Un chiaro no all’autonomia differenziata

30 Giu 2022

Da qualche settimana si è riaperta la discussione in relazione al processo di attuazione dell’autonomia differenziata, a partire da una bozza di legge quadro proposta dalla ministra Gelmini che circola attraverso richiami sulla stampa anche per incontri tra alcuni presidenti di regione senza che il Parlamento sia minimamente coinvolto.

Solo per questo dato siamo di fronte ad una modalità inaccettabile: si tratta di un testo condiviso dal Governo nel suo complesso o di un impegno elettorale di una parte di esso?

Qui sono in gioco l’unità sostanziale dell’ordinamento democratico e i diritti fondamentali dei cittadini: come può il Parlamento non esser preoccupato rispetto ad un confronto che sembra chiudersi prima ancora di esser stato aperto?

Corrisponde ad un livello di dibattito serio affrontare in questo modo una riflessione sul nuovo assetto istituzionale che dovrà assumere il Paese, tra centralismo e regionalismo, dopo una pandemia che consegna il tema di un equilibrio e di una tenuta unitaria di competenze e poteri in settori che incidono sul destino di tutti, a cominciare da sanità e istruzione che sono sistemi necessariamente nazionali?

La riforma del titolo V partì da una elaborazione delle regioni che prevedeva una riforma organica dei rapporti fra Stato, regioni e autonomie territoriali, sulla base di un federalismo cooperativo e unitario con forti meccanismi di coordinamento centrale.

Poi, archiviata questa proposta, il non aver fatto allora scelte indispensabili, come la definizione dei LEP, dei fabbisogni standard e dei principi fondamentali di attuazione del dettato costituzionale, ha prodotto una condizione di confusione e scontro istituzionale tra Stato e regioni che ha costretto la Corte Costituzionale a pronunce impegnative.

Oggi poi, le intese in materia di regionalismo differenziato, senza alcun riferimento alla legge 42/2009 sul federalismo fiscale e al decreto legislativo 68/2011 di attuazione della legge delega in tema di federalismo regionale, portano anche al rischio di gravi incertezze relative al coordinamento e alla sostenibilità della finanza pubblica.

Occorre perciò, innanzitutto, esplicitare i limiti ai trasferimenti di materie derivanti dall’interpretazione sistematica dell’art. 116, comma 3, Cost. in relazione al complesso delle norme costituzionali di cui è necessario garantire il rispetto.

In particolare la definizione da parte del Parlamento dei principi fondamentali, come più volte segnalato e richiamato dalla Corte Costituzionale, è un passaggio preliminare al riconoscimento di qualsiasi forma di autonomia, indispensabile e ineludibile per fare in modo che siano chiari quali siano gli equilibri e i limiti dell’esercizio legislativo delle regioni nelle materie delegate ed evitare conflitti permanenti, confusione e contrapposizioni che possono mettere a rischio la tenuta dell’assetto istituzionale del Paese.

Le ricadute di questa forma di autonomia, senza una cornice nazionale e aver definito prima i principi fondamentali e i LEP, sarebbero gravi e pregiudizievoli, in particolare nelle materie della tutela della salute, istruzione pubblica e tutela dell’ambiente che, lo ricordiamo, sono per le loro caratteristiche di universalità sistemi con un carattere necessariamente nazionale

Al contempo va assicurato l’obiettivo del superamento per tutti i livelli istituzionali del “criterio della spesa storica” che altera in modo sostanziale l’accesso alla garanzia dei diritti di cittadinanza.

Prima di procedere a qualsiasi trasferimento di competenze a una o più regioni, bisogna, quindi, definire preventivamente i LEP, quali livelli inderogabili di quantità e qualità dei servizi offerti da garantire su tutto il territorio nazionale, come sancito dall’art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e dalla legge delega n.42 del 2009, ad oggi ancora in larga parte disattesa, ancorando il trasferimento di risorse sulle materie assegnate alle regioni esclusivamente con parametri validi per l’intero territorio nazionale, escludendo ogni riferimento ai residui fiscali, al fine di attuare in modo responsabile il principio del federalismo solidale.

Il mutamento della potestà legislativa e delle funzioni amministrative svolte da ciascuna Regione richiederanno poi la ricomposizione di una perequazione regionale, secondo le previsioni dell’art. 119, terzo comma, Cost., per sostenere le aree più svantaggiate del Paese, in particolare nel Sud, ma non solo, ove si concentra la percentuale più alta di persone a rischio povertà e sono più deboli i livelli dei servizi pubblici locali.

È evidente, in conclusione, che il tema del riconoscimento di maggiori forme di autonomia alle regioni, ai sensi del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, deve essere inserito nella giusta prospettiva nella quale dare la corretta interpretazione: non può essere una via per costruire nuove regioni a statuto speciale né tantomeno per costituire un neo-secessionismo mascherato.

La sua applicazione, al contrario, deve servire per potenziare e valorizzare l’ispirazione autonomistica dei territori, per valorizzare le specificità regionali e non può comportare una frammentazione dell’unitarietà dei diritti civili e sociali dei cittadini.

Per questo motivo pensare di delegare tutte le materie in modo generalizzato non corrisponde all’ispirazione di quella specifica previsione della Costituzione.

In una fase economica molto complessa per il Paese, mentre con il Pnrr il governo si è assunto l’obiettivo strategico di ridurre le diseguaglianze nel Paese e di superare i divari territoriali esistenti, non è possibile costruire un impianto normativo che produca ulteriori squilibri sul piano della giustizia costituzionale, della coesione sociale e dello sviluppo economico di tutto il Paese.

*E’ il testo della lettera scritta da Bersani e Errani, pubblicata da Repubblica (edizione Bologna) con il titolo Autonomia differenziata, così non va il 29 giugno 2022

Fonte foto: Francesca Minonne

 

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