(per Paolo Barbieri)
Ho letto attentamente la tua proposta. Permettimi, però, di non parlarne, se non per gli aspetti strettamente legati alla possibilità di attuazione dell’art.71 cost. che è il punto veramente importante per il profilo della partecipazione popolare al potere.
Da qualche parte affermi che non hai studiato diritto, ma poi assumi che l’art.71 cost. è una norma di valenza superiore rispetto ad altre di pari rango costituzionale, con particolare riferimento a quella in cui viene stabilito il principio di rappresentatività elettiva e decisionale (rappresentatività parlamentare).
Come è noto non esiste fra le norme costituzionali un principio di gerarchia.
L’art.71 cost., inoltre, è una norma di principio, come tante altre norme costituzionali. E i principi restano tali se non vengono accompagnati da norme attuative.
C’è da chiedersi se sia costituzionalmente proponibile una norma (che in quanto volta a modificare la costituzione, deve seguire la particolare procedura dell’art.138 cost.) che trasformi la facoltà prevista dall’art.71 cost. (iniziativa legislativa popolare) “ in un referendum propositivo-impositivo ineluttabile”, tale da essere vincolante per il parlamento.
Quanto poi all’uso estremo dell’art.71 Cost., si propone, sia pure con le migliori intenzioni, una forzatura del sistema rappresentativo, un’ipotesi eversiva di sistema inaccettabile sia sotto il profilo giuridico che politico.
Questi alcuni dei motivi che inducono a ritenere che eventuali norme (costituzionali) di interpretazione e di attuazione dell’art.71 cost. debbano essere coordinate con quelle che stabiliscono il principio di rappresentatività elettiva e decisionale accolto nella stessa costituzione.
E’ su quest’ultimo punto che si rende necessario trovare “la quadra”, prima di affrontare la questione dei contenuti dell’iniziativa legislativa popolare.
