Bozzi e Palumbo: nessuna retromarcia, richiesta di referendum e scheda referendaria sono cose diverse

07 Ottobre 2016

7  Ottobre 2016

In merito ad articoli comparsi su alcuni quotidiani, in cui si afferma che chi ha contestato la scheda referendaria dinanzi al TAR Lazio avrebbe compiuto una “clamorosa retromarcia”, avendo in precedenza proposto il referendum col medesimo quesito, gli avvocati Enzo Palumbo e Giuseppe Bozzi, quali esponenti del Comitato liberali per il NO, evidenziano la confusione che si continua a fare, contro ogni evidenza legislativa, tra “richiesta di referendum” che si rivolge all’Ufficio Centrale presso la Cassazione, e “quesito referendario” che si rivolge ai cittadini attraverso la scheda, atti chiaramente distinti nella legge n. 352/1970.

La legge stabilisce infatti che i promotori del referendum sottoscrivono in Cassazione la richiesta contenuta in moduli predisposti, tutti eguali,  dove compare per espressa prescrizione normativa (art.  4) “l’indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla volontà popolare……”, e l’indicazione non può che farsi inserendo nel quesito il titolo della legge, che chiaramente i promotori non possono cambiare.

Altra e diversa cosa è invece la formulazione del quesito che dovrà comparire sulla scheda da sottoporre ai cittadini, cosa che avviene in un successiva fase del procedimento, ad opera del Governo che lo propone al Presidente della Repubblica, dopo che l’Ufficio ha verificato la legittimità della richiesta  (sottoscrizioni, documentazione), e anche in tale fase i promotori non possono avere alcun ruolo.

Nessuna norma – affermano Bozzi e Palumbo  prevede che il quesito sulla scheda debba coincidere con il titolo della legge sottoposta a referendum, mentre l’art. 16, su cui è fondato il ricorso Tar Lazio, dice una cosa opposta, allorché prescrive inderogabilmente che per la legge di revisione costituzionale la formula del quesito deve recare obbligatoriamente l’indicazione “degli articoli ……….  della Costituzione“ che sono sottoposti a revisione dal “testo della legge”, giammaidal suo titolo, che in tale fase è assolutamente ininfluente.

Non c’è quindi nessuna “retromarcia”, perché si può sottoscrivere la richiesta di referendum, indicando il titolo della legge, e al contempo contestarne il testo, che concerne gli articoli revisionati.

E’ triste constatare – concludono Bozzi e Palumbo – che giornalisti esperti come taluni di quelliche intervengono in materia, non riescano a comprendere e/o a fare comprendere quanto diverse siano due cose (la richiesta e la scheda) così concettualmente e giuridicamente diverse, come tali regolate da due diverse disposizioni di legge, e finiscono invece per accusare  i ricorrenti di comportamenti incoerenti e contraddittori, quando sarebbe bastato dare un’occhiata alla legge per convincersi del contrario.

 

5 Ottobre 2016

Ricorso al Tar/ Avv. Palumbo: Non spetta a Cassazione decidere il quesito, legge 1970 è chiara

«Qui mi sembra che si stia volutamente tentando di fare confusione. Eppure la legge 352 del 1970 è chiara». Così l’avvocato Enzo Palumbo a commento della nota del Quirinale sul ricorso al Tar del Lazio contro il quesito referendario.

«Un conto è la richiesta di referendum, che è regolato dall’art. 4; un altro conto è il quesito che è regolato dall’art. 16. E infatti, la Cassazione si è limitata a prendere atto che la richiesta di referendum era legittima ai sensi dell’art. 4 (cioè c’era il numero di firme necessario, la documentazione era formalmente corretta ecc).

A quel punto – continua Palumbo – scattano i requisiti imposti dall’art. 16 che indica in termini precisi e senza equivoci come deve essere scritto il quesito, cioè specificando quali sono gli articoli oggetto di referendum. E non si dica che la legge impone di ricopiare il titolo della legge approvata dal parlamento: in passato si è fatto così ma solo perché si trattava di formulazioni neutre basate sui titoli e dunque l’indicazione dell’articolo era superflua. In uno stato di diritto – conclude Palumbo – i comportamenti delle istituzioni non sono regolati dalle persone ch ricoprono quel ruolo ma dalla legge».

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4 Ottobre 2016

Referendum/Ricorso al Tar Lazio contro il quesito sulla scheda

Gli avvocati Enzo Palumbo e Giuseppe Bozzi  (che attualmente difendono i ricorrenti messinesi dinanzi alla Consulta nel giudizio per l’incostituzionalità dell’Italicum), nella loro qualità di elettori e di esponenti del Comitato Liberali x il NO e del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, e i senatori Vito Claudio Crimi (Mov5Stelle) e Loredana de Petris (Sin. It.-SEL), anche nella loro qualità di delegati di un gruppo di senatori richiedenti il referendum costituzionale oppositivo, col patrocinio dell’avv. Luciano Vasques del Foro di Roma, hanno proposto al TAR Lazio un ricorso avverso il Decreto del Presidente della Repubblica con cui, indicendo il referendum per il prossimo 4 dicembre, è stato tra l’altro stabilito il quesito che dovrebbe comparire sulla scheda di votazione.

I ricorrenti lamentano che il quesito predisposto dal Quirinale non tiene conto di quanto stabilito dall’art. 16 della legge 352-1970, secondo cui, quando si tratti di revisione della Costituzione, il quesito referendario deve recare la specifica indicazione “degli articoli” revisionati e di ciò che essi “concernono”.

Il quesito referendario predisposto dagli Uffici del Quirinale, su proposta del Governo, oltre a non specificare quali siano gli articoli della Costituzione interessati dalla riforma, alcuni dei quali ben più importanti di quelli citati (come le nuove modalità di elezione del Presidente della Repubblica e dei Giudici costituzionali di derivazione parlamentare), si limita invece a riprodurre il titolo del ddl di revisione, che, assieme al corretto ma insufficiente riferimento ad alcuni istituti incisi dalla revisione, riporta impropriamente anche una presunta finalità della legge (il c. d. contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni), che non trova specifico riferimento in alcuna delle norme revisionate, potendone semmai essere una conseguenza, neppure certa e comunque irrisoria.

A parere dei ricorrenti, il quesito così formulato finisce per tradursi in una sorta di “spot pubblicitario”, tanto suggestivo quanto incompleto e fuorviante, a favore del Governo che ha preso l’iniziativa della revisione e che ora ne chiede impropriamente la conferma ai cittadini, che non meritano di essere ingannati in modo così plateale.

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