Costituzione/Attenzione all’uso dei soldati

31 Mar 2020

Il 31 gennaio il governo ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria. Poi il decreto-legge del 23 febbraio ha stabilito che i provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento del virus siano prese con decreti del presidente del Consiglio. I decreti si sono susseguiti quasi giornalmente, insieme a ordinanze e circolari di varie altre autorità nazionali e regionali. Difficile raccapezzarcisi. La criticabile qualità della normativa che raggiunge cittadini, uffici, imprese rappresenta un grave problema.

Poiché una legge non comprensibile e non prevedibile nella sua applicazione non merita il nome di legge, anche se formalmente è il prodotto di corrette procedure. Diversi diritti e libertà costituzionali sono stati limitati: libertà di circolazione e libertà personale, privacy, diritto all’ istruzione, libertà di impresa economica, ecc. La Costituzione, espressione del carattere liberale e garantista della nostra Repubblica, ammette simili limitazioni, ma pone condizioni.

La restrizione di diritti costituzionali può avvenire solo per legge. Nell’ urgenza sono giustificati i decreti-legge approvati dal governo, per poi essere convertiti in legge dal Parlamento. Viene così contemperata la necessità di provvedere d’ urgenza con la garanzia che rappresenta l’ intervento del Parlamento. Gravi difficoltà logistiche e di sicurezza rendono difficile il lavoro delle Assemblee parlamentari. Tuttavia, nell’attuale contingenza l’ assenza del Parlamento è un dato di fatto.

Su questo giornale il 10 febbraio, avvertendo dell’ imminenza dell’ esplosione dell’ epidemia, aprivo le mie considerazioni richiamando il dovere di guardare con rispetto chi è chiamato a decidere e decide. Però non bisogna abdicare al dovere, che è proprio anche della libera stampa, di segnalare problemi e pericoli. Gli ordinamenti giuridici e politici vivono anche dei precedenti che si creano nella vita delle istituzioni. E precedenti negativi possono, in condizioni diverse, dar luogo a lesioni intollerabili di principi e valori.

Il ricorso alle Forze Armate in funzione di ordine pubblico per l’ attuazione delle disposizioni del governo, ad esempio, porta con sé un carattere evocativo di altri e drammatici momenti. La radicale differenza del contesto attuale non toglie che sia almeno da richiedere la maggior saggezza e discrezione nel modo di operare dei soldati. Non sono necessari i blindati per fare un posto di blocco. Adesso non c’ è ragione di allarmarsi, ma è utile la vigilanza. Più per il futuro che per l’oggi.

Le limitazioni ai diritti e libertà costituzionali sono permesse solo per il raggiungimento di obiettivi legittimi rispetto ai quali siano necessarie, proporzionate e limitate al tempo stretto in cui la necessità si manifesta. I diritti costituzionali sono spesso in contraddizione o conflitto tra di loro. La maggior tutela dell’ uno finisce per andare a scapito di un altro. Su chi deve decidere pesa l’onere di difficili valutazioni, in un’area che può anche esser ampia, ma non è mai senza limiti.

La Stampa, 25 marzo 2020

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