Se non sarà stralciato dalla legge sulla concorrenza, l’ articolo 68 metterà fine all’ idea stessa che il potere pubblico sottoponga a vaglio le opere d’arte private avviate all’esportazione. Con il nuovo regime, infatti, chi scoprirà di avere in casa un Raffaello o un Caravaggio potrebbe fingere di non averlo scoperto, autocertificare che quel quadro “di ignoto” vale meno di 13.500 euro e otterrà in automatico, dal sistema informatico, la licenza di esportazione. L’ unica possibilità di intervento pubblico sarà un controllo a campione (così prevede la citata legge 445 del 2000 sulle autocertificazioni) attraverso il quale gli uffici esportazione (sempre più sguarniti di personale) riescano a intuire (non di fronte all’ opera, ma attraverso una foto vista su uno schermo di computer) di aver pescato proprio un capolavoro «eccezionale» (così la legge), che il ministro (dunque l’ autorità politica) dovrà poi fermare con un suo decreto.
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