Il governo ha ottenuto la fiducia al Senato sul maxiemendamento che sostituisce, del tutto, il ddl intercettazioni. Un articolato che, presentato a Palazzo Madama nella seduta del 9 giugno, racchiude il testo base uscito dalla commissione Giustizia, i 12 emendamenti presentati la settimana scorsa dal governo, dal relatore Roberto Centaro e dal capogruppo del Pdl Maurizio Gasparri, e i 12 presentati solo da Centaro.
Cosa cambia:
- Si potranno pubblicare almeno “per riassunto” gli atti di un processo non più segreti. Divieto, invece, per i testi delle intercettazioni. Di cui non si potrà più né scrivere né parlare, né per riassunto, né nel contenuto, fino al termine delle indagini preliminari. Resteranno top secret fino al dibattimento. Vietata la pubblicazione di tutto quello che riguarda “fatti e persone” estranee alle indagini. Vietata la pubblicazione degli atti e delle intercettazioni destinate ad essere distrutte. Chi pubblicherà un brogliaccio, a prescindere da cosa contenga, sarà punito con un mese di carcere e la multa fino a 10mila euro. Gli editori rischieranno fino a 450mila euro. Carcere fino a tre anni per chi pubblica intercettazioni destinate a essere distrutte. Oltre all’indagine penale, si potrà incorrere nella sospensione cautelare fino a tre mesi. Se si tratta di impiegati dello Stato si tratterà di una sospensione dal servizio, se si tratta di giornalisti la sospensione sarà dalla professione.
- Terminato il periodo di durata massima delle intercettazioni telefoniche (75 giorni), il pm potra’ chiedere una proroga di tre giorni in tre giorni se dovesse avvertire il rischio che si stia per compiere un nuovo reato o se si tratti di una prova fondamentale.
- Se un pm rilascia dichiarazioni sul processo o viene indagato per violazione del segreto, potrà essere sostituito, anche se non automaticamente. Vietate la pubblicazione dei nomi e delle foto dei magistrati per quanto riguarda i provvedimenti che gli sono affidati.
- Per chiedere un’intercettazione telefonica o visiva e i tabulati serviranno “sufficienti indizi di reato” per i delitti di mafia e di terrorismo o “gravi indizi di reato” per tutti gli altri crimini. Le utenze devono appartenere ai soggetti indagati o dimostrare per gli altri che “sono a conoscenza dei fatti per cui si procede”. Ad autorizzare il pm, per ogni richiesta o proroga, che dovrà far sottoscrivere dal procuratore capo, sarà il tribunale collegiale del capoluogo di distretto cui dovrà inviare ogni volta tutte le carte.
- E’ prevista una pena da sei mesi fino a quattro anni di carcere per chi “fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di conversazioni a cui partecipa o comunque effettuate in sua presenza”. C’è una clausola di salvaguardia per gli 007. Esclusi, dopo molto insistenze, i giornalisti (pubblicisti compresi).
- La legge non si applicherà ai processi in corso nei quali siano già state richieste e autorizzate delle intercettazioni. Come verrà esplicitamente scritto, tutti gli atti compiuti fino al momento della sua entrata in vigore, ascolti compresi, saranno salvi.
- Se un sacerdote viene sottoposto ad indagini o arrestato, il pm dovrà avvertire il vescovo della diocesi da cui il prete dipende. Nel caso di un vescovo o un abate verrà avvosata la segreteria di Stato vaticana.