Gli effetti del Coronavirus e lo Stato di emergenza

24 Mar 2020

La prima riflessione riguarda la globalizzazione come fenomeno che ormai coinvolge non solo l’economia e in particolare la finanza, ma tutti i settori e in questo caso la stessa salute del mondo. Si pone anche qui il problema dei controlli e nel caso specifico del rafforzamento degli organismi internazionali (come l’Oms) e della programmazione degli interventi a livello mondiale per essere preparati a fare fronte in modo coordinato e omogeneo a future pandemie. Più in generale la questione centrale è quella di superare una globalizzazione sregolata. La prospettiva che oggi può sembrare utopistica, ma che merita di essere valutata, potrebbe essere quella di dare vita ad una “Costituzione della Terra”, come nelle settimane scorse hanno sostenuto importanti giuristi e intellettuali. 
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Nell’attuale situazione si dimostra il carattere regressivo ma anche idiota del sovranismo il quale immagina che i problemi possano essere risolti entro i confini nazionali e con politiche nazionali (e nazionaliste). Ormai non c’è frontiera che tenga e la “blindatura”, oltre ad essere un’illusione, rappresenta una chiusura che è l’esatto contrario di quello che occorre: l’apertura ai problemi del mondo. Questo non significa che si debba rinunciare agli Stati nazionali, ma che questi, al di fuori di quelli che hanno dimensioni enormi e una struttura complessa (Stati Uniti, Cina, Russia, India) e comunque devono essere assoggettati al controllo di organismi internazionali, possono svolgere un ruolo significativo e non deperire solo all’interno di organizzazioni sovranazionali. 

.Viene messo in discussione il ruolo dell’Unione Europea, che anche in questa circostanza è stato debole, se non evanescente. Va detto che la responsabilità non è principalmente della “burocrazia” di Bruxelles, ma soprattutto degli Stati membri che si rifiutano di dare risorse adeguate all’Unione e di estendere le politiche comuni (su affari esteri, difesa, giustizia, interventi sociali). Si dimostra la necessità di una radicale riforma della Ue sia istituzionale (maggiore ruolo degli organi comunitari rispetto a quelli intergovernativi e più democrazia) sia delle politiche europee (abbandono delle politiche di austerità e degli attuali vincoli di bilancio e politiche di investimento con particolare riferimento alla ricerca, al lavoro, alla salute e alla tutela dell’ambiente).

Per quanto riguarda l’Italia, esce confermata dal Coronavirus la centralità del Servizio Sanitario Nazionale e quanto siano state criminali le politiche perseguite nei decenni scorsi di riduzione della spesa e di incentivazione del privato. Emerge la necessità di un rilancio della sanità pubblica, ma anche di un ruolo decisivo dello Stato nel rapporto con le Regioni. Quindi va messa in soffitta la richiesta di autonomia differenziata (avanzata da Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna): l’attribuzione integrale del servizio sanitario, o di aspetti importanti del suo funzionamento, alle Regioni avrebbe contribuito ad estendere la pandemia e a renderla ingovernabile e quindi catastrofica. 

.Ma occorre anche rivedere in generale le attuali competenze reciproche di Stato e Regioni e in particolare quella in materia sanitaria, per la quale vi è stato un eccesso di decentramento che ha prodotto di fatto diversi sistemi sanitari e aumentato le differenze tra territori senza garantire “i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” su tutto il territorio nazionale (come prescrive l’art. 117, c. 2, lett. m, Cost.). 

Infine, al di là del potere riconosciuto al Governo di sostituire gli organi delle autonomie locali anche nella ipotesi “di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica” (art. 120, c. 2, Cost.), occorre reintrodurre nella Costituzione il limite dell’interesse nazionale e la funzione di coordinamento dello Stato improvvidamente cancellati nel 2001.

.Infine il Coronavirus ha posto il problema del funzionamento della Democrazia. Ciò riguarda innanzitutto la garanzia dei Diritti costituzionali, per la quale non può sempre valere la tecnica del bilanciamento adottata dalla Corte Costituzionale. Così non vi è dubbio che la salute quale diritto inviolabile dell’individuo e interesse della collettività non può essere compresso e sacrificato in nome di altri diritti. Già la Costituzione prevede che la libertà di circolazione possa essere limitata “per motivi di sanità e di sicurezza” (art. 16, c. 1), e che l’esercizio della libertà di riunione possa essere impedito “per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica” (art. 17, c. 3). Non vi è dubbio che la salute costituisca un limite anche per l’iniziativa economica privata, che sarebbe opportuno in futuro aggiungere espressamente a quelli già previsti dall’art. 41, c. 2, Cost. (sicurezza, libertà, dignità umana).  

Si pone in parallelo il problema del rapporto tra i poteri costituzionali. La preminenza del Governo in una situazione di assoluta emergenza come l’attuale non può essere contestata, ma non può svolgersi al di fuori della Costituzione quindi non può mai risolversi nell’attribuzione di “pieni poteri”, ma solo di quelli strettamente necessari ad affrontare la situazione e temporalmente limitati alla fase richiesta per superare l’emergenza. 

Qui mi pare che il ricorso ai decreti-legge, dei quali in tempi “normali” il Governo ha ampiamente abusato, sia pienamente giustificato anche perché sono soggetti al controllo preventivo del Presidente della Repubblica e a quello del Parlamento in sede di conversione. Qualche dubbio lo sollevano le decisioni adottate tramite Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che non sono soggetti ai controlli, né a quello preventivo del Capo dello Stato né a quelli successivi del Parlamento e della Corte Costituzionale. Occorre quindi che i DPCM si limitino ad essere strettamente esecutivi delle norme previste nei decreti-legge. 

Si pone poi la questione della operatività del Parlamento che può essere pregiudicata dalla diffusione del virus. In questo caso sembrano emergere due diverse impostazioni: la previsione di una disciplina delle riunioni e del voto che rispetti le condizioni di sicurezza (come il voto scaglionato) richiedendo comunque la presenza, anche se fortemente regolamentata, dei parlamentari, oppure il ricorso alla tecnologia per garantire il voto a distanza (ma anche il dibattito tra i parlamentari), soluzione che pone i problemi del rispetto del numero legale della “maggioranza dei presenti” (art. 64, c. 2, Cost.) e della immagine del Parlamento a fronte dei cittadini e dei lavoratori che continuano ad operare anche se nel rispetto di condizioni di sicurezza (che non danno comunque con certezza l’immunità dal contagio)

La questione è delicata e non si può correre il rischio che si diffonda il pensiero (espresso a inizio legislatura da Casaleggio e da Giorgetti) che del Parlamento di possa anche fare a meno, perché ciò significherebbe la morte della democrazia costituzionale.

Infine va preso atto che nella Costituzione l’unico stato di eccezione espressamente disciplinato è quello “di guerra”, per il quale è necessaria una deliberazione (che deve essere legislativa per la grande maggioranza dei costituzionalisti) delle Camere, le quali “conferiscono al Governo i poteri necessari” (art. 78). Ritengo che sia opportuno porsi il problema della introduzione di una disciplina costituzionale dello “stato di emergenza” che ne stabilisca presupposti, modalità, contenuti essenziali, limiti temporali. Ciò avrebbe un valore di garanzia, visto che attualmente le uniche previsioni in materia sono contenute in leggi ordinarie.     

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*L’autore del testo, già ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Perugia, è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura ed è  coordinatore per l’Umbria del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. E’ socio del circolo Leg dell’Umbria.

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