No alle porte girevoli tra magistratura e politica  

07 Feb 2022

1 – Paese sfortunato quello in cui un magistrato, Catello Maresca, tornato in ruolo dopo essersi candidato senza successo a sindaco di Napoli, può svolgere al contempo le funzioni di consigliere comunale nella stessa città e quelle di consigliere di corte d’appello a Campobasso.

Paese sfortunato quello in cui lo stesso magistrato può citare una schiera nutrita di predecessori e rivendicare la piena legittimità dell’anomalo convergere nella sua persona di compiti – politico e giudiziario – metodologicamente agli antipodi, purché esercitati in territori diversi, l’uno improntato a criteri di discrezionalità piena, nell’individuare gli «effetti desiderati» e i «mezzi più idonei per conseguirli», l’altro vincolato esclusivamente «alla corretta applicazione della legge sostanziale e processuale», come gli impone l’art. 101 Costituzione, senza «farsi carico delle conseguenze» del suo decidere (G. Giostra, Prima lezione sulla giustizia penale, Laterza, 2020).

Paese sfortunato, appunto, perché – se non ha avuto in sorte un legislatore sciaguratamente intenzionato a contraddire i sacrosanti principi enunciati da Montesquieu in De l’esprit de lois, e non vogliamo crederlo, potrebbe averne uno dalla disarmante ingenuità. Impensabile che percorrere la distanza tra le sedi in cui esercita le due funzioni basti a spogliarsi delle valutazioni politiche che assistono le decisioni assunte da consigliere comunale e a recuperare l’equidistanza dagli interessi di parte indispensabile allo svolgimento delle mansioni di magistrato.

Pare più probabile – ma non sarebbe evenienza più confortante – che quel Paese abbia un legislatore “semplicemente” sciatto, tanto da dimenticarsi di estendere al magistrato che assuma un incarico politico-amministrativo presso gli enti locali territoriali l’obbligo di aspettativa, con conseguente collocamento fuori ruolo, previsto invece per quello divenuto deputato o senatore, a cominciare dal momento in cui presenta la propria candidatura, ministro o sottosegretario.

Propendiamo per questa terza diagnosi: più che di un affronto consapevole al paradigma della separazione dei poteri o di ingenuo affidamento nei confronti di irrilevanti coordinate spaziali, si tratta verosimilmente di una smagliatura accidentale nel sistema, sulla quale, in una fase di intenso ripensamento legislativo dell’assetto dell’ordinamento giudiziario innescato dalle note e gravi vicende del “caso Palamara”, l’irrompere del “caso Maresca” ha acceso i riflettori mediatici.

L’ircocervo del magistrato-politico era, fino a poco tempo fa, creatura osteggiata dai soli addetti ai lavori. Oggi la sua estinzione rappresenta una tappa ineludibile nel faticoso tentativo di riconquista da parte della magistratura di una credibilità fortemente incrinata agli occhi dell’opinione pubblica. Non c’è da illudersi, tuttavia, che possa bastare un colpo di penna legislativa che rimedi a quella svista, imponendo un obbligo di aspettativa per il magistrato che assuma qualsiasi incarico politicamente connotato.

2 – Ogni serio sforzo di riallacciare i fili della fiducia tra la collettività e l’istituzione chiamata ad amministrare la giustizia in suo nome non può sottrarsi al compito di individuarne e scioglierne i nodi a uno a uno. E un nodo esiste, inevitabilmente, ogniqualvolta l’esercizio delle funzioni giudiziarie si presti a essere avvertito come non imparziale, cioè rivolto a perseguire intendimenti estranei all’applicazione doverosamente rigorosa del dettato normativo. Impossibile, quindi, per un legislatore consapevole disinteressarsi della sorte del magistrato che abbia svolto compiti politicamente sensibili, ricoprendo, in ambito nazionale o locale, cariche elettive (deputato, senatore, consigliere regionale o comunale) o di governo (ministro, assessore), oppure ruoli che implicano uno stretto rapporto fiduciario con vertici politici (per esempio, capo di Gabinetto, capo dell’Ufficio legislativo di un ministero).

L’idea secondo cui dovrebbe essergli consentito il ritorno alle funzioni giudiziarie ha dalla sua qualche argomento. Al termine dell’esperienza politica il magistrato potrebbe recuperare una forma mentis, che gli consente di ricavare da certe premesse esiti giuridicamente vincolati, dismettendo l’abitudine, maturata nella parentesi precedente, di preoccuparsi delle conseguenze delle proprie decisioni sul piano politico, sociale ed economico. Non può escludersi cioè che, nel singolo caso, l’attrezzatura professionale del magistrato ne ripristini l’impermeabilità rispetto a tali implicazioni. L’esperienza ce ne ha offerto, d’altronde, esempi lodevolissimi, e sarebbe ingeneroso non riconoscerlo. Come pure, un impegno intenso del magistrato al ritorno dalla parentesi extragiudiziaria potrebbe scongiurare quell’impoverimento del “bagaglio professionale” tecnico-giuridico temuto dal Consiglio superiore della magistratura (risoluzione dell’ottobre 2015).

A preoccupare, più che la capacità del magistrato di recuperare l’habitus metodologico della giurisdizione e di colmare il divario di aggiornamento rispetto a una legislazione che muta con estrema rapidità inusitata, è l’imparzialità “percepita”. Nei giorni scorsi, è bastata la designazione, a opera di una parte politica, del pubblico ministero che ha condotto l’inchiesta nota come “Rimborsopoli” a fare parte di una commissione parlamentare sulle banche perché si adombrasse la faziosità del suo operato e si denunciasse un diverso trattamento degli indagati a seconda del colore politico.

È quanto mai probabile che la richiesta di rinvio a giudizio o la condanna di un imputato politicamente impegnato da parte di un giudice venga ascritta alla contrapposizione tra schieramenti quando provengono da un magistrato che ha alle spalle un percorso di militanza in campo opposto. Così come, all’inverso, la richiesta di archiviazione o l’assoluzione nei confronti di un accusato ideologicamente affine verrebbero fatalmente correlate a benevole sintonie.

La posta in gioco è di quelle decisive per la tenuta sociale: una volta che la china della delegittimazione giudiziaria sia stata imboccata, non solo rischia di intorpidire il corso del processo, determinando istanze di ricusazione e pressioni sui giudici dei gradi successivi, sino a poterlo deviare dalla decisione giusta, ancorché emessa da un magistrato politicamente non neutro, ma corroderà ineluttabilmente il rapporto di fiducia tra collettività e giustizia amministrata in suo nome, che è condizione indefettibile per la stabilità democratica di un Paese. Ritenere che una decisione di assoluzione o di condanna sia stata influenzata da moventi politici equivale, infatti, a degradarla da pronuncia di un giudice imparziale destinata a valere pro veritate a determinazione adottata da un organo sprovvisto del presupposto minimo della giurisdizione.

D’altra parte, non sarebbe la prima volta che l’ordinamento si preoccupa di preservare i «principi di indipendenza e imparzialità, nonché della loro apparenza, quali requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato», per dirla con le parole della Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 2018). Risponde a questo intento il divieto per il medesimo, a pena di responsabilità disciplinare, di iscriversi a partiti politici e di partecipare in modo sistematico e continuativo alle loro iniziative, introdotto nel 2006 dalla “riforma Castelli”.

È evidente che non si può impedire al magistrato di nutrire preferenze politiche e che sarebbe illegittimo costituzionalmente vietargli di esprimerle in sede elettorale. Ma si è scelto di censurare sul piano disciplinare chi le esterni pubblicamente, ne renda partecipe la collettività, rivelando uno schieramento organico con una parte politica. Sebbene maturata in un clima di aspra contrapposizione tra esecutivo e magistratura, quella previsione del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 si spiega, forse diversamente da altre coeve, con ragioni differenti da intenti punitivi. Sottintende il convincimento, difficilmente confutabile, che la collettività non percepisca più come super partes il magistrato che ha militato in un’organizzazione partitica, per definizione espressione di parzialità.

Un ordinamento che vieta di palesare l’appartenenza di un magistrato a un partito e tenga a risultare coerente non dovrebbe consentire a quello che abbia rivestito un incarico politicamente connotato di tornare a svolgere funzioni giudiziarie. Non è risolutivo affidarsi a limitazioni territoriali, come fa l’attuale disciplina dall’art. 50 del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160, prescrivendo che il ricollocamento in ruolo avvenga in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto. Una tale accortezza basterebbe forse in una società in cui la circolazione delle informazioni sia territorialmente circoscritta, non certo in quella attuale, in cui la pregressa esperienza politica del magistrato è sempre a portata di click.

3 – Incamminarsi lungo la strada che auspichiamo significa inevitabilmente incrociare un ostacolo di rango costituzionale: quel comma 3 dell’art. 51 Costituzione che riconosce il diritto di «conservare il suo posto di lavoro» in capo a chi ha rivestito cariche pubbliche elettive. Un ostacolo che non sembra riguardare i magistrati che hanno svolto incarichi politicamente sensibili sulla base di designazione non elettiva. Ma che forse non è insuperabile nemmeno per un magistrato eletto: «le funzioni esercitate e la qualifica rivestita non sono indifferenti e privi di effetto per l’ordinamento costituzionale», il quale, se da un lato gli assicura «una posizione peculiare», dall’altro può imporgli «speciali doveri», ci insegna la Corte costituzionale (Corte cost., 17 luglio 2009, n. 224).

Nella prospettiva di un ragionevole bilanciamento tra l’art. 51 comma 3 Cost. e le prescrizioni di cui agli artt. 101 comma 2 e 104 comma 1 Costituzione, quindi, la tutela del posto di lavoro potrebbe ritenersi soddisfatta anche destinando l’interessato ad altri settori della pubblica amministrazione, purché non venga penalizzato né in termini economici, né di status.

Andrebbero individuati per via legislativa ruoli equivalenti sotto il profilo della responsabilità, del livello retributivo e del prestigio professionale: tale sembra, per esempio, l’inserimento nei ranghi dell’Avvocatura dello Stato. Qualora si ritenga impraticabile questa soluzione interpretativa, si modifichi la norma costituzionale autorizzando una eccezione per alcune categorie, analoga a quella prevista per i magistrati dall’art. 98 Costituzione rispetto all’adesione ai partiti politici, genericamente ammessa per tutti i cittadini dall’art. 49. Ma non si usi l’argomento dello sbarramento costituzionale come alibi per continuare a eludere la questione.

«I giudici, per goder la fiducia del popolo, non basta che siano giusti, ma occorre anche che si comportino in modo da apparire tali: il magistrato che è salito sulla tribuna di un comizio elettorale a sostenere le idee di un partito non potrà sperare mai più, come giudice, di aver la fiducia degli appartenenti al partito avverso. L’opinione pubblica è convinta (e forse non a torto) che prender parte nella politica voglia dire, per i giudici, rinunciare alla imparzialità nella giustizia». Piero Calamandrei ci aveva avvertito con la consueta lungimiranza. Un ordinamento che davvero abbia a cuore fiducia della collettività nella giustizia non dovrebbe lasciarlo inascoltato un giorno di più.

Volerelaluna.it, 19 gennaio 2022

Supportaci

Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo

Promuoviamo le ragioni del buon governo, la laicità dello Stato e l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico

Leggi anche

Le scuole di Libertà e Giustizia

L’Unione europea come garante di democrazia, pace, giustizia

In vista della legislatura 2024-2029, l’associazione Libertà e Giustizia propone sette incontri - dal 29 febbraio al 23 aprile - sul ruolo del Parlamento europeo e le possibilità di intervento dei singoli cittadini e delle associazioni.

Approfondisci

Newsletter

Eventi, link e articoli per una cittadinanza attiva e consapevole direttamente nella tua casella di posta.