POLITICHE 2022/Il tele-programma del centrodestra per la giustizia penale

14 Set 2022

 

Una volta gli obiettivi delle forze politiche impegnate nelle competizioni elettorali erano definiti nel programma, oggi si trovano nelle agende e negli accordi quadro. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ne hanno sottoscritto uno ed è lì – ragionevolmente, viste le indicazioni dei sondaggi – che dovrebbe cercare risposte chi voglia farsi un’idea della giustizia penale che verrà.

Il sistema penale soffre di gravi patologie croniche, che ci si ostina a definire impropriamente emergenze. Le cronache di questi giorni attestano l’incapacità del sistema giustizia di adempire a impegni ineludibili per assicurare la fiducia della collettività nella giustizia amministrata in suo nome. Due per tutti: l’art. 111 comma 2 Cost., là dove impone la ragionevole durata dei processi, l’art. 27 comma 3 Cost., che finalizza la pena alla rieducazione intesa come risocializzazione. Un grido di dolore simbolico è stato lanciato dal presidente del Tribunale di Roma, costretto a sospendere per sei mesi la fissazione dei processi collegiali a causa di vuoti di organico che non consentono di affrontare l’arretrato. Un grido di dolore tragicamente reale, assordante, è quello lanciato dai detenuti – ben 59 dall’inizio dell’anno, mai così numerosi – che hanno deciso di porre fine alla loro esistenza, avvertendo evidentemente il carcere come luogo di deprivazione di dignità, di affettività, incapace di offrire qualunque speranza di reinserimento sociale e civile.

Ci si attenderebbe di trovare nell’accordo quadro una specifica attenzione verso queste e altre “emergenze” in materia di giustizia penale, ben note al dibattito politico-giudiziario. Nel documento, invece, questa materia si fa persino fatica a rintracciarla. Il terzo paragrafo affastella in una manciata di appunti le riforme istituzionali, della giustizia e della pubblica amministrazione.

Pare un telegramma (al massimo un tele-programma) indirizzato al destinatario elettore, un telegramma scritto di fretta, da un mittente che da molto tempo vive dall’altra parte del mondo, e recapitato in ritardo.

È facile per chi vive in un altro Paese perdere confidenza con la lingua madre: sarà per questo che l’obiettivo degli interventi suggeriti è l’efficientamento, sia delle procedure civili e penali sia dei precetti e delle sanzioni penali.

Efficientamento è termine consono alle politiche in materia di risparmio energetico, ma decisamente inusuale in materia di giustizia. Ammettiamo che si tratti di un sinonimo linguisticamente infelice di efficienza, a cui abitualmente si richiamano tutte le recenti riforme di sistema in ambito processuale penale. Cosa si intende per efficientamento delle procedure? Non andiamo oltre la tautologia parlando di procedure con riguardo al processo penale. Mentre sarebbe determinante capire su quali istituti si vuole incidere e in quali termini: il rischio da sempre è che l’efficienza nel contesto del processo penale venga perseguita al prezzo inaccettabile di sacrificare diritti e garanzie, come pure di accontentarsi di un accertamento del reato e delle responsabilità penali di minore qualità.

Nel telegramma che viene da lontano l’efficientamento dovrebbe riguardare anche “precetti e sanzioni penali”. E poco prima si auspica la “razionalizzazione delle pene”. Dunque, le pene dovranno essere più razionali e i precetti penali più efficienti. Razionalizzare le pene significa finalmente rinnegare un sistema sanzionatorio carcerocentrico e ridurre l’uso della pena detentiva nella consapevolezza del suo accertato effetto criminogeno? Ed “efficientare” i precetti penali vuol dire invertire la rotta del ricorso eccessivo alla sanzione penale in funzione simbolica e inaugurare una salutare depenalizzazione? Saremmo pronti a sottoscrivere un programma con tali contenuti, ma le ben note posizioni in tema di giustizia e di sicurezza di almeno due dei leader delle forze politiche in questione ci inducono a un motivato scetticismo.

Resta nel vago anche l’obiettivo di garantire l’effettività delle pene. Si intende dire che si potenzierà il personale degli uffici giudiziari, così da evitare che venga differita ingiustificatamente l’esecuzione di una condanna definitiva? Si vogliono introdurre soluzioni per assicurare l’effettiva esecuzione delle pene pecuniarie in caso di insolvenza del condannato? L’impressione è che per effettività della pena si intenda invece certezza della stessa, nel senso di immutabilità, parola d’ordine che proprio queste forze politiche hanno sempre invocato per sbarrare il passo a riforme che miravano a potenziare misure alternative in grado di mutare le modalità e la durata dell’esecuzione della pena detentiva favorendo la risocializzazione del reo.

Nel telegramma ritardatario si promettono anche la separazione delle carriere e la riforma del Consiglio superiore della magistratura. Giacevano nel cassetto delle segreterie politiche da qualche stagione e si è deciso di tirarli fuori così com’erano, senza neanche spolverarli. La recentissima riforma Cartabia, nell’intento di eliminare disfunzioni imputate all’eccessivo peso delle correnti della magistratura, ha introdotto novità rispetto alla composizione del C.S.M. e del suo sistema elettorale. Novità che si innestano in una riforma di più ampio respiro, la prima da quindici anni, che consegna al futuro legislatore deleghe pesanti, da esercitare entro i criteri e i principi direttivi indicati, in grado di ridisegnare l’assetto ordinamentale della magistratura intervenendo su profili qualificanti. In questo scenario il richiamo a una imprecisata riforma del CSM suona decisamente sibillino: si intende riformare ciò che è appena stato riformato, senza ovviamente averne potuto sperimentare ancora gli esiti, e accantonare il riformabile?

Quanto alla separazione ordinamentale tra magistratura giudicante e requirente, si tratta di una soluzione appena scartata dal legislatore, che nella “riforma Cartabia” si è orientato nel senso di irrigidire notevolmente i presupposti del tramutamento di funzioni tra p.m. e giudice e viceversa, e messa da parte dai cittadini: nel giugno scorso il quesito referendario sulla separazione delle carriere non ha raggiunto il quorum, attestandosi l’affluenza sul 20,93%. D’altra parte, su un simile tema è impossibile potersi dire contrari o favorevoli senza conoscere le forme di attuazione del proposito: cruciale la posizione che si intende attribuire al pubblico ministero, che una volta separato dalla giurisdizione rischia di essere attratto nella sfera d’influenza del potere esecutivo.

Gli appunti redatti dalla “destra-centro” evitano espressioni specialistiche, ma non per questo sono chiari e comprensibili; i tanto detestati tecnicismi sono sostituiti da formule telegrafiche, da locuzioni vuote di significato, talvolta persino anacronistiche.

Un programma, per definizione, deve, tracciare direzioni nitide, indicare precise prospettive. Qui ci si limita a slogan logori e stantii, talmente generici da prestarsi a qualsiasi tipo di traduzione legislativa. In materia di giustizia penale, di fatto, ciò che si chiede agli elettori è una delega in bianco. Un domani, nessuno potrà rimproverare alla coalizione data come vincitrice di aver tradito il programma, perché in effetti un programma non esisteva. Nell’accordo quadro non si dice niente, e questo niente lo si dice anche piuttosto male.

Trasformare l’informazione in conoscenza, e la conoscenza in coscienza era l’esortazione di Elie Wiesel. Per gli artefici dell’accordo quadro sembrerebbe un rischio da non correre.

14 settembre 2022

*Chiara Gabrielli e’ membro del Consiglio di Presidenza di L&G  e Professore Associato di Diritto Processuale Penale presso l’Universita’ di Urbino

 

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