Alitalia, l’Europa e Paolo Maddalena

30 Set 2021

Con molto rispetto per le posizioni del giudice Paolo Maddalena – che è stato un importante alleato nelle battaglie a tutela dell’ambiente fin dagli anni ’80 e, dunque, delle nostre esperienze di “Liste Verdi” appena entrate in Parlamento – suggerirei una riflessione sul tema dei rapporti tra Costituzione italiana, fonti del diritto e disciplina eurounitaria, a fronte della libertà del mercato nell’area Eu.

I – Considerazione

Dubito che il servizio del trasporto aereo possa essere una proprietà pubblica demaniale e come tale “inalienabile, inusucapibile e inespropriabile”, sia per ragioni di classificazione legale (i beni demaniali sono catalogati per legge), sia per ragioni funzionali.

Il vettore aereo non è diverso dal vettore terrestre e così come il servizio di trasporto ferroviario non è in regime demaniale, altrettanto vale per il trasporto aereo.

II – Considerazione

I servizi pubblici essenziali, in regime demaniale, sono a carico della fiscalità generale ossia vivono del prelievo fiscale a carico della generalità dei cittadini.

Le imprese del trasporto aereo come Alitalia ed ITA non hanno ragione per gravare sul bilancio dello Stato con colossali indebitamenti dovuti anche alla incapacità di reggere la concorrenza.

Il servizio di trasporto, in ogni sua accezione, ben può essere esercitato da privati, pur con limiti e controlli dell’autorità, ma senza aggravi per le risorse pubbliche.

Così avviene per il trasporto su gomma e su ferro.

III – Considerazione

Dubbio maggiore è che la “privatizzazione” sia atto costituzionalmente illegittimo.

Del resto, Maddalena non argomenta, ma asserisce.

In primo luogo, non richiama una legge che sia stata violata nel concreto, riportandosi, correttamente, alla conforme normativa eurounitaria, che pure critica.

È pacifico che il trasferimento – parziale – di sovranità dalla Repubblica alla Unione Europea (art. 11 Cost.: “l’Italia…consente in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni…” e art. 117 Cost.: “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei limiti derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi Internazionali”), ha inserito l’ordinamento della EU nel suo complesso, nel nostro sistema costituzionale in condizione di preminenza.

Dunque, la normativa EU in materia di libertà di mercato e di divieti di aiuti di Stato che alterino la libertà di concorrenza, risulta inoppugnabile nel nostro ordinamento nazionale e non consentirebbe né iniziative legislative né pratiche amministrative difformi.

IV –  Considerazione

L’auspicio di Maddalena (“non ci resta che ricorrere al Giudice e alla Corte Costituzionale in base al diritto di resistenza insito nella nostra Costituzione”), non pare abbia un solido assetto giuridico.

È infatti ben noto che in materia di normativa europea, la Corte Costituzionale dei singoli Stati aderenti all’Unione, ha una limitata residua competenza di giudizio, dovendo per la generalità dei casi, adeguarsi ed applicare la normativa unitaria e le decisioni relative della Corte di Giustizia dell’Unione e della Corte dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Ma tale residua competenza, secondo la nota dottrina della “teoria dei contro-limiti”, riguarda la eccezionale eventualità – ben poco praticata dalla Corte Costituzionale – di un una norma dell’Unione che sia contraria ai “principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale ed ai diritti dell’uomo”.

Si tratta dunque di ipotesi assolutamente eccezionale che qui non ha spazio.

D’altra parte, nei limitati casi in cui effettivamente la norma europea possa attentare al nucleo più intimo e resistente dell’assetto della democrazia repubblicana, la Corte Costituzionale, ha prospettato l’applicazione del contro-limite, ossia di un giudizio di disapplicazione della norma europea, “solo ove la Corte di Giustizia dell’Unione, confermasse una interpretazione della norma europea palesemente inapplicabile secondo i fondamentali principi della Repubblica”.

Nulla di tutto questo rientra nell’argomento della privatizzazione del trasporto aereo e degli aiuti di Stato non consentiti dalla EU.

V – Considerazione

Concludo ricordando che nell’anno Accademico 1963/1964 alla Cattolica, Umberto Pototschnig ha precisamente tenuto un corso in diritto costituzionale comparato sull’art. 43 Cost. che prevede la facoltà del Parlamento di riservare e traferire allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali che abbiano preminente interesse generale, per finalità di utilità generale.

È assai improbabile che l’impresa di trasporto aereo possa rientrare in questa classificazione, come sembra ritenere Paolo Maddalena, ma comunque si tratta sempre di scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore che nel nostro caso – se contrastanti con i principi EU – verrebbero dichiarate incostituzionali dalla Consulta per violazione della norma eurounitaria.

Da questo punto di vista non si vede come si possa invocare uno “Jus penitendi” della Pubblica Amministrazione e men che meno, un atto di “trasformazione in azienda di Stato di Alitalia e di ITA” da parte del Governo.

*Gianni Lanzinger è un avvocato e politico italiano; il suo studio legale è specializzato nella tutela dei lavoratori.

 

 

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