I referendum del 12 giugno senza significato e valenza democratica

09 Giu 2022

Redazione

I quesiti referendari su cui dovremmo esprimerci il prossimo 12 giugno sono difficilmente comprensibili per tutti quei cittadini che non si occupano direttamente di giustizia. Anzitutto attengono a questioni di diritto penale, diritto processuale penale e ordinamento giudiziario, coinvolgendo delicati equilibri tra poteri, implicando scelte complesse di politica giudiziaria, che -proprio per la loro complessità- dividono da tempo studiosi e operatori della giustizia.

Nella formulazione, inoltre, richiamano porzioni legislative specifiche, isolate dal resto della disposizione, spesso oggetto di plurimi aggiornamenti. Fatalmente all’elettore sfuggono perciò sia il contesto normativo complessivo, sia il risultato finale che deriverebbe dall’eventuale successo referendario.

Quando il testo di un quesito referendario non consente al cittadino di comprendere per cosa si accinge a votare e quali siano le conseguenze delle sue scelte, è chiaro che la consultazione perde significato e valenza democratica; il senso dell’intervento diretto dei cittadini nella definizione delle regole risulta tradito.

Nessun aiuto alla comprensione, d’altra parte, hanno offerto i promotori della consultazione referendaria: più che di spiegazioni, la campagna a favore del Sì si è vistosamente nutrita di uno spirito di ostilità, quando non di rivincita, nei confronti di una magistratura in difficoltà, impegnata nello sforzo di recuperare credibilità agli occhi dell’opinione pubblica.

I quesiti si limitano talvolta a una incursione puntiforme su temi che meriterebbero un’attenta disamina organica  nel loro complesso, in un più ampio orizzonte sistematico. Ad esempio là dove si vuole impedire di applicare una misura cautelare personale sulla base del cosiddetto ‘pericolo di reiterazione del reato’ di cui alla lett. c) dell’art. 274 c.p.p.

Oppure finiscono per produrre effetti troppo estesi per poter essere condivisi. Proponendo di abrogare in toto la “legge Severino”, il quesito n.1 finisce per eliminare non soltanto la norma che prescrive la sospensione degli eletti nelle amministrazioni locali, anche in caso di condanna non definitiva o di applicazione della custodia cautelare, in tensione con la presunzione di non colpevolezza, ma altresì la disciplina relativa alla incandidabilità (e all’impossibilità di assumere incarichi di governo) dei condannati in via definitiva per reati molto gravi.

Altri temi referendari, infine, quali la possibilità per i membri laici dei consigli giudiziari di esprimersi sulle valutazioni di professionalità di magistrati, la disciplina del mutamento di funzioni del magistrato (da requirenti a giudicanti e viceversa), le modalità di presentazione della candidatura di un magistrato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura, oltre a essere discutibili e in alcuni casi -come quello della separazione delle funzioni- pericolosi nel merito, sono comunque resi inutili dalla riforma Cartabia, che tra qualche giorno approderà al Senato, dopo essere già stata approvata alla Camera.

Non esistono domande sciocche. ma solo risposte non pertinenti, diceva il cardinale Carlo Maria Martini. Il Sì e il No non sembrano in questo caso essere risposte pertinenti. Le questioni sul tavolo richiedono tempi distesi, risposte articolate, riflessioni ampie, argomentazioni ponderate, che possono scaturire dal confronto parlamentare, non certo dalla scelta secca cui obbliga un referendum.

Di fronte a una iniziativa del genere, per molti aspetti difficilmente decifrabile, per altri  inappropriata, per altri ancora probabilmente dannosa, riteniamo che la risposta preferibile sia di prendere atto che i quesiti sono inutili o sbagliati nel merito. Dunque, il buon senso suggerisce di votare No o di non partecipare affatto alla consultazione. Anche l’astensione è un’opzione pienamente legittima sul piano costituzionale, prevedendo che “la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.

Così l’art. 75 Cost. subordina l’efficacia del referendum abrogativo prima di tutto a una consistente partecipazione popolare, che attesti l’ampia condivisione della modalità e della forma con cui il quesito è stato formulato e offerto alla valutazione dei cittadini. Una fondamentale precondizione che, nel caso dei dell’appuntamento del 12 giugno, ci sembra mancare.

 Libertà e Giustizia

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