possa incidere su quella garanzia: che resta quella che è a prescindere. D’altra parte, che ciò costituisca un falso problema lo dimostra anche il fatto che la stessa riforma, dopo aver separato le carriere, tranquillamente le riunisce in seno all’Alta Corte disciplinare, dove finiranno per sedere sei magistrati giudicanti e tre magistrati requirenti.   

Tuttavia, non è questo il punto che mi porta ad avere un giudizio negativo della riforma. I problemi che intravvedo – e che a mio parere restano seri – sono due. Il primo concerne le modalità di costituzione dei due Consigli superiori della magistratura (giudicante e requirente) e dell’Alta Corte disciplinare; il secondo l’Alta Corte disciplinare in sé. 

Oggi – come tutti sanno – esiste un solo Consiglio superiore della magistratura, che è presieduto dal Presidente della Repubblica e del quale fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri membri vengono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari (membri togati) e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio della professione (membri laici). La riforma costituzionale – che in luogo di un unico Consiglio superiore ne intende istituire due – si propone di cambiare le regole per accedervi, sostituendo al meccanismo dell’elezione quello del sorteggio dei suoi membri. E questo riguarderebbe anche l’Alta Corte. Vero è che il rapporto tra membri togati e membri laici resterà lo stesso, ma si badi: se il sorteggio dei membri pare giustificarsi con l’obiettivo di contrastare il c.d. correntismo interno al CSM, il risultato sarà peggiore del rimedio: quel correntismo si convertirà quasi certamente in lottizzazione politica. Prova ne è che mentre i membri togati saranno sorteggiati, secondo le procedure che stabilirà la futura legge, tra tutti i magistrati in servizio (che sono più di 9.000), i membri laici saranno sorteggiati (senza che vi sia una legge) non già tra tutti i professori in materie giuridiche e tutti gli avvocati che avessero alle spalle almeno quindici anni di servizio, bensì a partire da un elenco, «che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione»: in questo modo, mentre la rappresentanza della componente togata sarà casuale, quella della componente laica sarà politicamente omogenea (sebbene minoritaria rispetto a quella togata). Che il rischio di produrre una lottizzazione politica non sia affatto peregrino lo dimostra sia la circostanza che la durata dei membri dei due CSM sia fissata dalla riforma a quattro anni (che è un termine inferiore alla durata della legislatura), sia il fatto che ogni qual volta che si aprirà una nuova legislatura (e cioè: ogni qual volta cambierà potenzialmente la maggioranza politica) il Parlamento sarà chiamato a compilare un nuovo elenco. E questo sì che è un rischio per l’autonomia della magistratura: se la Costituzione ha inteso istituire il Consiglio superiore della magistratura è per consentire alla magistratura di autogovernarsi; e per autogovernarsi occorre essere autonomi, e cioè liberi. Senza l’autonomia, l’indipendenza è niente. Personalmente resto contrario al metodo del sorteggio: non tanto perché rende il risultato imprevedibile, ma perché finisce per deresponsabilizzare il sorteggiato. Il metodo delle elezioni non sarà un metodo perfetto, ma resta pur sempre un metodo democratico e garantisce il pluralismo delle posizioni proprio sul piano dell’autogoverno della magistratura. Il correntismo è solo un modo diverso di definire quel pluralismo, che è collegato all’autonomia garantita dalla Costituzione; la lottizzazione, invece, è una occupazione degli spazi di quella autonomia da parte delle forze politiche. Ciò accade pressoché ovunque; eppure, mai una voce che si levi perché la Costituzione dica qualcosa sul punto o perché si proceda al sorteggio: vogliamo forse parlare di talune Autorità indipendenti?

Il secondo problema è legato all’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, cui è attribuita la «giurisdizione disciplinare» nei riguardi dei magistrati tutti. In questo modo, la funzione disciplinare oggi esercitata dal CSM passerà in capo all’Alta Corte. Con alcune conseguenze di non poco conto (a tacere, ovviamente, del fatto che l’istituzione dell’Alta Corte aprirà verosimilmente ad una serie di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale). 

La prima: l’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio della professione e tre «estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione»; gli altri nove membri (sei magistrati giudicanti e tre requirenti) saranno sorteggiati tra i magistrati «appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità». Osservo che qui cambia la proporzione del rapporto tra membri togati e membri laici: non più 2/3 e 1/3, bensì 3/5 e 2/5; dunque: non più il 33% di membri laici, ma quasi il 40%. Osservo, ancora (ma ne accennavo più sopra a proposito dei due Consigli superiori della magistratura), che per il sorteggio dei membri laici la riforma non fissa criteri e neppure rinvia alla legge la fissazione degli stessi. Osservo, infine, che il Presidente dell’Alta Corte sarà eletto tra i membri laici della stessa.

La seconda: la funzione disciplinare è oggi esercitata dal CSM e i provvedimenti disciplinari sono impugnabili in Cassazione. La riforma (che tace in ordine al titolare dell’azione disciplinare: sarà affidata al Ministro della giustizia?) attribuisce invece la funzione disciplinare all’Alta Corte, che però non è un organo di autogoverno, bensì un giudice, e le cui sentenze sono impugnabili soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte. In questo modo, nonostante l’art. 102 della Costituzione vieti l’istituzione di giudici speciali, la riforma istituisce un giudice speciale; e nonostante l’art. 111 della Costituzione dica che contro le sentenze è sempre ammesso il ricorso in Cassazione, la riforma esclude per le sentenze dell’Alta Corte il ricorso in Cassazione. Peggio di così non si poteva fare. 

Professore ordinario di Diritto costituzionale Università degli studi di Teramo. Ha scritto su diritto dell’ambiente, federalismo, Unione europea.

È direttore del Centro di ricerca “Transizione ecologica, sostenibilità e sfide globali” presso l’Università degli Studi di Teramo e Presidente del corso di laurea in diritto dell’ambiente e dell’energia presso la stessa Università.

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